sabato 26 settembre 2015

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA



 (Località P.ta Chiara, snc.  - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 133/2015


Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
TENUTO CONTO
del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 avente titolo “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” che definisce i servizi pubblici di trasporto regionale e locale quei servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale, che comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale;
CONSIDERATO
che l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutti i compiti e le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale;
VISTO
l’art. 19 ter del Decreto Legge n. 135/2009 convertito con la Legge 166/2009 il quale stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2010, le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una regione sono esercitati dalla stessa Regione”;
TENUTO CONTO
della Legge n. 522 del 28 Dicembre 1999, “Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale” relativa al trasporto pubblico marittimo che ribadisce le competenza dell’Autorità Marittima in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione;
CONSIDERATO
l’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92 che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo garantendo a tutti gli armatori dell’Unione la libertà di operare tra due porti dello stesso Stato membro (cabotaggio marittimo) e che, tra l’altro, definisce come cabotaggio con le isole il trasporto via mare di passeggeri o merci fra:
- porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro;
- porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro;
CONSIDERATO
l’art. 224 del Codice della Navigazione concernente la “Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo”;
VISTA
la Determinazione prot. n. 447 in data 22.09.2015, con la quale la Direzione Generale dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ha adottato il quadro orario dei collegamenti di trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta La Maddalena-Palau per i periodi compresi tra il 01.10.2015 - 15.10.2015 ed il 16.10.2015 - 31.12.2015 per i cosiddetti servizi minimi ovvero per quei servizi accordati dalla Regione Sardegna alle Società Saremar e Delcomar, sulla base dei rispettivi contratti di servizio, con le modalità di cui agli allegati 1 e 2;
VISTA
l’email in data 25.09.2015, con la quale la Soc. Saremar S.p.A. ha comunicato, per il periodo in parola, le corse dedicate al trasporto delle merci pericolose soggette a limitazione del numero di passeggeri a bordo come stabilito dall’IMDG CODE;
TENUTO CONTO 
della Deliberazione G.R. n. 37/20 del 21.07.2015, con la quale Regione Autonoma della Sardegna ha revocato la propria precedente deliberazione della Giunta regionale n. 31/58 in data 06.08.2009, recante “Legge regionale 07.12.2005, n. 21, art. 7. Esercizio funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici marittimi di cabotaggio nell’ambito dei porti dell’isola. Direttive per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali”, lasciando al “libero mercato i servizi c.d. residuali, ossia non onerati, di trasporto marittimo (cabotaggio marittimo) tra la Sardegna e le sue isole minori, rimettendo alle competenti Autorità Marittime la valutazione delle istanze di accosto in relazione alle esigenze di sicurezza, alla disponibilità degli accosti, alle dimensioni ed al traffico dei porti
VISTO
l’art. 62 (Preferenza degli accosti) del Regolamento di esecuzione (Parte Marittima) del Codice della Navigazione;
VISTA
l’istanza prot. n. 244/A.M. in data 15.09.2015, assunta al prot. n. 15320 del 17.09.2015, con la quale la Soc. Delcomar srl ha richiesto, per il periodo compreso tra il 01.10.2015 ed il 15.10.2015, l’autorizzazione all’accosto per lo svolgimento del servizio di linea c.d. residuale sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa, con le modalità di cui agli allegato 1 e 2;
CONSIDERATO
che ad oggi non risultano pervenute presso questa Autorità Marittima ulteriori istanze da parte di Compagnie di Navigazione per lo svolgimento del servizio di linea c.d. residuale sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa per il periodo in riferimento;
RITENUTO

che anche i cosiddetti servizi residuali costituiscano un servizio pubblico di trasporto regionale e locale essendo espletati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione infraregionale e che pertanto debbano essere disciplinati dalla competente Regione e non da questa Autorità Marittima a cui compete unicamente la redazione del piano operativo degli accosti sulla base della propria esclusiva competenza in materia di sicurezza della navigazione e portuale;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 -  “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di  esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di  strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”;
RITENUTO
opportuno stabilire un ordine di priorità d’imbarco in favore di quelle categorie di persone affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili; 
VISTA
la propria Ordinanza n. 17/97 datata 21.06.1997 – Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena;
VISTE
le proprie Ordinanze n. 8/06 e n. 24/06 relative all’“assegnazione ed utilizzazione degli accosti nel porto commerciale di La Maddalena”;
VISTA
la propria Ordinanza n. 29/12 datata 04.05.2012 – Applicazione del   Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale”;
VISTA
la propria Ordinanza n. 23 in data 29.03.2013, relativa all’interdizione della banchina Maggior Leggero (cd. Banchina Poste) per indisponibilità tecnica;
VISTA

la propria Ordinanza n. 12/14 datata 23.10.2006 – Regolamento per il disarmo di Navi mercantile;

VISTA

la propria Ordinanza n. 46/15 datata 28.05.2015 relativa ai collegamenti marittimi sulla linea La Maddalena-Palau per il periodo compreso tra il 01.06.2015 ed il 30.09.2015;

RITENUTO

necessario disciplinare gli accosti nei porti di La Maddalena e Palau, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, dal 01.10.2015 al 30.09.2015;

RENDE NOTO

che, con la presente Ordinanza, è approvato il piano operativo degli accosti per i collegamenti marittimi di linea a rilevanza locale sulla linea La Maddalena-Palau per i periodi 01.10.2015 - 15.10.2015 e 16.10.2015 - 31.12.2015, come meglio indicato negli allegati 1 e 2.
ORDINA
Articolo 1
A decorrere dal prossimo 01.10.2015 e sino al 31.12.2015 è approvato il quadro orario dei collegamenti marittimi sulla linea La Maddalena-Palau come meglio evidenziato negli allegati 1 e 2.
Articolo 2
Eventuali ulteriori istanze finalizzate all’effettuazione di collegamenti marittimi di linea, aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nella precedente programmazione, potranno essere prese in considerazione solo all’esito di una più generale pianificazione, da effettuarsi congiuntamente ai rappresentanti dell’Assessorato Regionale ai Trasporti ed a quelli dell’armamento privato interessato alla problematica, che tenga conto delle esigenze di armonizzare le nuove richieste con il quadro complessivo dei collegamenti marittimi e della limitata disponibilità di banchine di ormeggio nei porti di Palau e La Maddalena.
 Articolo 3
(Disciplina accosti - porto di La Maddalena)
In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione degli accosti nel porto di La Maddalena viene disposta da questa Autorità Marittima secondo criteri meramente tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione e portuale correlati alle caratteristiche tecniche delle unità navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali modifiche dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte, e comunque opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto per il tramite della dipendente Sezione Tecnica e Difesa Portuale:
Ø    MM/TT SAREMAR                            Banchina Corazzata Roma/Zonza;
Ø    M/T DELCOMAR                    Banchina Albini/Zonza.

Articolo 4
(Disciplina accosti non operativi (soste inoperose) - porto di La Maddalena)
Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di volta in volta autorizzati da questa Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli stessi.
Articolo 5
(Disciplina accosti operativi - porto di Palau)
In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione degli accosti nel porto di Palau viene disposta dalla locale Autorità Marittima secondo criteri prettamente tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione e portuale correlati alle caratteristiche tecniche delle unità navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali modifiche dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte e comunque opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto di Palau:
Ø    MM/TT SAREMAR                 Accosto n. 1 – 3;
Ø    M/T DELCOMAR                   Accosto n. 1 – 3.

Articolo 6
(Disciplina accosti non operativi (soste inoperose) - porto di Palau)
Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di volta in volta autorizzati dalla locale Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli stessi.
Articolo 7
(Titolo di imbarco veicoli e/o passeggeri)
In entrambi i porti di La Maddalena e Palau è fatto assoluto divieto di imbarcare a bordo dei MM/TT t.p. veicoli e/o passeggeri senza titolo di imbarco, salvo che a bordo sia presente idonea postazione abilitata per la “bigliettazione”.
In considerazione di quanto sopra è fatto assoluto divieto di trattenere ai conducenti dei veicoli e/o ai passeggeri i documenti di identità al fine di regolarizzare il titolo di imbarco al successivo porto di arrivo.
Considerata la mancanza di idonea zona per la sosta degli autobus nel porto di La Maddalena, per motivi di sicurezza portuale, è fatto altresì obbligo ai Comandi di bordo, prima dell’arrivo in porto, di disporre ai conducenti di autobus di imbarcare tutti i loro passeggeri.
Articolo 8
(Priorità d’imbarco)
Fermi restando i criteri stabiliti con la sopra citata Ordinanza n. 17/97 (art. 44) in ordine alla priorità d’imbarco nei porti di La Maddalena e Palau, avranno parimenti diritto alla detta priorità, con particolare riguardo alle corse soggette alla limitazione di presenza di passeggeri a bordo in considerazione del trasporto di merci pericolose di cui all’IMDG CODE, le seguenti categorie di persone:
1)    affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, le quali dovranno comunque essere in possesso della prevista certificazione medica di struttura sanitaria pubblica o accreditata attestante l’esistenza di patologia grave che richieda terapia salvavita o ad essa assimilabile e la  delimitazione del preciso periodo temporale del trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso;
2)    invalide in possesso dei previsti contrassegno e segnaletica di cui al richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151.

Articolo 9
(Personale destinato al servizio d’incolonnamento veicoli)
In entrambi i porti di La Maddalena e Palau le Società Armatrici in parola dovranno predisporre, all’interno degli spazi a loro destinati, e ciascuna per quanto di propria competenza, un servizio idoneo con personale dedicato (cd. “Piazzalisti”) per tutto l’arco dell’anno al fine di assicurare l’ordinato incolonnamento nonché il regolare ordine di avvio dei veicoli dalle zone di attesa per l’imbarco sulle unità in partenza.
Tale personale dovrà essere riconosciuto dall’utenza a mezzo di “pettorina” riportante la scritta della Company per la quale presta servizio ed agirà sotto le dirette dipendenze dei Comandanti delle unità navali, nonché sotto la diretta sorveglianza dell’Autorità Marittima.
Articolo 10
(Veicoli in attesa d’imbarco)
Tutti i veicoli in attesa d’imbarco nei porti di La Maddalena e Palau dovranno adeguatamente incolonnarsi all’interno delle apposite corsie di canalizzazione, regolarmente individuate da idonea segnaletica orizzontale di colore bianco. 
A tal fine, l’ingresso nelle aree portuali sarà consentito nell’arco temporale strettamente necessario a garantire il cronologico ordine di imbarco sui MM/TT in partenza e l’ordinato incolonnamento.
I conducenti dei veicoli dovranno altresì attenersi diligentemente alle indicazioni fornite dal personale di cui all’art. 8 della presente.
Articolo 11
(Sospensione delle corse)
Eventuali motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da parte del Comando di bordo alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica e successivamente documentate mediante la presentazione dell’Estratto del Giornale Nautico-Parte II^.
Quanto sopra non esime il Comandante dell’Unità, qualora ne ricorrano i casi, dalla Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 del Codice della Navigazione.
Articolo 12
(Comunicazioni all’utenza)
Le informazioni inerenti gli orari del servizio di linea (tariffe, punto di imbarco, durata del servizio etc…) dovranno essere curate esclusivamente dalle Compagnie tramite apposite indicazioni pubblicitarie e presso i locali di bigliettazione.
Qualora si dovesse verificare una totale o parziale sospensione di corse, è fatto obbligo alle Compagnie di porre in essere immediate ed idonee iniziative finalizzate ad informare l’utenza della situazione in atto sia nel porto di La Maddalena sia in quello di Palau.
Articolo 13
(Ritardi delle Partenze)
Gli orari degli arrivi/partenze devono essere rigorosamente rispettati ai fini della sicurezza della navigazione e portuale.
Eventuali motivati e comprovati ritardi in partenza devono essere immediatamente comunicati da parte del Comando di bordo alla dipendente Sala Operativa, tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza ad un nuovo orario eccezionalmente stabilito da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 14
(Corse straordinarie)
Eventuali corse straordinarie dovranno essere preventivamente richieste a questa Autorità Marittima per poter essere valutate, con criteri di comprovata urgenza ed occasionalità, compatibili con l’intervallo di tempo dettato dalla sicurezza della navigazione e portuale per la successiva autorizzazione.
Articolo 15
(Termine autorizzazione all’espletamento dei servizi)
In considerazione dell’esigua disponibilità delle banchine operative che caratterizzano i porti di La Maddalena e Palau, è fatto obbligo alle unità navali, entro e non oltre dieci giorni dal termine delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuale, di lasciare libere le banchine.
Articolo 16
Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53, comma 3 del Decreto Legislativo n. 171/2005.
Articolo 17
(Abrogazione norme precedenti)
La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.10.2015 ed abroga la precedente Ordinanza n. 46/15 in premessa richiamata ed ogni altra disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità Marittima che risulti in contrasto con la presente.
Articolo 18
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.


La Maddalena, 25.09.2015                                                          

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI











ALLEGATO 1

“Tabella quadro orario
Dal 01.10.2015 al 15.10.2015


ORA
PARTENZE DA
LA MADDALENA
N° CORSA
ORA
PARTENZE DA PALAU
00.00
DELCOMAR
1
00.30
DELCOMAR
01.00
DELCOMAR
2
01.30
DELCOMAR
02.00
DELCOMAR
3
02.30
DELCOMAR
03.00
DELCOMAR
4
03.30
DELCOMAR
04.00
DELCOMAR
5
04.30
DELCOMAR
04.55
DELCOMAR
6
05.30
DELCOMAR
06.00
SAREMAR
7
06.30
SAREMAR
07.00
SAREMAR
8
07.30
SAREMAR
07.30
SAREMAR
9
08.00
SAREMAR
08.00
SAREMAR
10
08.30
SAREMAR
08.20
DELCOMAR (*)
11
08.50
DELCOMAR (*)
08.40
SAREMAR
12
09.10
SAREMAR (***)
09.00
SAREMAR
13
09.30
SAREMAR
09.20
DELCOMAR (*)
14
09.50
DELCOMAR (*)
09.40
SAREMAR
15
10.10
SAREMAR
10.00
SAREMAR
16
10.30
SAREMAR
10.20
DELCOMAR (*)
17
10.50
DELCOMAR (*)
10.40
SAREMAR
18
11.10
SAREMAR (**)
11.00
SAREMAR (***)
19
11.30
SAREMAR
11.20
DELCOMAR (*)
20
11.50
DELCOMAR (*)
11.40
SAREMAR
21
12.10
SAREMAR
12.20
DELCOMAR (*)
22
12.50
DELCOMAR (*)
12.40
SAREMAR
23
13.15
SAREMAR
13.15
DELCOMAR (*)
24
13.45
DELCOMAR (*)
13.30
SAREMAR
25
14.00
SAREMAR
14.15
DELCOMAR (*)
26
14.45
DELCOMAR (*)
14.30
SAREMAR
27
15.00
SAREMAR
15.30
SAREMAR
28
16.00
SAREMAR
16.00
SAREMAR
29
16.30
SAREMAR
16.15
DELCOMAR (*)
30
16.45
DELCOMAR (*)
16.30
SAREMAR
31
17.00
SAREMAR
17.00
SAREMAR (**)
32
17.30
SAREMAR
17.15
DELCOMAR (*)
33
17.45
DELCOMAR (*)
17.30
SAREMAR
34
18.00
SAREMAR
18.00
SAREMAR
35
18.30
SAREMAR
19.00
SAREMAR
37
19.30
SAREMAR
20.00
DELCOMAR (*)
38
20.30
DELCOMAR (*)
21.00
DELCOMAR
39
21.30
DELCOMAR
22.00
DELCOMAR
40
22.30
DELCOMAR
23.00
DELCOMAR
41
23.30
DELCOMAR
(*)      Servizio operato in regime di libero mercato non sovvenzionato dalla Regione Autonoma Sardegna.
(**)     Nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ corsa soggetta a limitazione del numero dei passeggeri secondo quanto previsto dall’IMDG CODE.

(***)    Nel giorno di SABATO corsa soggetta a limitazione del numero dei passeggeri secondo quanto previsto dall’IMDG CODE.

Meteo