martedì 21 novembre 2017
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 190/17
Disciplina dell’accesso e sosta di autoveicoli all’interno del Piazzale XX Luglio 1865
Comune di La Maddalena (OT)
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTO il Verbale di Consegna in data 24.10.2000, con il quale
l’Amministrazione Difesa M.M. ha consegnato a questa Capitaneria
di Porto, in particolare, l’area del “Piazzale Interno” della banchinalato
Est di località Punta Chiara;
VISTA l’Ordinanza n. 76 del 17.11.2017 del Corpo di Polizia Locale, relativa
alla disciplina della viabilità nelle giornate di mercoledì, al fine di
consentire lo svolgimento del mercato settimanale nella Piazza
Umberto I.
CONSIDERATO che detta sosta degli autoveicoli sarà fruibile a partire dal giorno
22.11.2017 e sino al giorno 31.03.2018, esclusivamente nelle
giornate di mercoledì dalle ore 07.30 alle ore 15.00, in concomitanza
con il mercato settimanale che si svolgerà nella Piazza Umberto I e
che l’ingresso all’interno del medesimo piazzale sarà soggetto a
controlli di sicurezza da parte del preposto personale militare
dipendente;
CONSIDERATO gli stalli di sosta evidenziati in “giallo” sono esclusivamente riservati ai
mezzi di servizio di questa Capitaneria di Porto e a quelli
appositamente autorizzati dalla medesima;
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360 ed aggiornato al Decreto
Legislativo 14.11.2011, n.150 “Nuovo Codice della Strada”;
VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495,
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada” e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 -
“Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di
strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle
persone invalide”;
VISTA la circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27.10.2011
della Direzione Generale per i Porti – “Competenza in materia di
viabilità in ambito portuale“;
CONSIDERATO che gli oneri legati alla predisposizione della prevista segnaletica
orizzontale e verticale, nonché l’adeguata cartellonistica atta a
segnalare gli stalli per la sosta temporanea saranno a carico, del
Comune di La Maddalena;
IMPREGIUDICATO comunque, il potere di revoca di questa Autorità Marittima, qualora
dovessero emergere nuove problematiche connesse al
congestionamento dell’area portuale, con grave pregiudizio per la
sicurezza portuale e le operazioni commerciali;
VISTI gli artt. 17, 30, 34, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 36
e 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (parte marittima),
RENDE NOTO
che a partire dal giorno 22.11.2017 e fino al giorno 31.03.2018, esclusivamente nelle
giornate di mercoledì a partire dalle ore 07.30 e sino alle ore 15.00, è approvata la
disciplina della sosta degli autoveicoli all’interno del “Piazzale XX luglio 1865” del Comune
di La Maddalena (OT), come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico, parte
integrante della presente Ordinanza, con le seguenti modalità.
ORDINA
Articolo 1
(Sosta all’interno degli stalli bianchi)
A partire dal giorno 22.11.2017 e sino al 31.03.2018, è consentita la sosta degli
autoveicoli presso il “Piazzale XX luglio 1865” del Comune di La Maddalena (OT),
all’interno degli appositi stalli evidenziati in “bianco” e relativi stalli per la sosta di
autovetture in favore di personale diversamente abile (D.P.R. 151/12), esclusivamente
nelle giornate di mercoledì a partire dalle ore 07.30 e sino alle ore 15.00, come meglio
individuato nell’allegato 1 (banda rossa).
Articolo 2
(Sosta all’interno degli stalli gialli)
Gli stalli di sosta evidenziati in “giallo” di cui all’allegato 1 (banda gialla) sono
esclusivamente riservati ai mezzi di servizio di questa Capitaneria di Porto ed a quelli
appositamente autorizzati dalla medesima.
Articolo 3
(Norme sanzionatorie)
Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente
Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione.
Articolo 4
(Validità ed abrogazioni)
La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal giorno 22.11.2017 ed ha validità sino al
31.03.2018 impregiudicato, comunque, il potere di revoca di questa Autorità Marittima,
qualora dovessero emergere nuove problematiche connesse al congestionamento
dell’area portuale, con grave pregiudizio per la sicurezza portuale.
Articolo 5
(Pubblicità e varie)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet di questa
Capitaneria di Porto.
La Maddalena, 21.11.2017
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Leonardo DER