ONOREVOLI
SENATORI. – Il disegno di legge che si sottopone all’esame dell’Assemblea
prende le mosse dalla condizione, oggettiva-mente molto grave, in cui versa la
regione Campania dove, da un lato la stratificazione nel tempo di interventi
edilizi abusivi, e dal-l’altro la mancata applicazione degli ultimi condoni
edilizi per effetto di due leggi re-gionali – peraltro poi abrogate dalla Corte
costituzionale – ha determinato una situa-zione palesemente ingestibile, nella
quale sono stati pronunciati ormai 70.000 ordini di demolizione e vi è un
numero triplo di procedimenti avviati. È evidente come si tratti di un fenomeno
di inusitata ampiezza: da un lato se per as-surdo fosse effettivamente
possibile proce-dere a un tal numero di demolizioni, si de-terminerebbe
l’abbattimento di unità abita-tive equivalenti alle dimensioni di Napoli, e
sarebbe sostanzialmente impossibile allog-giarne gli abitanti e smaltire le
macerie; dal-l’altro, la circostanza che sia possibile ese-guire ogni anno solo
una piccola frazione degli ordini di demolizione suddetti deter-mina un
evidente rischio di arbitrarietà, te-stimoniata da numerose vicende di cronaca
che hanno visto famiglie indigenti grave-mente danneggiate dall’abbattimento di
pic-coli abusi di necessità – a volte non com-messi dai proprietari attuali, ma
da danti causa dai quali avevano acquistato in buona fede – laddove restano
intatti edifici com-merciali realizzati grazie ad abusi di rile-vante valore.
Nella sua originaria formulazione, il dise-gno di legge – che portava allora il
titolo «Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di
demolizione e ma-nufatti abusivi», presentato dal senatore Fa-langa ed altri –
si proponeva di modificare la disciplina dell’articolo 31 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 380 del 2001, il cosiddetto
«codice edilizio», che al comma 9 prevede che nei casi più gravi di abuso
edilizio, vale a dire gli interventi eseguiti in assenza del per-messo di
costruire, ovvero in totale diffor-mità o con variazioni essenziali e che
costi-tuiscono reato, il giudice disponga con la sentenza di condanna, ai sensi
dell’articolo 44 dello stesso testo unico, la demolizione dell’opera se non sia
stata altrimenti ese-guita. Il disegno di legge mirava quindi a ricon-durre la
demolizione di questi manufatti abusivi a quella di cui all’articolo 41 del
medesimo testo unico, relativa agli abusi edilizi non sanabili, che viene
disposta dal prefetto. Si proponeva perciò che il giudice trasmettesse copia
della sentenza al prefetto del luogo in cui il manufatto era stato realiz-zato
affinché quest’ultimo provvedesse assi-curando l’ordine pubblico. Si intendeva
così attribuire alla prudente valutazione del prefetto la decisione in me-rito
alla priorità dei provvedimenti cui dare esecuzione. Nel corso del dibattito in
Commissione si è registrata da un lato una sostanziale con-vergenza sulla
necessità di intervenire sulla situazione creatasi in Campania, dall’altro però
una differente valutazione sull’idoneità dello strumento proposto dal disegno
di legge, nei confronti del quale, sia pure con diversità di accenti, venivano
avanzate criti-che dai Gruppi dell’opposizione e dal Gruppo del Partito
Democratico, in quanto si riteneva che la scelta di affidare l’esecu-zione dei provvedimenti
ad una valutazione
Atti
parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 580-A
XVII
LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
in certa
misura discrezionale, come quella compiuta dal prefetto, potesse essere
inter-pretata come una sorta di condono implicito. Nel corso della discussione
vi è stata quindi una convergenza su un altro tipo di intervento che, prendendo
le mosse dalle prassi adottate da talune procure della Re-pubblica dei
distretti di Napoli e Salerno e in particolare dalla procura della Repubblica
di Santa Maria Capua Vetere – che aveva in proposito stipulato un apposito
accordo d’in-tesa con la prefettura di Caserta – propone, attraverso
l’inserimento di un apposito arti-colo 44-bis nel citato testo unico,
l’istitu-zione di criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di
demolizione cui si deve attenere il pubblico ministero competente ad eseguire
le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi
dell’ar-ticolo 31, comma 9, del testo unico stesso con la sentenza di condanna
di cui all’arti-colo 44, laddove constati l’esistenza nel cir-condario di una
pluralità di procedure da at-tivare. Il testo proposto prende atto quindi del
fatto che le opere abusive presentano diversi livelli di gravità sotto profili
differenti, che non sono solo quelli del loro valore econo-mico e del carattere
speculativo, ovvero di necessità, e della disponibilità di altra solu-zione
abitativa per coloro che vi sono allog-giati, ma sono anche e soprattutto
quelli che afferiscono ai rischi per l’incolumità pub-blica che presentano
molti manufatti, vuoi per il modo con cui è eseguita l’opera, vuoi per le
caratteristiche dell’area dove è stata realizzata. Altri elementi di cui
tengono conto i cri-teri di priorità, poi, sono quelli che derivano dalla
funzionalità degli immobili abusivi, sotto diversi profili, alle attività della
crimi-nalità organizzata, ovvero dal loro più o meno elevato impatto
ambientale, sia in con-siderazione delle caratteristiche dell’area dove è
realizzato il manufatto, sia tenendo conto del degrado del territorio
rappresentato da immobili in costruzione o allo stato grezzo. CALIENDO,
relatore
Atti