martedì 17 ottobre 2017
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 177/17
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTA la comunicazione urgentissima prot. n. 88313 in data 10.10.2017 della
Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio prot. n. 50818 datato 11.08.2017 di COMSUBIN;
VISTA la comunicazione in data 17.10.2017, con la quale il Nucleo SDAI di La
Maddalena ha comunicato la propria disponibilità all’attività di brillamento di
ordigni bellici di cui sopra, nei giorni compresi dal 19 al 26 ottobre 2017,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di coordinate Lat. 41° 10.180’ N –
Long 009° 33.230’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare
l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla
sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO
Nei giorni compresi dal 19 ottobre al 26 ottobre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avranno
luogo le operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e
meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41° 10.180’ N 009° 33.230’ E - 500 metri per attività subacquee
- 300 metri per navigazione
ORDINA
Articolo 1
Nei giorni compresi dal 19 ottobre al 26 ottobre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto
di brillamento di cui al RENDE NOTO, sono interdetti:
per un raggio di 500 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e
diportistica in genere;
per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più
grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt.
1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 17/10/2017
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI