giovedì 28 aprile 2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 63/2016
Collegamenti marittimi sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica)
Periodo: 01.05.2016 – 30.09.2016
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la propria ordinanza n. 47/16, relativa alla
disciplina degli accosti per le unità navali esercenti il servizio di collegamento
marittimo di linea “Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica) per il periodo
compreso tra il 01.04.2016 ed il 30.04.2016;
CONSIDERATO che la competente Direzione Generale dei Trasporti della Regione Autonoma
della Sardegna in materia di cabotaggio marittimo, con nota prot. n. 1221 in
data 09.02.2016, ha comunicato di aver escluso, nell’ambito della recente
procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di continuità
territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna, il
collegamento marittimo con la Corsica (Santa Teresa di Gallura/Bonifacio)
quale servizio sovvenzionato;
VISTO il Regolamento del Porto di Santa Teresa Gallura, approvato con propria
Ordinanza n. 46/08;
VISTE le proprie Ordinanze n. 36/07 e n. 60/16 relative alla disciplina delle tariffe dei
diritti di security portuale per il Porto di Santa Teresa Gallura;
VISTA la nota prot. n. 075/15 Arm./SR in data 25.11.2015 e successiva nota
integrativa prot. n. 083/15 Arm./SR in data 15.12.2015, con le quali la Società
Armatrice “MOBY S.p.A.”, ha richiesto l’autorizzazione all’accosto nel periodo
compreso tra il 24.03.2016 e il 30.09.2016 sulla linea Santa Teresa
Gallura/Bonifacio (Corsica);
VISTA la nota in data 22.03.2016, con la quale la Società Armatrice “BN Sar. Nav.
Srl”, ha richiesto l’autorizzazione all’accosto ed all’effettuazione del servizio di
linea in parola per il periodo compreso tra il 01.04.2016 ed il 30.09.2016;
VISTA la nota prot. n. 034/16 Arm./GS in data 24.03.2016, assunta al prot. n. 4732
del 31.03.2016, con la quale la Soc. “MOBY S.p.A.” ha richiesto
l’autorizzazione all’impiego di un secondo vettore navale sulla medesima linea
Santa Teresa Gallura/Bonifacio (Corsica), nel periodo compreso tra il
01.05.2016 ed il 30.09.2016;
VISTA la propria nota prot. n. 4793 in data 31.03.2016, relativa alla convocazione di
un tavolo tecnico con le due Compagnie di Navigazione di cui sopra e la Soc.
Silene Multiservizi s.u.r.l.;
VISTI gli esiti dell’incontro di cui sopra ed il relativo verbale trasmesso con nota prot.
n. 5336 in data 07.04.2016;
VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la propria nota prot. n. 6424 in data
26.04.2016;
VISTA la nota prot. n. 055/16 Arm./GS in data 26.04.2016, assunta al prot. n. 6427
del 27.04.2016, con la quale la Soc. “MOBY S.p.A.” ha comunicato di voler
sospendere la propria richiesta di impiego di un secondo vettore navale;
RITENUTO di dover procedere alla definizione degli accosti per l’effettuazione del servizio
di linea per passeggeri, veicoli e merci sulla tratta Santa Teresa
Gallura/Bonifacio (Corsica) in considerazione delle istanze d’accosto sopra
richiamate;
ACQUISITO per le vie brevi il parere del Titolare della Delegazione di Spiaggia di Santa
Teresa Gallura;
VISTI gli artt. 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),
RENDE NOTO
che con la presente Ordinanza è approvato il piano operativo degli accosti per i collegamenti
marittimi sulla linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica) e viceversa per il periodo
compreso tra il 01.05.2016 ed il 30.09.2016.
ORDINA
Articolo 1
(Orari Arrivi/Partenze)
Il piano operativo degli accosti per i collegamenti marittimi di linea sulla tratta Santa Teresa
Gallura-Bonifacio (Corsica) è da intendersi disciplinato con le modalità di cui all’allegato 1.
Articolo 2
(Sospensione delle corse)
Eventuali motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da
parte del Comando di bordo alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima tramite “chiamata
radio” o comunicazione telefonica e successivamente documentate mediante la presentazione
dell’Estratto del Giornale Nautico-Parte II^.
Quanto sopra non esime il Comandante dell’Unità, qualora ne ricorrano i casi, dalla
Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 del Codice della Navigazione.
Articolo 3
(Orari e Ritardi)
In considerazione delle caratteristiche infrastrutturali del Porto di Santa Teresa di Gallura, i
Mototraghetti devono osservare rigorosamente, ai fini della sicurezza della navigazione e
portuale, gli orari di partenza previsti. Sono tollerati ritardi alla partenza non superiori a 5
(cinque) minuti. Eventuali motivati ritardi in partenza devono essere immediatamente comunicati
alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima, tramite chiamata radio o comunicazione
telefonica, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza stessa. Alla
locale Autorità Marittima dovrà essere presentato l’estratto del Giornale Nautico - Parte II^
secondo le vigenti normativi.
Articolo 4
(Ascolto Radio)
Tutti i Mototraghetti hanno l’obbligo di effettuare, durante la navigazione, ascolto radio continuo
sul canale 16 VHF. Tale ascolto dovrà essere assicurato anche nei 20 (venti) minuti che
precedono la partenza.
Articolo 5
(Disposizioni ed Ormeggi)
Nei periodi in cui entrambi i Mototraghetti delle Compagnie di Navigazione “BN Sar. Nav. srl” e
“Moby S.p.A.” devono operare nel Porto di Santa Teresa di Gallura, l’unità in arrivo, prima di
entrare nel canale d’ingresso, deve contattare via radio l’unità in partenza ed impegnare il
canale solo quando quest’ultimo sarà liberato dall’unità in uscita. Al termine del servizio, i posti
ormeggio disponibili presso la banchina commerciale delle unità che espletano il servizio in
parola, salvo diverse disposizioni della locale Autorità Marittima in relazione ad esigenze e/o
cause di forza maggiore, saranno assegnati ai due Mototraghetti in linea.
Articolo 6
(Norme sanzionatorie)
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il
fatto non configuri diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 e
1231 del Codice della Navigazione.
Articolo 7
(Varie)
La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 01.05.2016 ed abroga e sostituisce la sopra
richiamata Ordinanza n. 47/16 ed ogni altra eventuale disposizione in contrasto con la presente.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet -
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena.
La Maddalena, 28.04.2016
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI