giovedì 21 giugno 2018
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 75/18
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA l’istanza in data 12.06.2018, con la quale il Sig. Gian Paolo RITOSSA, in qualità di
Rappresentante legale della Soc. MarTech S.r.l., ha richiesto l’autorizzazione a poter
effettuare, nel periodo compreso tra il 22.06.2018 e il 01.07.2018, nelle sole ore diurne,
una serie di indagini propedeutiche alle progettazioni, quali ricognizione dei fondali marini
per la mappatura delle biocenosi e di manufatti archeologici, esecuzione rilievo
stratigrafico/batimetrico a mezzo di Sonar tipo sub-bottom profiler, esecuzione di rilievo
magnetometrico ed installazione di sonda per la misurazione del moto ondoso e delle
correnti, avvalendosi della collaborazione di n. 5 sommozzatori, negli specchi acquei
compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara, Comune di La Maddalena (SS), come meglio
specificato nell’allegato stralcio planimetrico;
VISTA La lettera prot. 11554 in data 19.06.2018 con la quale la Soc. MarTech S.r.l. ha richiesto
l’autorizzazione ad eseguire le attività in parola;
VISTA l’iscrizione al n. 10 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di
Porto di La Maddalena del Sig. DIANA Francesco, individuato quale operatore tecnico
subacqueo; l’iscrizione al n.12 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della
Capitaneria di Porto di La Maddalena del Sig. MARCON Giuseppe, individuato come
operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 33 dei Registri dei sommozzatori in servizio
locale della Capitaneria di Porto di La Maddalena del Sig. COSSU Luigi, individuato
come operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 41 dei Registri dei sommozzatori in
servizio locale della Capitaneria di Porto di Porto Torres della Dott. Archeologa LOPEZ
Giuseppa, individuata come operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 62 dei Registri
dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di Olbia del Dott. In Scienze
Ambientali PANZALIS Pier Augusto, individuato come operatore tecnico subacqueo;
VISTI gli atti d’Ufficio e, in particolare, le annotazioni di sicurezza n. 2017/1480 dell’unità
“MIZAR”, rilasciate in data 17.03.2017 da questa Capitaneria di Porto e con scadenza il
06.03.2019; le annotazioni di sicurezza n. 2018/4623 dell’unità “ORSO”, rilasciate in
data 20.06.2018 da questa Capitaneria di Porto e con scadenza il 05.06.2020;
VERIFICATO che il personale previsto impiegare risulta legittimato ad operare ed in possesso delle
previste certificazioni in corso di regolare validità;
VISTO il dp. prot. n. DIV3 M_IT-PORTI/13073 in data 11.10.2012 della Direzione Generale per i
Porti – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il quale la preventiva autorizzazione
per recarsi ad operare in un porto diverso da quello d’iscrizione, prevista dagli artt. 204 del
Regolamento del Codice della Navigazione e 4 del succitato Decreto Ministeriale, non è
più ritenuta necessaria;
VISTO l’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.05.1979, n. 886;
VISTA la Legge 24.03.2012, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
24.01.2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività”, il quale all’art. 16, comma 2 dispone che le attività di cui
al richiamato art. 53 del DPR n. 886/79 siano svolte secondo le normative vigenti e le
regole di buona tecnica di cui alla normativa UNI 11366;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTA la propria Autorizzazione n. 68/18
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
d’Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle
persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione e
portuale,
RENDE NOTO
che la Soc. MarTech S.r.l., nel periodo compreso tra il 22.06.2018 e il 01.07.2018, nelle sole ore diurne,
effettuerà una serie di indagini propedeutiche alla progettazioni, negli specchi acquei compresi tra Cala
Balbiano e Punta Chiara, Comune di La Maddalena (SS), avvalendosi della collaborazione di n. 5
O.T.S., all’interno delle aree delimitate dai punti di cui alle seguenti tabelle, come meglio specificato
nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
Tabella 1
Punto Latitudine (WGS 84) Longitudine (WGS 84)
A 41° 12.629’ N 009° 24.114’ E
B 41° 12.589’ N 009° 24.098’ E
C 41° 12.582’ N 009° 24.169’ E
D 41° 12.598’ N 009° 24.229’ E
E 41° 12.622’ N 009° 24.241’ E
F 41° 12.613’ N 009° 24.297’ E
G 41° 12.585’ N 009° 24.281’ E
H 41° 12.536’ N 009° 24.198’ E
I 41° 12.552’ N 009° 24.043’ E
L 41° 12.575’ N 009° 24.053’ E
ORDINA
Articolo 1 nel periodo compreso tra il 22.06.2018 e il 01.07.2018, nelle sole ore diurne, durante lo
svolgimento delle operazioni in parola, nelle aree di cui all’ allegato stralcio planimetrico, è
vietato:
1. ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto sia ad uso professionale ad
eccezione di quelle preposte alla sicurezza e sorveglianza dei lavori;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione di qualunque tipo e con qualsiasi tecnica, fatta
eccezione per le attività in parola;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
qualunque altro uso del mare in contrasto con il regolare svolgimento in sicurezza delle
attività in questione.
Articolo 2 Tutte le unità in transito nei pressi della zona soggetta alle attività predette, nel periodo
sopra indicato, dovranno comunque prestare la massima attenzione e procedere a
velocità di sicurezza di cui alla Regola 6 del succitato Regolamento per prevenire gli
Abbordi in Mare, mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri dagli operatori
tecnici subacquei impegnati nelle attività.
Articolo 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della
Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
diffusione verrà assicurata mediante I’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59
del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, I'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 21/06/2018
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio LOFFREDO
CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA, ORDINANZA N. 75/18 Allegato “1