Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA ,,
Argomento: “Installazione di un punto d’ormeggio in cala di Santa Maria, Comune di La Maddalena (SS)”.
Committente: Sig. Alberto BENIGNI;
Impresa esecutrice: Ditta “Marc –sub” - sede in Santa Teresa Gallura Z.A. Loc. Li Lucianeddi (SS);
Responsabile di cantiere: Sig. Giuseppe MARCON;
Periodo: dal 09.04.2019 al 16.04.2019.
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA l’istanza in data 02.04.2019 con la quale il Sig. Giuseppe MARCON, in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta “Marc –sub” e per conto del Sig. Roberto BENIGNI titolare di
C.D.M. – det. 1120, ha comunicato che, nel periodo compreso tra il 09.04.2019 e il
16.04.2019, verranno effettuate le operazioni di installazione di un punto d’ormeggio in
cala di Santa Maria, Isola di Santa Maria, Comune di La Maddalena (SS);
ACQUISITE le certificazioni di idoneità relative agli operatori tecnici subacquei impegnati nelle attività
di cui sopra;
ACQUISITE le certificazioni dell’unità denominata “ORSO”, iscritta per uso conto proprio al n. 1LM368
dei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dalla Delegazione di spiaggia di Santa Teresa
Gallura;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per prevenire gli
Abbordi in Mare (COLREG 72);
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n.
146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di
Attuazione”;
VISTI gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione
(Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità
Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la
navigazione nella zona di mare interessata dalle operazioni in argomento.
RENDE NOTO
che la Ditta “Marc-sub” del Sig. Giuseppe MARCON, nel periodo compreso tra il 09.04.2019 e il 16.04.2019,
effettuerà operazioni di installazione di un punto d’ormeggio in cala di Santa Maria, Isola di Santa Maria, Comune
di La Maddalena (SS), all’interno dello specchio acqueo delimitato dai punti riportati nella seguente tabella, come
meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza:
PUNTO LATITUDINE (WGS 84) LONGITUDINE (WGS 84)
A 41° 17.568'N 9° 22.256'E
B 41° 17.619'N 9° 22.315'E
C 41° 17.600'N 9° 22.368'E
D 41° 17.547'N 9° 22.301'E
L’intervento verrà effettuato dalla Ditta “Marc-sub” del Sig. Giuseppe MARCON, avvalendosi di n. 02 O.T.S. e
dell’unità denominata “ORSO”, iscritta al n. 1LM368 dei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dalla
Delegazione di spiaggia di Santa Teresa Gallura.
ORDINA
Articolo 1
(Divieti)
Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei lavori, è vietato il transito, la sosta a tutte le unità in genere e
qualunque altra attività non inerente gli interventi in argomento, all’interno dello specchio acqueo indicato al rende
noto, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
Articolo 2
(Prescrizioni)
a) Il Responsabile di cantiere dell’impresa esecutrice dei lavori in oggetto, dovrà:
- assicurare che i lavori siano effettuati esclusivamente durante le ore diurne, in condizioni meteo marine
favorevoli;
- assicurare che il personale in attività subacquea sia costantemente e regolarmente segnalato (pallone
galleggiante con bandiera rossa e fascia diagonale bianca);
- assicurare che, durante le operazioni di installazione del punto d’ormeggio in parola, non vi siano unità
ormeggiate;
- verificare, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano
liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- informare tempestivamente l’Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della
navigazione, come pure in ordine ad eventuali sospensioni straordinarie e conseguenti riprese dei lavori;
- interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento qualora sia ritenuto necessario
in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;
- segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso
all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- dare giornalmente comunicazione alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto al numero telefonico
0789.736709, o sul canale 72 VHF, dell’orario di inizio e fine attività giornaliera;
- al termine dei lavori informare l’autorità marittima, fornendo altresì alla stessa dichiarazione di garanzia che
gli specchi acquei in argomento siano liberi da qualsiasi residuo dell’intervento che possa rappresentare un
potenziale ostacolo per la navigazione;
- al termine di ciascuna giornata lavorativa, assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa
costituire ostacolo per la navigazione.
b) Il comandante dell’unità denominata “ORSO”, iscritta al n. 1LM368 dei Registri Navi Minori e Galleggianti
tenuti dalla Delegazione di spiaggia di Santa Teresa Gallura dovrà:
c) mostrare i segnali previsti per prevenire gli abbordi in mare;
d) mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM, anche al fine di assicurare eventuali contatti con
unità in transito,
e) garantire la pronta reperibilità sui recapiti di telefonia mobile forniti all’autorità marittima.
c) I comandanti/conduttori delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle
suddette operazioni dovranno:
- prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza indicata dal mezzo e dal
personale operante;
- adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad
evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.
Articolo 3
(Sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno
perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica
da Diporto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata
mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, I ‘invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito
internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 08.04.2019
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi