lunedì 30 ottobre 2017
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
)
ORDINANZA N. 184/2017
“Ordinanza d’interdizione area portuale adiacente alla banchina Zonza”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTO il Messaggio Logreq 5/7674 in data 29 ottobre 2017 di Nave Vespucci con il
quale si richiede l’assegnazione di idoneo posto di ormeggio nel porto di La
Maddalena nei giorni 03 e 04 ottobre 2017;
VISTI gli atti d’Ufficio e, in particolare, la propria Ordinanza n. 08/10, relativa alla
disciplina della “circolazione stradale in ambito portuale”;
VISTA
VISTO
la propria Ordinanza n. 175/17 relativa alla disciplina del servizio di
collegamento marittimo e degli accosti sulla linea La Maddalena-Palau, in
funzione delle attuali limitate risorse di ormeggi disponibili nei detti porti ed
ai fini della sicurezza della navigazione e portuale;
il sopralluogo eseguito in data 30.10.2017 dal personale di questo Comando
congiuntamente con il personale del Comune di La Maddalena e del
personale della Marina Militare – Mariscuola La Maddalena;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);
VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del
29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e
relativo “Regolamento di Attuazione”;
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare
l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione e
portuale, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in
premessa,
ORDINA
Articolo 1
Dalle ore 13.00 del giorno 30.10.2017 sino alle ore 18.00 del giorno 04.11.2017, all’interno
dell’area portuale e del relativo specchio acqueo antistante la banchina Zonza, come meglio
raffigurato nell’allegato stralcio planimetrico, è vietato:
1) la navigazione, il transito e la sosta di qualsiasi unità navale fatta eccezione dei mezzi
interessati alle attività in parola;
2) l’accosto a qualsiasi titolo di ogni tipologia di unità navale commerciale, professionale e/o
da diporto, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate da questa Autorità
Marittima;
3) l’accesso, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli;
4) l’accesso, il transito e la sosta di pedoni.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave
illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione,
ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della nautica da diporto.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet:
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 30.10.2017
Firmata in originale
P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.C. (CP) Biagio Mauro SCIARRA