- La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione del lodo arbitrale presentato dalla Regione nel 2013 in merito alla vicenda di Tuvixeddu. In sostanza la Seconda Sezione civile sottolinea che dal settembre 2006, cioè dall’entrata in vigore del vincolo del PPR, già riconosciuto definitivamente legittimo dai giudici amministrativi (prima il Tar e poi il Consiglio di Stato), nessun danno può essere riconosciuto al costruttore Nuova Iniziative Coimpresa Srl per il blocco dei lavori subito dall’applicazione del PPR.
“In conclusione – recita testualmente la sentenza – il risarcimento non può che essere limitato all’unico provvedimento risultato illegittimo e che aveva determinato un ritardo nei lavori, vale a dire quello di sospensione dei lavori, emanato nell'agosto del 2006, e quindi prima della entrata in vigore del PPR – l'8 settembre di quello stesso anno – dichiarato illegittimo dal Giudice Amministrativo”.
La Regione pertanto dev’essere ritenuta responsabile soltanto per i giorni di ritardo compresi tra il 9 agosto 2006 e l’8 settembre 2006. “Tenuto conto – prosegue la sentenza della Corte d’Appello di Roma – che per ogni giorno di ritardo è stato calcolato un pregiudizio della società Coimpresa pari ad euro 38.900,00, la Regione deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.205.900,00 (euro 38.900,00 per 31 giorni)”. Pertanto, con questa sentenza che ha annullato il lodo arbitrale, il danno a suo tempo riconosciuto (77,8 milioni di euro) viene ridotto drasticamente e ciò consente il recupero delle somme depositate a favore di Nuova Iniziative Coimpresa.
Infine, in merito all’efficacia dell’articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), la Corte precisa che “con l’adozione del Piano Regionale e della disposizione transitoria di cui all’art. 49 NTA, peraltro, l’esecuzione di lavori di edificazione all’interno dell’area inserita nel piano era divenuta irrealizzabile. Ne deriva che indipendentemente dalla perdurante efficacia (…) di questo e degli altri provvedimenti cautelari illegittimi, l’edificazione era stata comunque impedita dalla intervenuta approvazione della misura transitoria di salvaguardia, sino a quando il Comune di Cagliari non si fosse dotato di un Piano regolatore conforme al PPR”.
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