giovedì 29 ottobre 2015
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.lamaddalena.guardiacostiera.it)
ORDINANZA N. 148/15
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di La Maddalena,
VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha
comunicato la propria disponibilità all’effettuazione di attività di brillamento di
ordigni per i giorni 30 ottobre, 02 e 03 novembre e con riserva il giorno 04
ottobre 2015, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di coordinate Lat. 41°
10.530’ N – Long 009° 33.140’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla
seguente tabella;
VISTA la propria ordinanza n. 102/15, relativa al rinvenimento di ordigni bellici nella
località compresa tra Isola Pecora e Isola delle Bisce;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare
l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla
sicurezza della navigazione;
RENDE NOTO
che i giorni 30 ottobre, 02 e 03 novembre e con riserva il giorno 04 ottobre 2015, dalle ore
09.00 alle ore 13.00, avrà luogo un’operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente
le seguenti coordinate e meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante
della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41° 10.530’N 009° 33.140’ E - 1000 metri per attività subacquee
- 400 metri per navigazione
ORDINA
ARTICOLO 1 I giorni 30 ottobre, 02 e 03 novembre e con riserva il giorno 04 ottobre 2015,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di brillamento di cui al RENDE NOTO,
sono interdetti:
per un raggio di 1000 metri: la balneazione ed ogni attività subacquea;
per un raggio di 400 metri: la navigazione, la pesca, la sosta e
l’ancoraggio e ogni attività diportistica in genere.
ARTICOLO 2 La citata ordinanza n. 102/15 è da ritenersi abrogata .
ARTICOLO 3 Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza
saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della
Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
ARTICOLO 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti
interessati e la pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 29.10.2015
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI