ORDINANZA N. 116/2017
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di La Maddalena,
VISTO il verbale di visita e certificato di collaudo statico relativo della banchina
Lato Est e lo scalo di alaggio di Cala Balbiano sottoscritto in data
30.07.2012;
VISTO il verbale di visita e certificato di collaudo statico relativo della banchina
Lato Ovest e bitte di ormeggio di Cala Balbiano redatto dalI’Ing. Bachisio
Ledda in data 26.10.2016 inviato dal Comune di La Maddalena prot.
C_E425 - 0011755 del 14.06.2017;
VISTO l’esito della Conferenza dei Servizi in data 12.01.2017 inerente il rilancio
della portualità turistica, commerciale e militare e sistemazione del
corrispondente lungomare – La Maddalena – 1° stralcio attuativo, Opere di
completamento di Cala Balbiano;
VISTE le note prot. 001/E in data 23.01.2017 e prot. 0010624 in data 16.06.2017
di questo Comando con la quale vengono resi i pareri favorevoli della
Conferenza dei Servizi e fornite le prescrizioni inerenti le finalità di
sicurezza della navigazione per lo specchio acqueo e l’approdo di Cala
Balbiano;
VISTA la nota in data 30.05.2017 con la quale il Comune di La Maddalena ha
richiesto l’autorizzazione per l’utilizzo dei banchinamenti e dei pontili di
Cala Balbiano per il periodo di tempo che va dal 01.06.2017 al 31.10.2017;
VISTA la nota prot. 0013912 in data 27.07.2017 di questo Comando con la quale
vengono richieste indicazioni al Comando Zona Fari della Sardegna circa
le tipologie e caratteristiche dei segnalamenti marittimi diurni / notturni da
posizionare presso l’approdo di Cala Balbiano;
VISTA La Determina n. 1757/35728 Reg. n. 18 in data 14.07.2017 della Regione
Autonoma della Sardegna a favore del Comune di La Maddalena per
l’Anticipata Occupazione ai sensi dell’Art. 38 del Codice della Navigazione
sino alla data del 31.12.2017 dell’area demaniale marittima di Cala
Balbiano a seguito del completamento del 1° stralcio attuativo;
VISTI la Legge 11.02.1971 n° 50 (Norme sulla navigazione da diporto), la
Legge 27.12.1977 n° 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli
abbordi in mare), il D.Lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della nautica da
diporto) ed il D.M. 29.07.2008 n° 146 (Regolamento di attuazione del
Codice per la nautica da diporto);
VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
RITENUTO necessario adottare, nelle more del completamento dei lavori di
allestimento degli eventuali segnalamenti marittimi del specchio acqueo e
l’approdo di Cala Balbiano, una disciplina tecnico nautica in grado di
assicurare la prevenzione di possibili incidenti, salvaguardando l’incolumità
delle persone, delle cose e della sicurezza della navigazione;
RENDE NOTO
Nelle more del completamento dei lavori di allestimento dei segnalamenti
marittimi dell’approdo di Cala Balbiano, per i profili di competenza dell’Autorità
Marittima inerenti la sicurezza della navigazione e portuale, è vietata la
navigazione nello specchio acqueo e l’ingresso/uscita dall’approdo di Cala
Balbiano (come da planimetria allegata).
ORDINA
Articolo 1 E’ vietata la navigazione nello specchio acqueo e l’ingresso/uscita dall’approdo
di Cala Balbiano ad eccezione delle unità autorizzate dall’Amministrazione
Comunale di La Maddalena e dei mezzi navali della Guardia Costiera, delle
Forze di Polizia e Militari in ragione del loro ufficio.
Articolo 2 L’ingresso e l’uscita delle unità autorizzate deve avvenire alla minima velocità
di governo in sicurezza e secondo le normali regole per prevenire gli abbordi
in mare. Eventuali unità dotate di sole vele, ospitate all’interno di Cala
Balbiano, devono essere accompagnate, durante le manovre di ingresso e
uscita, da idonei mezzi nautici del Concessionario/Soggetto gestore. Esse
devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la
navigazione di altre unità.
Articolo 3 Il rispetto delle sopracitate prescrizioni è assicurato dal Concessionario/Soggetto
gestore che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di
vigilanza. In caso di emergenza, che deve essere rapportata senza ritardo
all’Autorità Marittima, il Concessionario/Soggetto gestore può derogare ai limiti
di cui sopra, in via temporanea, disponendo l’adozione di ogni misura suppletiva
necessaria a prevenire possibili incidenti, salvaguardando l’incolumità delle
persone, delle cose e della sicurezza della navigazione.
Articolo 4 Salvo che il fatto costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i
contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt.
1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 171/2005.
Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti
interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Comando.
La Maddalena, 07.08.2017
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DER