ORDINANZA N. 185/16
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
TENUTO CONTO del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 avente titolo
“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59” che definisce i servizi pubblici di trasporto regionale e
locale quei servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli
di interesse nazionale, che comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità
terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo
continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di
dimensione normalmente regionale o infraregionale;
CONSIDERATO che l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 conferisce
alle Regioni ed agli enti locali tutti i compiti e le funzioni relativi al servizio
pubblico di trasporto di interesse regionale e locale;
VISTO l’art. 19 ter del Decreto Legge n. 135/2009 convertito con la Legge 166/2009
il quale stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2010, le funzioni ed i compiti
di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio
marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una regione sono
esercitati dalla stessa Regione”;
TENUTO CONTO della Legge n. 522 del 28 Dicembre 1999, “Misure di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale”
relativa al trasporto pubblico marittimo che ribadisce le competenza
dell’Autorità Marittima in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza
della navigazione;
CONSIDERATO l’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92 che ha liberalizzato il cabotaggio
marittimo garantendo a tutti gli armatori dell’Unione la libertà di operare tra
due porti dello stesso Stato membro (cabotaggio marittimo) e che, tra l’altro,
definisce come cabotaggio con le isole il trasporto via mare di passeggeri o
merci fra:
- porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato
membro;
- porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro;
CONSIDERATO l’art. 224 del Codice della Navigazione concernente la “Riserva della
prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo”;
VISTO l’art. 62 (Preferenza degli accosti) del Regolamento di esecuzione (Parte
Marittima) del Codice della Navigazione;
TENUTO CONTO della Deliberazione G.R. n. 37/20 del 21.07.2015, con la quale Regione
Autonoma della Sardegna ha revocato la propria precedente deliberazione
della Giunta regionale n. 31/58 in data 06.08.2009, recante “Legge regionale
07.12.2005, n. 21, art. 7. Esercizio funzioni amministrative attinenti ai servizi
pubblici marittimi di cabotaggio nell’ambito dei porti dell’isola. Direttive per il
rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto
marittimo pubblico di linea residuali”, lasciando al “libero mercato i servizi c.d.
residuali, ossia non onerati, di trasporto marittimo (cabotaggio marittimo) tra
la Sardegna e le sue isole minori, rimettendo alle competenti Autorità
Marittime la valutazione delle istanze di accosto in relazione alle esigenze di
sicurezza, alla disponibilità degli accosti, alle dimensioni ed al traffico dei
porti”.
VISTE Le proprie Ordinanze n. 45/16 e n. 127/16, relative alla disciplina del servizio
di collegamento marittimo sulla linea La Maddalena-Palau per il periodo
complessivo compreso tra il 01.04.2016 ed il 30.09.2016;
VISTO Il contratto di Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di continuità territoriale
di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna (I.la di San
Piero e La Maddalena) stipulato in data 29.06.2016 al repertorio n.10 tra la
regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti e la
Compagnia di Navigazione Delcomar;
VISTO Il contratto di Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di continuità territoriale
di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna (I.la di San
Piero e La Maddalena) stipulato in data 24.10.2012 al repertorio n.15 tra la
regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti e la
Compagnia di Navigazione Delcomar;
VISTA l’istanza in data 31.07.2015, assunta al prot. n. 12575 del 03.08.2015, con la
quale la Soc. Maddalena Lines ha richiesto, per il periodo compreso tra il
01.04.2016 ed il 15.10.2016, l’autorizzazione all’accosto per lo svolgimento
del servizio di linea c.d. residuale sulla tratta La Maddalena-Palau e
viceversa;
VISTA la nota prot. n. 2911 in data 18.03.2016 e successiva nota integrativa prot. n.
3053 in data 23.03.2016, con le quali la Direzione Generale dei Trasporti
della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato, a seguito della
conclusione della procedura di evidenza pubblica per la concessione del
servizio pubblico di collegamento marittimo con le Isole minori della
Sardegna, che il quadro orario dei predetti collegamenti di trasporto pubblico
marittimo di persone e veicoli per la tratta La Maddalena-Palau, per il periodo
compreso tra il 01.04.2016 ed il 31.03.2017, verrà effettuato dalla Soc.
Delcomar srl;
VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la propria 16024 in data 20.09.2016, con la
quale questa Autorità Marittima, in seguito ad un tavolo tecnico con le sopra
menzionate Compagnie di Navigazione e nell’ottica di un’ottimizzazione del
servizio di collegamento in parola in ragione di esigenze manifestate dalle
comunità locali, ha richiesto alla competente Direzione Generale dei Trasporti
della R.A.S. una parziale modifica del quadro orario di collegamenti marittimi
per il periodo compreso tra il 01.10.2016 ed il 15.10.2016;
VISTA la nota prot. n. 429 in data 22.09.2016 con la quale la medesima Direzione
Generale dei Trasporti ha espresso parere favorevole alla parziale modifica
del quadro orario di collegamenti marittimi per il periodo compreso tra il
01.10.2016 ed il 15.10.2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 -
“Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture,
contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”;
RITENUTO opportuno stabilire un ordine di priorità d’imbarco in favore di quelle categorie
di persone affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre
ad esse assimilabili;
VISTA la propria Ordinanza n. 17/97 datata 21.06.1997 – Regolamento del
Circondario Marittimo di La Maddalena;
VISTE le proprie Ordinanze n. 8/06 e n. 24/06 relative all’“assegnazione ed
utilizzazione degli accosti nel porto commerciale di La Maddalena”;
VISTA la propria Ordinanza n. 29/12 datata 04.05.2012 – Applicazione del Decreto
Interministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o
vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel
mare territoriale”;
VISTA la propria Ordinanza n. 92 in data 11.06.2016, relativa all’interdizione dell’
Area Portuale Banchina Poste – Lavori di straordinaria manutenzione;
VISTA la propria Ordinanza n. 12/14 datata 23.10.2006 – Regolamento per il
disarmo di Navi mercantile;
CONSIDERATO che la Soc. Delcomar srl effettuerà, con le modalità stabilite negli allegati 1 e
2, altresì il servizio di trasporto delle merci pericolose ex IMDG CODE per la
linea La Maddalena-Palau;
VISTO L’art. 396 del Codice della Navigazione e successivi;
RITENUTO necessario disciplinare gli accosti nei porti di La Maddalena e Palau, ai fini
della sicurezza della navigazione e portuale, per il periodo compreso tra il
01.10.2016 ed il 15.10.2016;
RENDE NOTO
che, con la presente Ordinanza, è approvato il piano operativo degli accosti per i collegamenti
marittimi di linea a rilevanza locale sulla linea La Maddalena-Palau per il periodo compreso tra il
01.10.2016 ed il 15.10.2016, come meglio indicato nell’ allegato 1 .
ORDINA
Articolo 1
A decorrere dal prossimo 01.10.2016 e sino al 15.10.2016 è approvato il quadro orario dei
collegamenti marittimi sulla linea La Maddalena-Palau come meglio evidenziato nell’ allegato 1.
Articolo 2
Eventuali ulteriori istanze finalizzate all’effettuazione di collegamenti marittimi di linea, aggiuntivi
rispetto a quelli inseriti nella precedente programmazione, potranno essere prese in considerazione
solo all’esito di una più generale pianificazione, da effettuarsi congiuntamente ai rappresentanti
dell’Assessorato Regionale ai Trasporti ed a quelli dell’armamento privato interessato alla
problematica, che tenga conto delle esigenze di armonizzare le nuove richieste con il quadro
complessivo dei collegamenti marittimi e della limitata disponibilità di banchine di ormeggio nei porti
di Palau e La Maddalena.
Articolo 3
(Disciplina accosti - porto di La Maddalena)
In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi,
l’assegnazione degli accosti nel porto di La Maddalena viene disposta da questa Autorità Marittima
secondo criteri meramente tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione e portuale correlati alle
caratteristiche tecniche delle unità navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau
nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali modifiche
dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte, e comunque opportunamente disposte ed
autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto per il tramite della dipendente Sezione
Tecnica e Difesa Portuale:
M/T ISOLA DI SANTO STEFANO (Delcomar) Corazzata Roma / Zonza
M/T ISOLA DI CAPRERA (Delcomar) Corazzata Roma / Zonza
M/T ENZO D. (Delcomar) Albini / Zonza
M/T PACE (Maddalena Lines) Zonza / Albini
Articolo 4
(Disciplina accosti non operativi (soste inoperose) - porto di La Maddalena)
Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di volta in volta autorizzati da questa Autorità
Marittima.
Articolo 5
(Disciplina accosti operativi - porto di Palau)
In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi,
l’assegnazione degli accosti nel porto di Palau viene disposta dalla locale Autorità Marittima
secondo criteri prettamente tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione e portuale correlati alle
caratteristiche tecniche delle unità navali attualmente impiegate sulla linea La Maddalena-Palau
nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatte salve eventuali modifiche
dettate da possibili successive esigenze sopraggiunte e comunque opportunamente disposte ed
autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto di Palau:
M/T ISOLA DI SANTO STEFANO (Delcomar) Accosto n. 1/3
M/T ISOLA DI CAPRERA (Delcomar) Accosto n. 1/3
M/T ENZO D. (Delcomar) Accosto n. 3/1
M/T PACE (Maddalena Lines) Accosto n. 3/1
Articolo 6
(Disciplina accosti non operativi (soste inoperose) - porto di Palau)
Gli accosti non operativi (soste inoperose) saranno di volta in volta autorizzati dalla locale Autorità
Marittima.
Articolo 7
( Titolo di imbarco veicoli e/o passeggeri)
Il contratto di trasporto è disciplinato dal Codice della Navigazione (art. 396 e successivi) e per il
servizio erogato in convenzione dal contratto di “Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di
continuità Territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori stabilito dall’Assessorato dei
Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna.
Articolo 8
(Priorità d’imbarco)
Fermi restando i criteri stabiliti con la sopra citata Ordinanza n. 17/97 (art. 44) in ordine alla priorità
d’imbarco nei porti di La Maddalena e Palau, avranno parimenti diritto alla detta priorità, con
particolare riguardo alle corse soggette alla limitazione di presenza di passeggeri a bordo in
considerazione del trasporto di merci pericolose di cui all’IMDG CODE, le seguenti categorie di
persone:
1. affette da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, le
quali dovranno comunque essere in possesso della prevista certificazione medica di struttura
sanitaria pubblica o accreditata attestante l’esistenza di patologia grave che richieda terapia
salvavita o ad essa assimilabile e la delimitazione del preciso periodo temporale del
trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso;
2. invalide in possesso dei previsti contrassegno e segnaletica di cui al richiamato Decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151
Articolo 9
(Personale destinato al servizio d’incolonnamento veicoli)
In entrambi i porti di La Maddalena e Palau le Società Armatrici in parola dovranno predisporre,
all’interno degli spazi a loro destinati, e ciascuna per quanto di propria competenza, un servizio
idoneo con personale dedicato (cd. “Piazzalisti”) per tutto l’arco dell’anno al fine di assicurare
l’ordinato incolonnamento nonché il regolare ordine di avvio dei veicoli dalle zone di attesa per
l’imbarco sulle unità in partenza.
Tale personale dovrà essere riconosciuto dall’utenza a mezzo di “pettorina” riportante la scritta della
Company per la quale presta servizio ed agirà sotto le dirette dipendenze dei Comandanti delle
unità navali, nonché sotto la diretta sorveglianza dell’Autorità Marittima.
Articolo 10
(Veicoli in attesa d’imbarco)
Tutti i veicoli in attesa d’imbarco nei porti di La Maddalena e Palau dovranno adeguatamente
incolonnarsi all’interno delle apposite corsie di canalizzazione, regolarmente individuate da idonea
segnaletica orizzontale di colore bianco.
A tal fine, l’ingresso nelle aree portuali sarà consentito nell’arco temporale strettamente necessario
a garantire il cronologico ordine di imbarco sui MM/TT in partenza e l’ordinato incolonnamento.
I conducenti dei veicoli dovranno altresì attenersi diligentemente alle indicazioni fornite dal
personale di cui all’art. 8 della presente.
Articolo 11
(Sospensione delle corse)
Eventuali motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da parte
del Comando di bordo alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima tramite “chiamata radio” o
comunicazione telefonica e successivamente documentate mediante la presentazione dell’Estratto
del Giornale Nautico-Parte II^.
Quanto sopra non esime il Comandante dell’Unità, qualora ne ricorrano i casi, dalla Dichiarazione di
Evento Straordinario ex art. 182 del Codice della Navigazione.
Articolo 12
(Comunicazioni all’utenza)
Le informazioni inerenti gli orari del servizio di linea (tariffe, punto di imbarco, durata del servizio
etc…) dovranno essere curate esclusivamente dalle Compagnie tramite apposite indicazioni
pubblicitarie e presso i locali di bigliettazione.
Qualora si dovesse verificare una totale o parziale sospensione di corse, è fatto obbligo alle
Compagnie di porre in essere immediate ed idonee iniziative finalizzate ad informare l’utenza della
situazione in atto sia nel porto di La Maddalena sia in quello di Palau.
Articolo 13
(Ritardi delle Partenze)
Gli orari degli arrivi/partenze devono essere rigorosamente rispettati ai fini della sicurezza della
navigazione e portuale.
Eventuali motivati e comprovati ritardi in partenza devono essere immediatamente comunicati da
parte del Comando di bordo alla dipendente Sala Operativa, tramite “chiamata radio” o
comunicazione telefonica, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza ad un
nuovo orario eccezionalmente stabilito da questa Capitaneria di Porto.
Articolo 14
(Corse straordinarie)
Eventuali corse straordinarie dovranno essere preventivamente richieste a questa Autorità Marittima
per poter essere valutate, con criteri di comprovata urgenza ed occasionalità, compatibili con
l’intervallo di tempo dettato dalla sicurezza della navigazione e portuale per la successiva
autorizzazione.
Articolo 15
(Termine autorizzazione all’espletamento dei servizi)
In considerazione dell’esigua disponibilità delle banchine operative che caratterizzano i porti di La
Maddalena e Palau, è fatto obbligo alle unità navali, entro e non oltre dieci giorni dal termine delle
autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuale, di lasciare
libere le banchine.
Articolo 16
Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza
saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché
dell’art. 53, comma 3 del Decreto Legislativo n. 171/2005.
Articolo 17
(Abrogazione norme precedenti)
La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.10.2016 ed abroga la precedente Ordinanza n. 127/16
ed ogni altra disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità Marittima che
risulti in contrasto con la presente.
Articolo 18
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 27.09.2016 firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DER