giovedì 29 ottobre 2015
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)
ORDINANZA N. 149/2015
Interdizione banchina Cala Camiciotto del Porto di La Maddalena
Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
La Maddalena,
TENUTO CONTO delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 28.10.2015 (rif. prot. 17485 in
data 29.10.2015) da questa Autorità Marittima presso il pontile frangiflutti
adiacente all’approdo turistico di Cala Camiciotto, a seguito del quale si è
constatato il pessimo stato conservativo dovuto a cedimenti strutturali ed allo
scivolamento di lastre di coronamento in granito e la mancanza quasi totale di
lastre di copertura del cavidotto presente nel banchinamento;
VISTA la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997, “Regolamento del Circondario
Marittimo di La Maddalena”;
VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di adottare, nelle more di una ulteriore visita a cura del
Provveditorato Interregionale alle OO.PP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna sulla
banchina in questione, idonee misure per assicurare la prevenzione di possibili
incidenti, salvaguardando l’incolumità delle persone, delle cose e della
sicurezza della navigazione e portuale, nonché della pubblica incolumità,
ORDINA
Articolo 1 Con decorrenza immediata, nelle more del sopralluogo da effettuarsi da parte del
Provveditorato Interregionale alle OO.PP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, sul pontile
frangiflutti adiacente di Cala Camiciotto nel Porto di La Maddalena, meglio evidenziato
nell’allegato stralcio grafico, è vietato:
1) Effettuare operazioni commerciali e/o l’accosto a qualsiasi titolo (sosta,
bunkeraggio, ecc.) di ogni tipologia di unità navale commerciale, professionale e
da diporto;
2) l’accesso, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli;
3) l’accesso, il transito e la sosta di pedoni;
Articolo 2 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 del Codice della Navigazione
ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59
del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi
di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet:
http://www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/Pages/ordinanze.aspx
La Maddalena, 29/10/2015 Firmato in Originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI