venerdì 25 settembre 2015

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA



(Località P.ta Chiara, snc.  - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA  N. 130/15

Spettacolo Pirotecnico – “Pirotecnica Laziale”
Località: Pitrizza, Comune di Arzachena (OT)
 Data: 27.09.2015 - Organizzatore: Pirotecnica Laziale
Recapito telefonico: +39 348 2609113 (Sig.ra CAMPOLI Maria, Titolare “Pirotecnica Laziale”).
Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA
l’istanza in data 10.09.2015, in pari data assunta al prot. n. 14940, con la quale la Sig.ra CAMPOLI Maria, in qualità di Titolare della “Pirotecnica Laziale”, in seguito denominata “Organizzatore”, ha chiesto il rilascio di nulla osta ad effettuare l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici, dalle ore 22.00 del 27.09.2015 alle ore 01.00 del 28.09.2015, in Località Pitrizza, Comune di Arzachena (OT);
VISTA
la documentazione prodotta dalla quale risulta il possesso per la Sig.ra CAMPOLI Maria del “Certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali” rilasciato dalla Prefettura di Frosinone in data 06/05/2009 e dalla Medesima rinnovata in data 03.03.2013 con foglio prot. n. 34784/7D/P.A./AREA 1°; il possesso per la Sig.ra CAMPOLI Maria del “patentino di produttore ed accenditore di fuochi artificiali”, rilasciato dalla Prefettura di Chieti in data 24.07.2010 con foglio prot. n. 7/A/2010/C.T.P.M.E.; il possesso per il Sig. ROSSI Fabrizio dell’“abilitazione all’accensione di fuochi artificiali” rilasciata dalla Prefettura di Chieti in data 23.07.2010 con foglio prot. n. 7/A/2010/C.T.P.M.E.;
VISTA
la Circolare 11.01.2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”;
VISTA
l’Autorizzazione prot. n. Cat.7.E./P.A.S./2015 datata 27.09.2015, con la quale la Polizia di Stato – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Cervo, ha autorizzato, ex art. 57 T.U.L.P.S, lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
VISTA
la propria Autorizzazione n. 100/15;
VISTO
la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44 in data 26.05.2015;
VISTI
gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA
la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa,

 

RENDE NOTO

che l’Organizzatore, dalle ore 22.00 del 27.09.2015 alle ore 01.00 del 28.09.2015, coordinerà l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici in Località Pitrizza, Comune di Arzachena (OT), come meglio evidenziato graficamente, a mero scopo indicativo, nell’allegato stralcio planimetrico.

ORDINA
Articolo 1

Durante lo svolgimento della manifestazione di cui al RENDE NOTO, per una distanza circolare di 200 (duecento) metri dal sito di accensione dei fuochi pirotecnici, è vietato:
a)  navigare e/o sostare con qualsiasi unità da diporto e/o professionale;
b)  praticare la balneazione;
c)  effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
d)  svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2
Non sono soggetti al divieto di cui all’art. 1 il personale e le eventuali unità facenti capo alla Ditta incaricata dell’accensione dei fuochi, le unità della Guardia Costiera ovvero delle Forze di Polizia in servizio e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.
Articolo 3
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interdetta devono comunque procedere a lento moto, prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 4
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 5
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 6
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 24.09.2015                                                                           

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI









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