mercoledì 30 agosto 2017

ORDINANZA N. 9 del 29/08/2017


OGGETTO: CONCERTO DEGLI ARTISTI J-AX & FEDEZ DELL'1/09/2017 A LA
MADDALENA - DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO E LA SOSTA DEI VEICOLI E LA
SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE NEL TERRITORIO COMUNALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che il 1a settembre 2017, in occasione dei festeggiamenti relativi all'anniversario per i
250 anni dalla fondazione della Città di La Maddalena, nell'Isola é in programma il concerto
musicale di J-Ax e Fedez;
considerato che il concerto:
./ é un evento straordinario ed eccezionale, nel quale é previsto un grande afflusso di
spettatori;
./ é classificabile come di rischio elevato, così come indicato dalla Prefettura di Sassari con
nota prot. IS657 del 04/08/2017;
dato atto che si rende necessario:
./ limitare e disciplinare il traffico veicolare;
./ salvaguardare la pubblica incolumità e garantire alti livelli di sicurezza, intervenendo anche
sulla limitazione di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
./ favorire un accesso prevalentemente pedonale, nonché agevolare il regolare afflusso e
deflusso dei partecipanti all'evento da e per il porto commerciale;
valutato che, per disciplinare al meglio il traffico veicolare e limitare il disagio per gli automobilisti,
sono state individuate le seguenti aree di sosta:
./ area di sosta privata Multineddu ss 133 (fronte Brico Sardares);
./ parcheggio comunale multipiano in via Capo d'Orso;
./ parcheggio comunale via Fonte Vecchia / fronte porto turistico;
./ area di sosta pubblica Canale Liccia in via Baragge (riservato ai pullman);
./ area di sosta pubblica fronte biglietteria stadio comunale in via Baragge I riservato ai
pullman);

./ area di sosta campo sportivo sterrato in via Baragge (Iato stadio comunale);

rilevato che il comma 4 dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che "il Sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
visti:
./       la deliberazione n.76 del 17.07.2017, con quale la Giunta Comunale di La Maddalena ha
approvato i festeggiamenti per i 250 anni dalla fondazione della Città di La Maddalena;
./       l'ordinanza n. 18 del 23.08.02017, con la quale il Sindaco di La Maddalena ha vietato
l'ingresso nel Comune di la Maddalena di tutti i veicoli a motore dalle ore 7 dell1 settembre
2017 sino alle ore 6 del 2 settembre 2017;
./       l'ordinanza n. 134/2017, con la quale la Capitaneria di Porto di La Maddalena 'la vietato la
sosta degli autoveicoli, dalle ore 6 deI1'1.09.2017 sino alle ore 20 del 2.09.2017, all'interno di
tutta l'area portuale di Palau;
./ gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
./ il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, in particolare gli art'. 5,6 e 7, e
il D.P.R n. 495/92- Regolamento di esecuzione C.d.S.;
./       la circolare n,11001/110(10) del 28,07,2017 del Ministero dell'Interno e le Lnee guida
predisposte dalla Prefettura di Roma sui modelli organizzativi da adottare neha gestione
della sicurezza durante le manifestazioni pubbliche;
./       l'ordinanza n.5/2017, con la quale il responsabile del settore vigilanza, in occasione della
manifestazione in argomento, disciplina la circolazione dei veicoli ed il divieto di sosta
all'interno del centro urbano di Palau;
considerata la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti ed il clima
festoso creato dagli stessi nell'affollare strade e piazze in occasione di eventi di questo génere;
rilevato che spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a
cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro
abbandonati in strada che, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica irr::olumità;
ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danr1 1 a cose e
persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di
somministrazione di alimenti elo bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;
visti:
./ l'art. 54 comma 2 del D, Lgs. 18/8/2000 n, 267;

./ la legge 25 agosto 1991 n. 287;

./ l'art. 16 della legge n, 3 del 16 gennaio 2003:

ORDINA
per i motivi indicati in premessa:
dalle ore 7 del 10 settembre 2017 sino alle ore 6 del 2 settembre 2017:
./       ai possessori di veicoli che trasportano le persone dirette al concerto J-Ax & Fedez, è fatto
obbligo di di utilizzare le seguenti aree:
•        area di sosta privata Multineddu ss 133 (fronte Brico Sardares);
•        parcheggio comunale multipiano in via Capo d'Orso;
•        parcheggio comunale via Fonte Vecchia I fronte porto turistico;
•        area di sosta pubblica Canale Uccia in via Baragge (riservato ai pullman
•        area di sosta pubblica fronte biglietteria stadio comunale in via Baragge riservato ai
pullman);
•        area di sosta campo sportivo sterrato in via Baragge (Iato stadio comunale);
./       ai possessori di veicoli che trasportano le persone dirette al concerto J-Ax & F~dez è fatto
obbligo di utilizzare i bus navette dal parcheggio Multineddu ss 133 (fronte Brie) Sardares)
a via delle Ferrovie;
./ alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif leggE" 25 agosto
1991, n. 287), nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, al gestori di
stabilimenti balneari, ai titolari di autorizzazioni (di cui all'art. 5, lettera c) deììa legge 25
agosto 1991, n. 287). per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto il
territorio comunale, è fatto divieto di vendere:
•        per asporto, bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro;
•        superalcolici, cioé bevande la cui gradazione alcolica supera i 21 gradi;
./       resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande, eccetto superalcolicì, il contenitori
in plastica;
DISPONE
che questa ordinanza sia inviata a :
./ Comune di La Maddalena;
./ Questura di Sassari;
./ Prefettura di Sassari;
./ Capitaneria di Porto di La Maddalena;
./ AI legale rappresentante delle compagnie di navigazione operanti nella tratta Palau La
Maddalena;
./ alle forze dell'ordine, le quali sono incaricate di farla osservare ciascuno per quanto di
competenza;
./ all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
./ all'ufficio comunicazione per la divulgazione sul sito istituzionale del Comune e agli organi
d'informazione attraverso un comunicato stampa;
L'inosservanza di questa ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, sarà punito con la
sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.
Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in

alternativa, al TAR di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

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