giovedì 18 febbraio 2016
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 23/16
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la propria Ordinanza n. 22/16 relativa ad
attività di brillamento di ordigni bellici nei giorni 15 e 16 febbraio 2016 da
parte del Nucleo SDAI di La Maddalena;
VISTA la comunicazione urgentissima del 03.02.2016 della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio prot. n. 290 datato 04.02.2016 di COMSUBIN;
VISTA la comunicazione senza data, assunta al prot. n. 2383 del 18.02.2016, con
la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la necessità di
proseguire l’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra il giorno
22.02.2016, con riserva il giorno 23.02.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00,
nel punto di coordinate Lat. 41° 12.154’ N – Long 009° 33.820’ E (WGS 84),
con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare
l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla
sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO
che il giorno 22.02.2016, con riserva il giorno 23.02.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avrà
luogo un’operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e
meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41° 12.154’ N 009° 33.820’ E
- 1000 metri per attività subacquee
- 300 metri per navigazione
ORDINA
Articolo 1
Il giorno 22.02.2016, con riserva il giorno 23.02.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto
di brillamento di cui al RENDE NOTO, sono interdetti:
per un raggio di 1000 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e
diportistica in genere;
per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più
grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt.
1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 18.02.2016
Firmato in orginale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI