giovedì 28 aprile 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

 ORDINANZA N. 63/2016 Collegamenti marittimi sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) Periodo: 01.05.2016 – 30.09.2016 Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena, VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la propria ordinanza n. 47/16, relativa alla disciplina degli accosti per le unità navali esercenti il servizio di collegamento marittimo di linea “Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica) per il periodo compreso tra il 01.04.2016 ed il 30.04.2016; CONSIDERATO che la competente Direzione Generale dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna in materia di cabotaggio marittimo, con nota prot. n. 1221 in data 09.02.2016, ha comunicato di aver escluso, nell’ambito della recente procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna, il collegamento marittimo con la Corsica (Santa Teresa di Gallura/Bonifacio) quale servizio sovvenzionato; VISTO il Regolamento del Porto di Santa Teresa Gallura, approvato con propria Ordinanza n. 46/08; VISTE le proprie Ordinanze n. 36/07 e n. 60/16 relative alla disciplina delle tariffe dei diritti di security portuale per il Porto di Santa Teresa Gallura; VISTA la nota prot. n. 075/15 Arm./SR in data 25.11.2015 e successiva nota integrativa prot. n. 083/15 Arm./SR in data 15.12.2015, con le quali la Società Armatrice “MOBY S.p.A.”, ha richiesto l’autorizzazione all’accosto nel periodo compreso tra il 24.03.2016 e il 30.09.2016 sulla linea Santa Teresa Gallura/Bonifacio (Corsica); VISTA la nota in data 22.03.2016, con la quale la Società Armatrice “BN Sar. Nav. Srl”, ha richiesto l’autorizzazione all’accosto ed all’effettuazione del servizio di linea in parola per il periodo compreso tra il 01.04.2016 ed il 30.09.2016; VISTA la nota prot. n. 034/16 Arm./GS in data 24.03.2016, assunta al prot. n. 4732 del 31.03.2016, con la quale la Soc. “MOBY S.p.A.” ha richiesto l’autorizzazione all’impiego di un secondo vettore navale sulla medesima linea Santa Teresa Gallura/Bonifacio (Corsica), nel periodo compreso tra il 01.05.2016 ed il 30.09.2016; VISTA la propria nota prot. n. 4793 in data 31.03.2016, relativa alla convocazione di un tavolo tecnico con le due Compagnie di Navigazione di cui sopra e la Soc. Silene Multiservizi s.u.r.l.; VISTI gli esiti dell’incontro di cui sopra ed il relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 5336 in data 07.04.2016; VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la propria nota prot. n. 6424 in data 26.04.2016; VISTA la nota prot. n. 055/16 Arm./GS in data 26.04.2016, assunta al prot. n. 6427 del 27.04.2016, con la quale la Soc. “MOBY S.p.A.” ha comunicato di voler sospendere la propria richiesta di impiego di un secondo vettore navale; RITENUTO di dover procedere alla definizione degli accosti per l’effettuazione del servizio di linea per passeggeri, veicoli e merci sulla tratta Santa Teresa Gallura/Bonifacio (Corsica) in considerazione delle istanze d’accosto sopra richiamate; ACQUISITO per le vie brevi il parere del Titolare della Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura; VISTI gli artt. 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima), RENDE NOTO che con la presente Ordinanza è approvato il piano operativo degli accosti per i collegamenti marittimi sulla linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica) e viceversa per il periodo compreso tra il 01.05.2016 ed il 30.09.2016. ORDINA Articolo 1 (Orari Arrivi/Partenze) Il piano operativo degli accosti per i collegamenti marittimi di linea sulla tratta Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica) è da intendersi disciplinato con le modalità di cui all’allegato 1. Articolo 2 (Sospensione delle corse) Eventuali motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da parte del Comando di bordo alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica e successivamente documentate mediante la presentazione dell’Estratto del Giornale Nautico-Parte II^. Quanto sopra non esime il Comandante dell’Unità, qualora ne ricorrano i casi, dalla Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 del Codice della Navigazione. Articolo 3 (Orari e Ritardi) In considerazione delle caratteristiche infrastrutturali del Porto di Santa Teresa di Gallura, i Mototraghetti devono osservare rigorosamente, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, gli orari di partenza previsti. Sono tollerati ritardi alla partenza non superiori a 5 (cinque) minuti. Eventuali motivati ritardi in partenza devono essere immediatamente comunicati alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima, tramite chiamata radio o comunicazione telefonica, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza stessa. Alla locale Autorità Marittima dovrà essere presentato l’estratto del Giornale Nautico - Parte II^ secondo le vigenti normativi. Articolo 4 (Ascolto Radio) Tutti i Mototraghetti hanno l’obbligo di effettuare, durante la navigazione, ascolto radio continuo sul canale 16 VHF. Tale ascolto dovrà essere assicurato anche nei 20 (venti) minuti che precedono la partenza. Articolo 5 (Disposizioni ed Ormeggi) Nei periodi in cui entrambi i Mototraghetti delle Compagnie di Navigazione “BN Sar. Nav. srl” e “Moby S.p.A.” devono operare nel Porto di Santa Teresa di Gallura, l’unità in arrivo, prima di entrare nel canale d’ingresso, deve contattare via radio l’unità in partenza ed impegnare il canale solo quando quest’ultimo sarà liberato dall’unità in uscita. Al termine del servizio, i posti ormeggio disponibili presso la banchina commerciale delle unità che espletano il servizio in parola, salvo diverse disposizioni della locale Autorità Marittima in relazione ad esigenze e/o cause di forza maggiore, saranno assegnati ai due Mototraghetti in linea. Articolo 6 (Norme sanzionatorie) I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. Articolo 7 (Varie) La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 01.05.2016 ed abroga e sostituisce la sopra richiamata Ordinanza n. 47/16 ed ogni altra eventuale disposizione in contrasto con la presente. Articolo 8 (Disposizioni finali) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet - www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena. La Maddalena, 28.04.2016 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DERI

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