(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)
ORDINANZA N. 130/15
Spettacolo
Pirotecnico – “Pirotecnica Laziale”
Località: Pitrizza, Comune di Arzachena (OT)
Data: 27.09.2015 - Organizzatore: Pirotecnica
Laziale
Recapito telefonico: +39 348 2609113 (Sig.ra CAMPOLI
Maria, Titolare “Pirotecnica Laziale”).
Il sottoscritto, Capitano di
Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena ,
VISTA
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l’istanza
in data 10.09.2015, in pari data assunta al prot. n. 14940, con la quale la Sig.ra
CAMPOLI Maria, in qualità di Titolare della “Pirotecnica Laziale”, in seguito
denominata “Organizzatore”, ha chiesto il rilascio di nulla osta ad
effettuare l’accensione e lo sparo di
fuochi pirotecnici, dalle ore 22.00 del 27.09.2015 alle ore 01.00 del 28.09.2015,
in Località Pitrizza, Comune di Arzachena (OT);
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VISTA
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la documentazione prodotta dalla
quale risulta il possesso per la Sig.ra CAMPOLI Maria del “Certificato di idoneità
all’esercizio dell’attività di fabbricante e accenditore di fuochi
artificiali” rilasciato dalla Prefettura di Frosinone in data 06/05/2009 e
dalla Medesima rinnovata in data 03.03.2013 con foglio prot. n. 34784/7D/P.A./AREA
1°; il possesso per la Sig.ra CAMPOLI Maria del “patentino di produttore ed
accenditore di fuochi artificiali”, rilasciato dalla Prefettura di Chieti in
data 24.07.2010 con foglio prot. n. 7/A/2010/C.T.P.M.E.; il possesso per il
Sig. ROSSI Fabrizio dell’“abilitazione all’accensione di fuochi artificiali”
rilasciata dalla Prefettura di Chieti in data 23.07.2010 con foglio prot. n.
7/A/2010/C.T.P.M.E.;
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VISTA
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la Circolare 11.01.2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del
Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante “Disposizioni in ordine alla
sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione
dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57
T.U.L.P.S.”;
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VISTA
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l’Autorizzazione prot. n. Cat.7.E./P.A.S./2015
datata 27.09.2015, con la quale la Polizia di Stato – Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Porto Cervo, ha
autorizzato, ex art. 57 T.U.L.P.S, lo svolgimento della
manifestazione di cui sopra;
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VISTA
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la propria Autorizzazione n. 100/15;
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VISTO
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la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44
in data 26.05.2015;
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VISTI
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gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della
Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte
Marittima);
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CONSIDERATA
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la necessità di prevenire il verificarsi di
possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle
cose, della sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare
svolgimento dell’attività di cui in premessa,
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RENDE NOTO
che l’Organizzatore, dalle
ore 22.00 del 27.09.2015 alle ore 01.00 del 28.09.2015, coordinerà
l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici in Località Pitrizza, Comune di Arzachena (OT), come meglio evidenziato graficamente, a mero scopo
indicativo, nell’allegato stralcio planimetrico.
ORDINA
Articolo 1
Durante
lo svolgimento della manifestazione di cui al RENDE NOTO, per una distanza
circolare di 200 (duecento) metri
dal sito di accensione dei fuochi pirotecnici, è vietato:
a) navigare
e/o sostare con qualsiasi unità da diporto e/o professionale;
b) praticare
la balneazione;
c) effettuare
attività di immersione con qualunque tecnica;
d) svolgere
attività di pesca di qualunque natura.
Articolo 2
Non sono soggetti al divieto di cui
all’art. 1 il personale e le eventuali unità facenti
capo alla Ditta incaricata dell’accensione dei fuochi, le unità della Guardia
Costiera ovvero delle Forze di Polizia in servizio e le unità adibite ad un
pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area
in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.
Articolo 3
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni
all’area interdetta devono comunque procedere a lento moto, prestando
particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive
suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
Articolo 4
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il
fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai
sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi
dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti
responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o
violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 5
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il
fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai
sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi
dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti
responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o
violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 6
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far
osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante
affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione
al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio
ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La
Maddalena, 24.09.2015
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo
DERI