- In merito alle affermazioni diffuse ieri e riprese oggi da alcuni organi di stampa, la Regione Sardegna precisa che in sede di giudizio è stata confermata l’illegittimità della concessione di un contributo di scopo alla Showlab S.r.l. di 900.000 euro per il presunto ritorno promozionale in termini di immagine della Sardegna e dei suoi prodotti tipici che l’iniziativa del reality “Sweet Sardinia” avrebbe dovuto realizzare.
Il Tar Sardegna, infatti, con la sentenza dell’11/11/2015 ha annullato la determinazione assunta in autotutela dal Commissario straordinario dell’Agenzia Sardegna Promozione per la sola mancanza di previsione indennizzatoria confermando, altresì, i pesanti rilievi posti alla base del provvedimento di autotutela che annullava la concessione del contributo. Avverso la sentenza succitata, la Regione Sardegna ha presentato ricorso al Consiglio di Stato con richiesta cautelare. Il Consiglio di Stato ha quindi emesso decreto favorevole alla Regione sulla richiesta cautelare.
Si attende la definizione delle successive fasi che presumibilmente porteranno alla definitiva eliminazione di un procedimento di concessione illegittimo e dei suoi effetti dilapidatori del patrimonio pubblico.
La Regione Sardegna ha disposto l’opposizione all’atto di pignoramento emesso sulla base del decreto ingiuntivo temporaneo del Tribunale di Torino, il quale ha disposto anche la possibilità di chiusura transattiva tramite il pagamento di un indennizzo non inferiore al l’80% del contributo. L’Amministrazione, aderendo all’indicazione del Giudice ha, quindi, proposto la chiusura della controversia giudiziaria per €.700.000.
La Showlab S.r.L. non ha dato alcuna risposta in merito è ha proceduto all’attivazione dell’atto di pignoramento, ma questo non significa che ciò costituisca un giudizio definitivo sulla vicenda.
Nel merito della vicenda giova ricordare quanto illustrato in due pagine di rilievi dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti della Sardegna, sulla determina n.30/2014/VSGF riguardanti la concessione del contributo di scopo alla Showlab S.r.L. in assenza di “idonea motivazione e di una valutazione reale dell’impatto delle iniziative in termini economici per il turismo”.
A detta circostanza ha fatto seguito l’intervento, ancora in atto, della Guardia di Finanza su mandato della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti.
La controversia è ancora aperta e seguirà il suo naturale iter, a conclusione del quale, come sempre, l’Amministrazione regionale, si atterrà alle decisioni definitive degli Organi giudicanti, gli unici titolati a esprimere giudizi definitivi in tali materie.
Si attende la definizione delle successive fasi che presumibilmente porteranno alla definitiva eliminazione di un procedimento di concessione illegittimo e dei suoi effetti dilapidatori del patrimonio pubblico.
La Regione Sardegna ha disposto l’opposizione all’atto di pignoramento emesso sulla base del decreto ingiuntivo temporaneo del Tribunale di Torino, il quale ha disposto anche la possibilità di chiusura transattiva tramite il pagamento di un indennizzo non inferiore al l’80% del contributo. L’Amministrazione, aderendo all’indicazione del Giudice ha, quindi, proposto la chiusura della controversia giudiziaria per €.700.000.
La Showlab S.r.L. non ha dato alcuna risposta in merito è ha proceduto all’attivazione dell’atto di pignoramento, ma questo non significa che ciò costituisca un giudizio definitivo sulla vicenda.
Nel merito della vicenda giova ricordare quanto illustrato in due pagine di rilievi dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti della Sardegna, sulla determina n.30/2014/VSGF riguardanti la concessione del contributo di scopo alla Showlab S.r.L. in assenza di “idonea motivazione e di una valutazione reale dell’impatto delle iniziative in termini economici per il turismo”.
A detta circostanza ha fatto seguito l’intervento, ancora in atto, della Guardia di Finanza su mandato della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti.
La controversia è ancora aperta e seguirà il suo naturale iter, a conclusione del quale, come sempre, l’Amministrazione regionale, si atterrà alle decisioni definitive degli Organi giudicanti, gli unici titolati a esprimere giudizi definitivi in tali materie.