martedì 27 settembre 2016

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

 ORDINANZA N. 185/16 Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, TENUTO CONTO del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 avente titolo “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” che definisce i servizi pubblici di trasporto regionale e locale quei servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale, che comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale; CONSIDERATO che l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutti i compiti e le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale; VISTO l’art. 19 ter del Decreto Legge n. 135/2009 convertito con la Legge 166/2009 il quale stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2010, le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una regione sono esercitati dalla stessa Regione”; TENUTO CONTO della Legge n. 522 del 28 Dicembre 1999, “Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale” relativa al trasporto pubblico marittimo che ribadisce le competenza dell’Autorità Marittima in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione; CONSIDERATO l’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92 che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo garantendo a tutti gli armatori dell’Unione la libertà di operare tra due porti dello stesso Stato membro (cabotaggio marittimo) e che, tra l’altro, definisce come cabotaggio con le isole il trasporto via mare di passeggeri o merci fra: - porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro; - porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro; CONSIDERATO l’art. 224 del Codice della Navigazione concernente la “Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo”; VISTO l’art. 62 (Preferenza degli accosti) del Regolamento di esecuzione (Parte Marittima) del Codice della Navigazione; TENUTO CONTO della Deliberazione G.R. n. 37/20 del 21.07.2015, con la quale Regione Autonoma della Sardegna ha revocato la propria precedente deliberazione della Giunta regionale n. 31/58 in data 06.08.2009, recante “Legge regionale 07.12.2005, n. 21, art. 7. Esercizio funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici marittimi di cabotaggio nell’ambito dei porti dell’isola. Direttive per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali”, lasciando al “libero mercato i servizi c.d. residuali, ossia non onerati, di trasporto marittimo (cabotaggio marittimo) tra la Sardegna e le sue isole minori, rimettendo alle competenti Autorità Marittime la valutazione delle istanze di accosto in relazione alle esigenze di sicurezza, alla disponibilità degli accosti, alle dimensioni ed al traffico dei porti”. VISTE Le proprie Ordinanze n. 45/16 e n. 127/16, relative alla disciplina del servizio di collegamento marittimo sulla linea La Maddalena-Palau per il periodo complessivo compreso tra il 01.04.2016 ed il 30.09.2016; VISTO Il contratto di Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna (I.la di San Piero e La Maddalena) stipulato in data 29.06.2016 al repertorio n.10 tra la regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti e la Compagnia di Navigazione Delcomar; VISTO Il contratto di Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna (I.la di San Piero e La Maddalena) stipulato in data 24.10.2012 al repertorio n.15 tra la regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti e la Compagnia di Navigazione Delcomar; VISTA l’istanza in data 31.07.2015, assunta al prot. n. 12575 del 03.08.2015, con la quale la Soc. Maddalena Lines ha richiesto, per il periodo compreso tra il 01.04.2016 ed il 15.10.2016, l’autorizzazione all’accosto per lo svolgimento del servizio di linea c.d. residuale sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa; VISTA la nota prot. n. 2911 in data 18.03.2016 e successiva nota integrativa prot. n. 3053 in data 23.03.2016, con le quali la Direzione Generale dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato, a seguito della conclusione della procedura di evidenza pubblica per la concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo con le Isole minori della Sardegna, che il quadro orario dei predetti collegamenti di trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta La Maddalena-Palau, per il periodo compreso tra il 01.04.2016 ed il 31.03.2017, verrà effettuato dalla Soc. Delcomar srl; VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la propria 16024 in data 20.09.2016, con la quale questa Autorità Marittima, in seguito ad un tavolo tecnico con le sopra menzionate Compagnie di Navigazione e nell’ottica di un’ottimizzazione del servizio di collegamento in parola in ragione di esigenze manifestate dalle comunità locali, ha richiesto alla competente Direzione Generale dei Trasporti della R.A.S. una parziale modifica del quadro orario di collegamenti marittimi per il periodo compreso tra il 01.10.2016 ed il 15.10.2016; VISTA la nota prot. n. 429 in data 22.09.2016 con la quale la medesima Direzione Generale dei Trasporti ha espresso parere favorevole alla parziale modifica del quadro orario di collegamenti marittimi per il periodo compreso tra il 01.10.2016 ed il 15.10.2016; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 - “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”; RITENUTO opportuno stabilire un ordine di priorità d’imbarco in favore di quelle categorie di persone affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili; VISTA la propria Ordinanza n. 17/97 datata 21.06.1997 – Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena; VISTE le proprie Ordinanze n. 8/06 e n. 24/06 relative all’“assegnazione ed utilizzazione degli accosti nel porto commerciale di La Maddalena”; VISTA la propria Ordinanza n. 29/12 datata 04.05.2012 – Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale”; VISTA la propria Ordinanza n. 92 in data 11.06.2016, relativa all’interdizione dell’ Area Portuale Banchina Poste – Lavori di straordinaria manutenzione; VISTA la propria Ordinanza n. 12/14 datata 23.10.2006 – Regolamento per il disarmo di Navi mercantile; CONSIDERATO che la Soc. Delcomar srl effettuerà, con le modalità stabilite negli allegati 1 e 2, altresì il servizio di trasporto delle merci pericolose ex IMDG CODE per la linea La Maddalena-Palau; VISTO L’art. 396 del Codice della Navigazione e successivi; RITENUTO necessario disciplinare gli accosti nei porti di La Maddalena e Palau, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, per il periodo compreso tra il 01.10.2016 ed il 15.10.2016; RENDE NOTO che, con la presente Ordinanza, è approvato il piano operativo degli accosti per i collegamenti marittimi di linea a rilevanza locale sulla linea La Maddalena-Palau per il periodo compreso tra il 01.10.2016 ed il 15.10.2016, come meglio indicato nell’ allegato 1 .

ORDINA Articolo 1 A decorrere dal prossimo 01.10.2016 e sino al 15.10.2016 è approvato il quadro orario dei collegamenti marittimi sulla linea La Maddalena-Palau come meglio evidenziato nell’ allegato 1. Articolo 2 Eventuali ulteriori istanze finalizzate all’effettuazione di collegamenti marittimi di linea, aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nella precedente programmazione, potranno essere prese in considerazione solo all’esito di una più generale pianificazione, da effettuarsi congiuntamente ai rappresentanti dell’Assessorato Regionale ai Trasporti ed a quelli dell’armamento privato interessato alla problematica, che tenga conto delle esigenze di armonizzare le nuove richieste con il quadro complessivo dei collegamenti marittimi e della limitata disponibilità di banchine di ormeggio nei porti di Palau e La Maddalena. Articolo 3 (Disciplina accosti - porto di La Maddalena) In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione degli accosti nel porto di La Maddalena viene disposta da questa Autorità Marittima secondo criteri meramente tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione e portuale correlati alle caratteristiche tecniche delle unità navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso. Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali modifiche dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte, e comunque opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto per il tramite della dipendente Sezione Tecnica e Difesa Portuale:  M/T ISOLA DI SANTO STEFANO (Delcomar) Corazzata Roma / Zonza  M/T ISOLA DI CAPRERA (Delcomar) Corazzata Roma / Zonza  M/T ENZO D. (Delcomar) Albini / Zonza  M/T PACE (Maddalena Lines) Zonza / Albini Articolo 4 (Disciplina accosti non operativi (soste inoperose) - porto di La Maddalena) Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di volta in volta autorizzati da questa Autorità Marittima. Articolo 5 (Disciplina accosti operativi - porto di Palau) In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione degli accosti nel porto di Palau viene disposta dalla locale Autorità Marittima secondo criteri prettamente tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione e portuale correlati alle caratteristiche tecniche delle unità navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso. Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali modifiche dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte e comunque opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto di Palau:  M/T ISOLA DI SANTO STEFANO (Delcomar) Accosto n. 1/3  M/T ISOLA DI CAPRERA (Delcomar) Accosto n. 1/3  M/T ENZO D. (Delcomar) Accosto n. 3/1  M/T PACE (Maddalena Lines) Accosto n. 3/1 Articolo 6 (Disciplina accosti non operativi (soste inoperose) - porto di Palau) Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di volta in volta autorizzati dalla locale Autorità Marittima. Articolo 7 ( Titolo di imbarco veicoli e/o passeggeri) Il contratto di trasporto è disciplinato dal Codice della Navigazione (art. 396 e successivi) e per il servizio erogato in convenzione dal contratto di “Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di continuità Territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori stabilito dall’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna. Articolo 8 (Priorità d’imbarco) Fermi restando i criteri stabiliti con la sopra citata Ordinanza n. 17/97 (art. 44) in ordine alla priorità d’imbarco nei porti di La Maddalena e Palau, avranno parimenti diritto alla detta priorità, con particolare riguardo alle corse soggette alla limitazione di presenza di passeggeri a bordo in considerazione del trasporto di merci pericolose di cui all’IMDG CODE, le seguenti categorie di persone: 1. affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, le quali dovranno comunque essere in possesso della prevista certificazione medica di struttura sanitaria pubblica o accreditata attestante l’esistenza di patologia grave che richieda terapia salvavita o ad essa assimilabile e la delimitazione del preciso periodo temporale del trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso; 2. invalide in possesso dei previsti contrassegno e segnaletica di cui al richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 Articolo 9 (Personale destinato al servizio d’incolonnamento veicoli) In entrambi i porti di La Maddalena e Palau le Società Armatrici in parola dovranno predisporre, all’interno degli spazi a loro destinati, e ciascuna per quanto di propria competenza, un servizio idoneo con personale dedicato (cd. “Piazzalisti”) per tutto l’arco dell’anno al fine di assicurare l’ordinato incolonnamento nonché il regolare ordine di avvio dei veicoli dalle zone di attesa per l’imbarco sulle unità in partenza. Tale personale dovrà essere riconosciuto dall’utenza a mezzo di “pettorina” riportante la scritta della Company per la quale presta servizio ed agirà sotto le dirette dipendenze dei Comandanti delle unità navali, nonché sotto la diretta sorveglianza dell’Autorità Marittima. Articolo 10 (Veicoli in attesa d’imbarco) Tutti i veicoli in attesa d’imbarco nei porti di La Maddalena e Palau dovranno adeguatamente incolonnarsi all’interno delle apposite corsie di canalizzazione, regolarmente individuate da idonea segnaletica orizzontale di colore bianco. A tal fine, l’ingresso nelle aree portuali sarà consentito nell’arco temporale strettamente necessario a garantire il cronologico ordine di imbarco sui MM/TT in partenza e l’ordinato incolonnamento. I conducenti dei veicoli dovranno altresì attenersi diligentemente alle indicazioni fornite dal personale di cui all’art. 8 della presente. Articolo 11 (Sospensione delle corse) Eventuali motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da parte del Comando di bordo alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica e successivamente documentate mediante la presentazione dell’Estratto del Giornale Nautico-Parte II^. Quanto sopra non esime il Comandante dell’Unità, qualora ne ricorrano i casi, dalla Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 del Codice della Navigazione. Articolo 12 (Comunicazioni all’utenza) Le informazioni inerenti gli orari del servizio di linea (tariffe, punto di imbarco, durata del servizio etc…) dovranno essere curate esclusivamente dalle Compagnie tramite apposite indicazioni pubblicitarie e presso i locali di bigliettazione. Qualora si dovesse verificare una totale o parziale sospensione di corse, è fatto obbligo alle Compagnie di porre in essere immediate ed idonee iniziative finalizzate ad informare l’utenza della situazione in atto sia nel porto di La Maddalena sia in quello di Palau. Articolo 13 (Ritardi delle Partenze) Gli orari degli arrivi/partenze devono essere rigorosamente rispettati ai fini della sicurezza della navigazione e portuale. Eventuali motivati e comprovati ritardi in partenza devono essere immediatamente comunicati da parte del Comando di bordo alla dipendente Sala Operativa, tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza ad un nuovo orario eccezionalmente stabilito da questa Capitaneria di Porto. Articolo 14 (Corse straordinarie) Eventuali corse straordinarie dovranno essere preventivamente richieste a questa Autorità Marittima per poter essere valutate, con criteri di comprovata urgenza ed occasionalità, compatibili con l’intervallo di tempo dettato dalla sicurezza della navigazione e portuale per la successiva autorizzazione. Articolo 15 (Termine autorizzazione all’espletamento dei servizi) In considerazione dell’esigua disponibilità delle banchine operative che caratterizzano i porti di La Maddalena e Palau, è fatto obbligo alle unità navali, entro e non oltre dieci giorni dal termine delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuale, di lasciare libere le banchine. Articolo 16 Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53, comma 3 del Decreto Legislativo n. 171/2005. Articolo 17 (Abrogazione norme precedenti) La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.10.2016 ed abroga la precedente Ordinanza n. 127/16 ed ogni altra disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità Marittima che risulti in contrasto con la presente. Articolo 18 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze. La Maddalena, 27.09.2016 firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DER

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