mercoledì 16 ottobre 2013

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si sottopone all’esame dell’Assemblea prende le mosse dalla condizione, oggettiva-mente molto grave, in cui versa la regione Campania dove, da un lato la stratificazione nel tempo di interventi edilizi abusivi, e dal-l’altro la mancata applicazione degli ultimi condoni edilizi per effetto di due leggi re-gionali – peraltro poi abrogate dalla Corte costituzionale – ha determinato una situa-zione palesemente ingestibile, nella quale sono stati pronunciati ormai 70.000 ordini di demolizione e vi è un numero triplo di procedimenti avviati. È evidente come si tratti di un fenomeno di inusitata ampiezza: da un lato se per as-surdo fosse effettivamente possibile proce-dere a un tal numero di demolizioni, si de-terminerebbe l’abbattimento di unità abita-tive equivalenti alle dimensioni di Napoli, e sarebbe sostanzialmente impossibile allog-giarne gli abitanti e smaltire le macerie; dal-l’altro, la circostanza che sia possibile ese-guire ogni anno solo una piccola frazione degli ordini di demolizione suddetti deter-mina un evidente rischio di arbitrarietà, te-stimoniata da numerose vicende di cronaca che hanno visto famiglie indigenti grave-mente danneggiate dall’abbattimento di pic-coli abusi di necessità – a volte non com-messi dai proprietari attuali, ma da danti causa dai quali avevano acquistato in buona fede – laddove restano intatti edifici com-merciali realizzati grazie ad abusi di rile-vante valore. Nella sua originaria formulazione, il dise-gno di legge – che portava allora il titolo «Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione e ma-nufatti abusivi», presentato dal senatore Fa-langa ed altri – si proponeva di modificare la disciplina dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 380 del 2001, il cosiddetto «codice edilizio», che al comma 9 prevede che nei casi più gravi di abuso edilizio, vale a dire gli interventi eseguiti in assenza del per-messo di costruire, ovvero in totale diffor-mità o con variazioni essenziali e che costi-tuiscono reato, il giudice disponga con la sentenza di condanna, ai sensi dell’articolo 44 dello stesso testo unico, la demolizione dell’opera se non sia stata altrimenti ese-guita. Il disegno di legge mirava quindi a ricon-durre la demolizione di questi manufatti abusivi a quella di cui all’articolo 41 del medesimo testo unico, relativa agli abusi edilizi non sanabili, che viene disposta dal prefetto. Si proponeva perciò che il giudice trasmettesse copia della sentenza al prefetto del luogo in cui il manufatto era stato realiz-zato affinché quest’ultimo provvedesse assi-curando l’ordine pubblico. Si intendeva così attribuire alla prudente valutazione del prefetto la decisione in me-rito alla priorità dei provvedimenti cui dare esecuzione. Nel corso del dibattito in Commissione si è registrata da un lato una sostanziale con-vergenza sulla necessità di intervenire sulla situazione creatasi in Campania, dall’altro però una differente valutazione sull’idoneità dello strumento proposto dal disegno di legge, nei confronti del quale, sia pure con diversità di accenti, venivano avanzate criti-che dai Gruppi dell’opposizione e dal Gruppo del Partito Democratico, in quanto si riteneva che la scelta di affidare l’esecu-zione dei provvedimenti ad una valutazione
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 580-A
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
in certa misura discrezionale, come quella compiuta dal prefetto, potesse essere inter-pretata come una sorta di condono implicito. Nel corso della discussione vi è stata quindi una convergenza su un altro tipo di intervento che, prendendo le mosse dalle prassi adottate da talune procure della Re-pubblica dei distretti di Napoli e Salerno e in particolare dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere – che aveva in proposito stipulato un apposito accordo d’in-tesa con la prefettura di Caserta – propone, attraverso l’inserimento di un apposito arti-colo 44-bis nel citato testo unico, l’istitu-zione di criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione cui si deve attenere il pubblico ministero competente ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell’ar-ticolo 31, comma 9, del testo unico stesso con la sentenza di condanna di cui all’arti-colo 44, laddove constati l’esistenza nel cir-condario di una pluralità di procedure da at-tivare. Il testo proposto prende atto quindi del fatto che le opere abusive presentano diversi livelli di gravità sotto profili differenti, che non sono solo quelli del loro valore econo-mico e del carattere speculativo, ovvero di necessità, e della disponibilità di altra solu-zione abitativa per coloro che vi sono allog-giati, ma sono anche e soprattutto quelli che afferiscono ai rischi per l’incolumità pub-blica che presentano molti manufatti, vuoi per il modo con cui è eseguita l’opera, vuoi per le caratteristiche dell’area dove è stata realizzata. Altri elementi di cui tengono conto i cri-teri di priorità, poi, sono quelli che derivano dalla funzionalità degli immobili abusivi, sotto diversi profili, alle attività della crimi-nalità organizzata, ovvero dal loro più o meno elevato impatto ambientale, sia in con-siderazione delle caratteristiche dell’area dove è realizzato il manufatto, sia tenendo conto del degrado del territorio rappresentato da immobili in costruzione o allo stato grezzo. CALIENDO, relatore

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