OGGETTO:
CONCERTO DEGLI ARTISTI J-AX & FEDEZ DELL'1/09/2017 A LA
MADDALENA -
DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO E LA SOSTA DEI VEICOLI E LA
SOMMINISTRAZIONI
DI ALIMENTI E BEVANDE NEL TERRITORIO COMUNALE
IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che
il 1a settembre 2017, in occasione dei festeggiamenti relativi all'anniversario
per i
250 anni
dalla fondazione della Città di La Maddalena, nell'Isola é in programma il
concerto
musicale di
J-Ax e Fedez;
considerato
che il concerto:
./ é un
evento straordinario ed eccezionale, nel quale é previsto un grande afflusso di
spettatori;
./ é
classificabile come di rischio elevato, così come indicato dalla Prefettura di
Sassari con
nota prot.
IS657 del 04/08/2017;
dato atto
che si rende necessario:
./ limitare
e disciplinare il traffico veicolare;
./
salvaguardare la pubblica incolumità e garantire alti livelli di sicurezza,
intervenendo anche
sulla
limitazione di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
./ favorire
un accesso prevalentemente pedonale, nonché agevolare il regolare afflusso e
deflusso dei
partecipanti all'evento da e per il porto commerciale;
valutato
che, per disciplinare al meglio il traffico veicolare e limitare il disagio per
gli automobilisti,
sono state
individuate le seguenti aree di sosta:
./ area di
sosta privata Multineddu ss 133 (fronte Brico Sardares);
./
parcheggio comunale multipiano in via Capo d'Orso;
./
parcheggio comunale via Fonte Vecchia / fronte porto turistico;
./ area di
sosta pubblica Canale Liccia in via Baragge (riservato ai pullman);
./ area di
sosta pubblica fronte biglietteria stadio comunale in via Baragge I riservato
ai
pullman);
./ area di
sosta campo sportivo sterrato in via Baragge (Iato stadio comunale);
rilevato che
il comma 4 dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che "il Sindaco,
quale ufficiale
del Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel
rispetto dei
principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano
l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana";
visti:
./ la
deliberazione n.76 del 17.07.2017, con quale la Giunta Comunale di La Maddalena
ha
approvato i
festeggiamenti per i 250 anni dalla fondazione della Città di La Maddalena;
./ l'ordinanza n. 18 del 23.08.02017, con la
quale il Sindaco di La Maddalena ha vietato
l'ingresso
nel Comune di la Maddalena di tutti i veicoli a motore dalle ore 7 dell1
settembre
2017 sino
alle ore 6 del 2 settembre 2017;
./ l'ordinanza n. 134/2017, con la quale la
Capitaneria di Porto di La Maddalena 'la vietato la
sosta degli
autoveicoli, dalle ore 6 deI1'1.09.2017 sino alle ore 20 del 2.09.2017,
all'interno di
tutta l'area
portuale di Palau;
./ gli artt.
50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
./ il D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, in particolare gli art'.
5,6 e 7, e
il D.P.R n.
495/92- Regolamento di esecuzione C.d.S.;
./ la
circolare n,11001/110(10) del 28,07,2017 del Ministero dell'Interno e le Lnee
guida
predisposte
dalla Prefettura di Roma sui modelli organizzativi da adottare neha gestione
della
sicurezza durante le manifestazioni pubbliche;
./ l'ordinanza n.5/2017, con la quale il
responsabile del settore vigilanza, in occasione della
manifestazione
in argomento, disciplina la circolazione dei veicoli ed il divieto di sosta
all'interno
del centro urbano di Palau;
considerata
la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti ed
il clima
festoso
creato dagli stessi nell'affollare strade e piazze in occasione di eventi di
questo génere;
rilevato che
spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti
comportanti danni a
cose e
persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti
in vetro
abbandonati
in strada che, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica
irr::olumità;
ritenuto,
per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danr1
1 a cose e
persone
vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai
locali di
somministrazione
di alimenti elo bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;
visti:
./ l'art. 54
comma 2 del D, Lgs. 18/8/2000 n, 267;
./ la legge
25 agosto 1991 n. 287;
./ l'art. 16
della legge n, 3 del 16 gennaio 2003:
ORDINA
per i motivi
indicati in premessa:
dalle ore 7
del 10 settembre 2017 sino alle ore 6 del 2 settembre 2017:
./ ai
possessori di veicoli che trasportano le persone dirette al concerto J-Ax &
Fedez, è fatto
obbligo di
di utilizzare le seguenti aree:
• area
di sosta privata Multineddu ss 133 (fronte Brico Sardares);
• parcheggio comunale multipiano in via Capo
d'Orso;
• parcheggio comunale via Fonte Vecchia I fronte
porto turistico;
• area di sosta pubblica Canale Uccia in via
Baragge (riservato ai pullman
• area di sosta pubblica fronte biglietteria
stadio comunale in via Baragge riservato ai
pullman);
• area di sosta campo sportivo sterrato in via
Baragge (Iato stadio comunale);
./ ai
possessori di veicoli che trasportano le persone dirette al concerto J-Ax &
F~dez è fatto
obbligo di
utilizzare i bus navette dal parcheggio Multineddu ss 133 (fronte Brie)
Sardares)
a via delle
Ferrovie;
./ alle
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif leggE"
25 agosto
1991, n.
287), nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, al gestori di
stabilimenti
balneari, ai titolari di autorizzazioni (di cui all'art. 5, lettera c) deììa
legge 25
agosto 1991,
n. 287). per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto
il
territorio
comunale, è fatto divieto di vendere:
• per
asporto, bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro;
• superalcolici, cioé bevande la cui gradazione
alcolica supera i 21 gradi;
./ resta ferma la facoltà di vendita per asporto di
bevande, eccetto superalcolicì, il contenitori
in plastica;
DISPONE
che questa
ordinanza sia inviata a :
./ Comune di
La Maddalena;
./ Questura
di Sassari;
./
Prefettura di Sassari;
./
Capitaneria di Porto di La Maddalena;
./ AI legale
rappresentante delle compagnie di navigazione operanti nella tratta Palau La
Maddalena;
./ alle
forze dell'ordine, le quali sono incaricate di farla osservare ciascuno per
quanto di
competenza;
./ all'albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
./
all'ufficio comunicazione per la divulgazione sul sito istituzionale del Comune
e agli organi
d'informazione
attraverso un comunicato stampa;
L'inosservanza
di questa ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, sarà punito con
la
sanzione
amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.
Contro
questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni
o, in
alternativa,
al TAR di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo
pretorio.