(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web:
www.guardiacostiera.it)
ORDINANZA
N. 133/2015
Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena ,
TENUTO
CONTO
|
del
Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 avente titolo “Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59” che definisce i servizi pubblici di trasporto regionale e
locale quei servizi di trasporto di
persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale, che
comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari,
lacuali, fluviali e aerei che
operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e
tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio
di dimensione normalmente regionale o infraregionale;
|
CONSIDERATO
|
che l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 422 del 19
novembre 1997 conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutti i compiti e
le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale
e locale;
|
VISTO
|
l’art.
19 ter del Decreto Legge n. 135/2009 convertito con la Legge 166/2009 il
quale stabilisce che “A decorrere dal 1
gennaio 2010, le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione
relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all’interno di una regione sono esercitati dalla stessa Regione”;
|
TENUTO CONTO
|
della Legge
n. 522 del 28 Dicembre 1999, “Misure di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale”
relativa al trasporto pubblico marittimo che ribadisce le competenza
dell’Autorità Marittima in materia di polizia marittima e portuale e di
sicurezza della navigazione;
|
CONSIDERATO
|
l’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92
che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo garantendo a tutti gli armatori
dell’Unione la libertà di operare tra due porti dello stesso Stato membro
(cabotaggio marittimo) e che, tra l’altro, definisce come cabotaggio con le
isole il trasporto via mare di passeggeri o merci fra:
- porti situati sul continente e su una o
più isole di un solo e medesimo Stato membro;
- porti situati sulle isole di un solo e
medesimo Stato membro;
|
CONSIDERATO
|
l’art. 224 del
Codice della Navigazione concernente la “Riserva della prestazione dei
servizi di cabotaggio e del servizio marittimo”;
|
VISTA
|
la Determinazione
prot. n. 447 in data 22.09.2015, con la quale la Direzione Generale dei
Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ha adottato il quadro orario
dei collegamenti di trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la
tratta La Maddalena-Palau per i periodi compresi tra il 01.10.2015 -
15.10.2015 ed il 16.10.2015 - 31.12.2015 per i
cosiddetti servizi minimi ovvero per
quei servizi accordati dalla Regione Sardegna alle Società Saremar e Delcomar,
sulla base dei rispettivi contratti di servizio, con le modalità di cui agli allegati
1 e 2;
|
VISTA
|
l’email in data
25.09.2015, con la quale la Soc. Saremar S.p.A. ha comunicato, per il periodo
in parola, le corse dedicate al trasporto delle merci pericolose soggette a
limitazione del numero di passeggeri a bordo come stabilito dall’IMDG CODE;
|
TENUTO CONTO
|
della
Deliberazione G.R. n. 37/20 del 21.07.2015, con la quale Regione Autonoma
della Sardegna ha revocato la propria precedente
deliberazione della Giunta regionale n. 31/58 in data 06.08.2009, recante “Legge regionale 07.12.2005, n. 21, art. 7.
Esercizio funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici marittimi di
cabotaggio nell’ambito dei porti dell’isola. Direttive per il rilascio e la
revoca delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto
marittimo pubblico di linea residuali”, lasciando al “libero mercato i servizi c.d. residuali,
ossia non onerati, di trasporto marittimo (cabotaggio marittimo) tra la
Sardegna e le sue isole minori, rimettendo alle competenti Autorità Marittime
la valutazione delle istanze di accosto in relazione alle esigenze di
sicurezza, alla disponibilità degli accosti, alle dimensioni ed al traffico
dei porti”
|
VISTO
|
l’art. 62 (Preferenza degli accosti) del
Regolamento di esecuzione (Parte Marittima) del Codice della Navigazione;
|
VISTA
|
l’istanza prot.
n. 244/A.M. in data 15.09.2015, assunta al prot. n. 15320 del 17.09.2015, con
la quale la Soc. Delcomar srl ha richiesto, per il periodo compreso tra il
01.10.2015 ed il 15.10.2015, l’autorizzazione all’accosto per lo svolgimento
del servizio di linea c.d. residuale sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa,
con le modalità di cui agli allegato 1 e 2;
|
CONSIDERATO
|
che ad oggi non
risultano pervenute presso questa Autorità Marittima ulteriori istanze da
parte di Compagnie di Navigazione per lo svolgimento del servizio di linea
c.d. residuale sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa per il periodo in
riferimento;
|
RITENUTO
|
che anche i cosiddetti
servizi residuali costituiscano un servizio pubblico di trasporto regionale e locale essendo espletati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze
e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un
territorio di dimensione infraregionale e che pertanto debbano essere disciplinati
dalla competente Regione e non da questa Autorità Marittima a cui compete
unicamente la redazione del piano operativo degli accosti sulla base della
propria esclusiva competenza in materia di sicurezza della navigazione e
portuale;
|
VISTO
|
il Decreto del Presidente della Repubblica
30 luglio 2012, n. 151 - “Regolamento
recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, concernente il regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia
di strutture, contrassegno e
segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”;
|
RITENUTO
|
opportuno stabilire un ordine di priorità d’imbarco
in favore di quelle categorie di persone affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili;
|
VISTA
|
la propria Ordinanza n. 17/97 datata 21.06.1997 – Regolamento del
Circondario Marittimo di La Maddalena;
|
VISTE
|
le proprie Ordinanze n. 8/06 e n. 24/06
relative all’“assegnazione ed utilizzazione degli accosti nel porto
commerciale di La Maddalena”;
|
VISTA
|
la propria Ordinanza n.
29/12 datata 04.05.2012 – Applicazione del
Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali
per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione
delle aree sensibili nel mare territoriale”;
|
VISTA
|
la propria Ordinanza n. 23 in data 29.03.2013,
relativa all’interdizione della banchina Maggior Leggero (cd. Banchina Poste)
per indisponibilità tecnica;
|
VISTA
|
la propria Ordinanza n.
12/14 datata 23.10.2006 – Regolamento per il disarmo di Navi mercantile;
|
VISTA
|
la propria Ordinanza n.
46/15 datata 28.05.2015 relativa ai collegamenti marittimi sulla linea La
Maddalena-Palau per il periodo compreso tra il 01.06.2015 ed il 30.09.2015;
|
RITENUTO
|
necessario disciplinare gli accosti nei porti di La Maddalena e
Palau, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, dal 01.10.2015
al 30.09.2015;
|
RENDE NOTO
che,
con la presente Ordinanza, è approvato il piano operativo degli accosti per i
collegamenti marittimi di linea a rilevanza locale sulla linea La Maddalena-Palau
per i periodi 01.10.2015 - 15.10.2015 e 16.10.2015 - 31.12.2015, come meglio indicato negli allegati
1 e 2.
ORDINA
Articolo 1
A decorrere dal
prossimo 01.10.2015 e sino al 31.12.2015 è approvato il quadro orario dei collegamenti
marittimi sulla linea La Maddalena-Palau come meglio evidenziato negli allegati
1 e 2.
Articolo
2
Eventuali ulteriori istanze finalizzate
all’effettuazione di collegamenti marittimi di linea, aggiuntivi rispetto a
quelli inseriti nella precedente programmazione, potranno essere prese in
considerazione solo all’esito di una più generale pianificazione, da
effettuarsi congiuntamente ai rappresentanti dell’Assessorato Regionale ai
Trasporti ed a quelli dell’armamento privato interessato alla problematica, che
tenga conto delle esigenze di armonizzare le nuove richieste con il quadro
complessivo dei collegamenti marittimi e della limitata disponibilità di
banchine di ormeggio nei porti di Palau e La Maddalena.
Articolo 3
(Disciplina accosti - porto di La
Maddalena)
In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio
per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione
degli accosti nel porto di La Maddalena viene disposta da questa Autorità
Marittima secondo criteri meramente tecnico-nautici e di sicurezza della
navigazione e portuale correlati alle caratteristiche tecniche delle unità
navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau nonché alla
tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti
sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali
modifiche dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte, e comunque
opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del
Porto per il tramite della dipendente Sezione Tecnica e Difesa Portuale:
Ø
MM/TT SAREMAR Banchina Corazzata
Roma/Zonza;
Ø
M/T DELCOMAR Banchina Albini/Zonza.
Articolo
4
(Disciplina accosti non
operativi (soste inoperose) - porto di La Maddalena)
Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di
volta in volta autorizzati da questa Autorità Marittima nelle more della
definizione di una specifica disciplina degli stessi.
Articolo
5
(Disciplina accosti
operativi - porto di Palau)
In relazione al solo periodo temporale di effettivo
esercizio per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione degli accosti nel porto di Palau viene disposta dalla
locale Autorità Marittima secondo criteri prettamente tecnico-nautici e di
sicurezza della navigazione e portuale correlati alle caratteristiche tecniche
delle unità navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau nonché
alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti
sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali
modifiche dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte e comunque
opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del
Porto di Palau:
Ø
MM/TT SAREMAR
Accosto n. 1 – 3;
Ø
M/T DELCOMAR Accosto n. 1 – 3.
Articolo
6
(Disciplina accosti non
operativi (soste inoperose) - porto di Palau)
Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di
volta in volta autorizzati dalla locale Autorità Marittima nelle more della
definizione di una specifica disciplina degli stessi.
Articolo
7
(Titolo di imbarco veicoli
e/o passeggeri)
In entrambi
i porti di La Maddalena e Palau è fatto assoluto divieto di imbarcare a bordo
dei MM/TT t.p. veicoli e/o passeggeri senza titolo di imbarco, salvo che a
bordo sia presente idonea postazione abilitata per la “bigliettazione”.
In
considerazione di quanto sopra è fatto assoluto divieto di trattenere ai
conducenti dei veicoli e/o ai passeggeri i documenti di identità al fine di
regolarizzare il titolo di imbarco al successivo porto di arrivo.
Considerata la mancanza di
idonea zona per la sosta degli autobus nel porto di La Maddalena, per motivi di
sicurezza portuale, è fatto altresì obbligo ai Comandi di bordo, prima
dell’arrivo in porto, di disporre ai conducenti di autobus di imbarcare tutti i
loro passeggeri.
Articolo
8
(Priorità
d’imbarco)
Fermi restando i criteri stabiliti con
la sopra citata Ordinanza n. 17/97 (art.
44) in ordine alla priorità d’imbarco nei porti di La Maddalena e
Palau, avranno parimenti diritto alla detta priorità, con particolare riguardo
alle corse soggette alla limitazione di presenza di passeggeri a bordo in
considerazione del trasporto di merci pericolose di cui all’IMDG CODE, le
seguenti categorie di persone:
1)
affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili, le quali dovranno comunque essere in possesso della
prevista certificazione medica di struttura sanitaria
pubblica o accreditata attestante l’esistenza di patologia grave che richieda
terapia salvavita o ad essa assimilabile e la
delimitazione del preciso periodo temporale del trattamento terapeutico
e degli effetti collaterali diretti dello stesso;
2)
invalide in possesso dei previsti
contrassegno e segnaletica di cui al richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 30
luglio 2012, n. 151.
Articolo
9
(Personale destinato al
servizio d’incolonnamento veicoli)
In entrambi
i porti di La Maddalena e Palau le Società Armatrici in parola dovranno
predisporre, all’interno degli spazi a loro destinati, e ciascuna per quanto di
propria competenza, un servizio idoneo con personale dedicato (cd. “Piazzalisti”)
per tutto l’arco dell’anno al fine di assicurare l’ordinato incolonnamento
nonché il regolare ordine di avvio dei veicoli dalle zone di attesa per
l’imbarco sulle unità in partenza.
Tale personale dovrà essere
riconosciuto dall’utenza a mezzo di “pettorina” riportante la scritta della Company
per la quale presta servizio ed agirà sotto le dirette dipendenze dei
Comandanti delle unità navali, nonché sotto la diretta sorveglianza
dell’Autorità Marittima.
Articolo
10
(Veicoli in attesa
d’imbarco)
Tutti i veicoli in attesa d’imbarco
nei porti di La Maddalena e Palau dovranno adeguatamente incolonnarsi
all’interno delle apposite corsie di canalizzazione, regolarmente individuate
da idonea segnaletica orizzontale di colore bianco.
A tal fine, l’ingresso nelle aree
portuali sarà consentito nell’arco temporale strettamente necessario a
garantire il cronologico ordine di imbarco sui MM/TT in partenza e l’ordinato
incolonnamento.
I conducenti dei veicoli dovranno altresì attenersi
diligentemente alle indicazioni fornite dal personale di cui all’art. 8 della
presente.
Articolo
11
(Sospensione delle corse)
Eventuali motivate sospensioni delle
corse dovranno essere tempestivamente
segnalate da parte del Comando di bordo alla Sala Operativa di questa Autorità
Marittima tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica e successivamente
documentate mediante la presentazione dell’Estratto del Giornale Nautico-Parte
II^.
Quanto sopra non esime il Comandante dell’Unità, qualora ne
ricorrano i casi, dalla Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 del
Codice della Navigazione.
Articolo
12
(Comunicazioni all’utenza)
Le
informazioni inerenti gli orari del servizio di linea (tariffe, punto di
imbarco, durata del servizio etc…) dovranno essere curate esclusivamente dalle
Compagnie tramite apposite indicazioni pubblicitarie e presso i locali
di bigliettazione.
Qualora si dovesse verificare
una totale o parziale sospensione di corse, è fatto obbligo alle Compagnie di
porre in essere immediate ed idonee iniziative finalizzate ad informare l’utenza
della situazione in atto sia nel porto di La Maddalena sia in quello di Palau.
Articolo
13
(Ritardi delle Partenze)
Gli
orari degli arrivi/partenze devono essere rigorosamente rispettati ai fini
della sicurezza della navigazione e portuale.
Eventuali motivati e comprovati ritardi in partenza
devono essere immediatamente comunicati da parte del Comando di bordo alla
dipendente Sala Operativa, tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica,
al fine di ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza ad un
nuovo orario eccezionalmente stabilito da questa Capitaneria di Porto.
Articolo
14
(Corse straordinarie)
Eventuali corse straordinarie dovranno essere
preventivamente richieste a questa Autorità Marittima per poter essere
valutate, con criteri di comprovata urgenza ed occasionalità, compatibili con
l’intervallo di tempo dettato dalla sicurezza della navigazione e portuale per
la successiva autorizzazione.
Articolo
15
(Termine autorizzazione
all’espletamento dei servizi)
In
considerazione dell’esigua disponibilità delle banchine operative che
caratterizzano i porti di La Maddalena e Palau, è fatto obbligo alle unità
navali, entro e non oltre dieci giorni dal termine delle autorizzazioni per
l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuale, di
lasciare libere le banchine.
Articolo
16
Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave
illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi
degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art.
53, comma 3 del Decreto Legislativo n. 171/2005.
Articolo
17
(Abrogazione norme precedenti)
La
presente Ordinanza entra in vigore dal 01.10.2015
ed abroga la precedente Ordinanza n. 46/15 in premessa richiamata ed ogni altra
disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità Marittima
che risulti in contrasto con la presente.
Articolo
18
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti
interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 25.09.2015
Firmato
in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI
ALLEGATO
1
“Tabella quadro orario”
Dal 01.10.2015 al 15.10.2015
ORA
|
PARTENZE DA
LA MADDALENA
|
N° CORSA
|
ORA
|
PARTENZE DA PALAU
|
00.00
|
DELCOMAR
|
1
|
00.30
|
DELCOMAR
|
01.00
|
DELCOMAR
|
2
|
01.30
|
DELCOMAR
|
02.00
|
DELCOMAR
|
3
|
02.30
|
DELCOMAR
|
03.00
|
DELCOMAR
|
4
|
03.30
|
DELCOMAR
|
04.00
|
DELCOMAR
|
5
|
04.30
|
DELCOMAR
|
04.55
|
DELCOMAR
|
6
|
05.30
|
DELCOMAR
|
06.00
|
SAREMAR
|
7
|
06.30
|
SAREMAR
|
07.00
|
SAREMAR
|
8
|
07.30
|
SAREMAR
|
07.30
|
SAREMAR
|
9
|
08.00
|
SAREMAR
|
08.00
|
SAREMAR
|
10
|
08.30
|
SAREMAR
|
08.20
|
DELCOMAR (*)
|
11
|
08.50
|
DELCOMAR (*)
|
08.40
|
SAREMAR
|
12
|
09.10
|
SAREMAR (***)
|
09.00
|
SAREMAR
|
13
|
09.30
|
SAREMAR
|
09.20
|
DELCOMAR (*)
|
14
|
09.50
|
DELCOMAR (*)
|
09.40
|
SAREMAR
|
15
|
10.10
|
SAREMAR
|
10.00
|
SAREMAR
|
16
|
10.30
|
SAREMAR
|
10.20
|
DELCOMAR (*)
|
17
|
10.50
|
DELCOMAR (*)
|
10.40
|
SAREMAR
|
18
|
11.10
|
SAREMAR (**)
|
11.00
|
SAREMAR (***)
|
19
|
11.30
|
SAREMAR
|
11.20
|
DELCOMAR (*)
|
20
|
11.50
|
DELCOMAR (*)
|
11.40
|
SAREMAR
|
21
|
12.10
|
SAREMAR
|
12.20
|
DELCOMAR (*)
|
22
|
12.50
|
DELCOMAR (*)
|
12.40
|
SAREMAR
|
23
|
13.15
|
SAREMAR
|
13.15
|
DELCOMAR (*)
|
24
|
13.45
|
DELCOMAR (*)
|
13.30
|
SAREMAR
|
25
|
14.00
|
SAREMAR
|
14.15
|
DELCOMAR (*)
|
26
|
14.45
|
DELCOMAR (*)
|
14.30
|
SAREMAR
|
27
|
15.00
|
SAREMAR
|
15.30
|
SAREMAR
|
28
|
16.00
|
SAREMAR
|
16.00
|
SAREMAR
|
29
|
16.30
|
SAREMAR
|
16.15
|
DELCOMAR (*)
|
30
|
16.45
|
DELCOMAR (*)
|
16.30
|
SAREMAR
|
31
|
17.00
|
SAREMAR
|
17.00
|
SAREMAR (**)
|
32
|
17.30
|
SAREMAR
|
17.15
|
DELCOMAR (*)
|
33
|
17.45
|
DELCOMAR (*)
|
17.30
|
SAREMAR
|
34
|
18.00
|
SAREMAR
|
18.00
|
SAREMAR
|
35
|
18.30
|
SAREMAR
|
19.00
|
SAREMAR
|
37
|
19.30
|
SAREMAR
|
20.00
|
DELCOMAR (*)
|
38
|
20.30
|
DELCOMAR (*)
|
21.00
|
DELCOMAR
|
39
|
21.30
|
DELCOMAR
|
22.00
|
DELCOMAR
|
40
|
22.30
|
DELCOMAR
|
23.00
|
DELCOMAR
|
41
|
23.30
|
DELCOMAR
|
(*) Servizio operato in regime di libero
mercato non sovvenzionato dalla Regione Autonoma Sardegna.
(**) Nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ corsa
soggetta a limitazione del numero dei passeggeri secondo quanto previsto
dall’IMDG CODE.
(***) Nel giorno di SABATO corsa soggetta a
limitazione del numero dei passeggeri secondo quanto previsto dall’IMDG CODE.