martedì 21 novembre 2017

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

 ORDINANZA N. 190/17 Disciplina dell’accesso e sosta di autoveicoli all’interno del Piazzale XX Luglio 1865 Comune di La Maddalena (OT) Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena, VISTO il Verbale di Consegna in data 24.10.2000, con il quale l’Amministrazione Difesa M.M. ha consegnato a questa Capitaneria di Porto, in particolare, l’area del “Piazzale Interno” della banchinalato Est di località Punta Chiara; VISTA l’Ordinanza n. 76 del 17.11.2017 del Corpo di Polizia Locale, relativa alla disciplina della viabilità nelle giornate di mercoledì, al fine di consentire lo svolgimento del mercato settimanale nella Piazza Umberto I. CONSIDERATO che detta sosta degli autoveicoli sarà fruibile a partire dal giorno 22.11.2017 e sino al giorno 31.03.2018, esclusivamente nelle giornate di mercoledì dalle ore 07.30 alle ore 15.00, in concomitanza con il mercato settimanale che si svolgerà nella Piazza Umberto I e che l’ingresso all’interno del medesimo piazzale sarà soggetto a controlli di sicurezza da parte del preposto personale militare dipendente; CONSIDERATO gli stalli di sosta evidenziati in “giallo” sono esclusivamente riservati ai mezzi di servizio di questa Capitaneria di Porto e a quelli appositamente autorizzati dalla medesima; VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360 ed aggiornato al Decreto Legislativo 14.11.2011, n.150 “Nuovo Codice della Strada”; VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 - “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”; VISTA la circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27.10.2011 della Direzione Generale per i Porti – “Competenza in materia di viabilità in ambito portuale“; CONSIDERATO che gli oneri legati alla predisposizione della prevista segnaletica orizzontale e verticale, nonché l’adeguata cartellonistica atta a segnalare gli stalli per la sosta temporanea saranno a carico, del Comune di La Maddalena; IMPREGIUDICATO comunque, il potere di revoca di questa Autorità Marittima, qualora dovessero emergere nuove problematiche connesse al congestionamento dell’area portuale, con grave pregiudizio per la sicurezza portuale e le operazioni commerciali; VISTI gli artt. 17, 30, 34, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 36 e 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (parte marittima), RENDE NOTO che a partire dal giorno 22.11.2017 e fino al giorno 31.03.2018, esclusivamente nelle giornate di mercoledì a partire dalle ore 07.30 e sino alle ore 15.00, è approvata la disciplina della sosta degli autoveicoli all’interno del “Piazzale XX luglio 1865” del Comune di La Maddalena (OT), come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, con le seguenti modalità. ORDINA Articolo 1 (Sosta all’interno degli stalli bianchi) A partire dal giorno 22.11.2017 e sino al 31.03.2018, è consentita la sosta degli autoveicoli presso il “Piazzale XX luglio 1865” del Comune di La Maddalena (OT), all’interno degli appositi stalli evidenziati in “bianco” e relativi stalli per la sosta di autovetture in favore di personale diversamente abile (D.P.R. 151/12), esclusivamente nelle giornate di mercoledì a partire dalle ore 07.30 e sino alle ore 15.00, come meglio individuato nell’allegato 1 (banda rossa). Articolo 2 (Sosta all’interno degli stalli gialli) Gli stalli di sosta evidenziati in “giallo” di cui all’allegato 1 (banda gialla) sono esclusivamente riservati ai mezzi di servizio di questa Capitaneria di Porto ed a quelli appositamente autorizzati dalla medesima. Articolo 3 (Norme sanzionatorie) Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione. Articolo 4 (Validità ed abrogazioni) La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal giorno 22.11.2017 ed ha validità sino al 31.03.2018 impregiudicato, comunque, il potere di revoca di questa Autorità Marittima, qualora dovessero emergere nuove problematiche connesse al congestionamento dell’area portuale, con grave pregiudizio per la sicurezza portuale. Articolo 5 (Pubblicità e varie) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet di questa Capitaneria di Porto. La Maddalena, 21.11.2017 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F.(CP) Leonardo DER

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