lunedì 26 settembre 2016
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 180/2016
MISURE TECNICHE PER PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON
DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA.
II Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante
del Porto di La Maddalena,
VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 524 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTO il D.P.R. 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca
marittima;
VISTO il Decreto Legislativo n. 4/2012 e successive modifiche, misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura;
VISTO il Decreto Ministeriale 1 marzo 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in
materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all’art. 9, paragrafo 5, del
Regolamento (CE) 1224/2009;
VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del “Piano di Azione”, in
materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
VISTO il Decreto Direttoriale 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata;
VISTO il Regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla nuova politica comune della pesca;
VISTO il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1224/2009;
VISTO il Regolamento (CE) 1967/2006 e successive modifiche, relativo alle misure di
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar
Mediterraneo;
VISTO il Regolamento (CE) 1010/2009 e successive modifiche, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1005/2008 che istituisce un regime comunitario
per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata;
RITENUTO necessario regolamentare le modalità di comunicazione dell’attività di pesca
professionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, alla luce dei mutati riferimenti normativi internazionali,
comunitari e nazionali;
ORDINA
Articolo 1
(Ingresso e uscita dei pescherecci)
1. Le comunicazione di cui all’art. 4 comma 1 del D.D. 28 luglio 2016 del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (G.U. n. 209 del 07.09.2016), per tutti i
pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 12 metri e inferiori a 15, esentati
dall’istallazione del sistema di controllo satellitare V.M.S., dovranno essere
tempestivamente effettuate alla Sala Operativa di questo Comando mediante modalità
radio (VHF) o telefonica (0789/736709) esplicitando la natura della chiamata, la matricola
di iscrizione e l’eventuale presenza a bordo di specie soggette a piani pluriennali di
ricostituzione quali tonno rosso (BFT) e pesce spada (SWO), facendo salvo l’obbligo di
prenotifica previsto per tali tipologie di cattura.
Articolo 2
(Limiti generali all’impiego degli attrezzi da pesca)
1. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio degli attrezzi da pesca di cui agli artt. 1 e 3 del D.D.
28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (G.U. n. 209 del
07.09.2016), dovranno essere tempestivamente comunicate alla Sala Operativa di questo
Comando, mediante radio (VHF) o in modalità telefonica (0789/736709).
Articolo 3
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori della presente Ordinanza
saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a
quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria e Nazionale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena, nonché l’opportuna
diffusione tramite gli organi di informazione.
La Maddalena, 26.09.2016
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI