Località: Arcipelago di La Maddalena - Periodo: 14, 15 e
16 settembre 2013
Organizzatore: Santo Stefano srl.
Recapito telefonico: Sig. Matteo BOSSALINO (+39 339
4634273)
Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
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VISTA
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l’istanza
in data 07.09.2013, assunta al prot. n. 14899 del 10.09.2013, con la quale la
Direzione del Resort di Santo Stefano ha richiesto l’autorizzazione ad
effettuare una regata velica i giorni 14, 15 e 16 settembre 2013, dalle ore
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nelle acque antistanti
l’Isola di Santo Stefano, nell’area compresa tra Punta San Giorgio e Punta di
Villamarina, per un’area circolare avente diametro di circa 500 metri, come
meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico;
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VISTO
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il messaggio di Marisardegna prot. n. 245/OD datato 13.09.2013,
in pari data assunto al prot. n. 16206, con il quale si esprime Nulla Osta ai
fini militari marittimi allo svolgimento della manifestazione in parola;
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VISTA
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la propria Ordinanza n. 121 in data 02.09.2013,
relativa allo svolgimento della “Settimana delle Bocche”;
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VISTA
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la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 46 in
data 20.05.2013;
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VISTA
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la propria Autorizzazione n. 101 in data 13.09.2013;
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VISTO
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il
Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla
Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di Attuazione”;
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VISTA
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VISTI
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gli
artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
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CONSIDERATA
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la
necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana
in mare, nonché di tutelare la pubblica incolumità in dipendenza della
predetta manifestazione,
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RENDE
NOTO
che
i giorni 14, 15 e 16 settembre 2013, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00, l’Organizzatore coordinerà lo svolgimento di una regata
velica nelle acque antistanti l’Isola di Santo Stefano, nell’area compresa tra
Punta San Giorgio e Punta di Villamarina, all’interno di un’area circolare
incentrata nel punto di coordinate di cui alla seguente “tabella 1” e avente
raggio di 500 metri, come meglio individuato nell’allegato stralcio
planimetrico, parte integrante della
presente Ordinanza.
Tabella 1
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PUNTI
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LATITUDINE (WGS84)
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LONGITUDINE (WGS84)
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A
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41° 11.338’ N
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009° 24.056’ E
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ORDINA
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Articolo 1
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I
giorni 14, 15 e 16 settembre 2013, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00, all’interno della zona di mare di cui al RENDE NOTO, è vietato:
a) navigare,
ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso
professionale ad eccezione di quelle preposte alla sicurezza e sorveglianza
della manifestazione;
b) praticare
la balneazione;
c) effettuare
attività di immersione con qualunque tecnica;
d) svolgere
attività di pesca di qualunque natura.
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Articolo 2
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Al
fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e
limitare il verificarsi di eventuali situazioni di potenziale pericolo, le
unità che si trovino nella necessità di attraversare il percorso di gara
dovranno preventivamente contattare l’Organizzazione della regata che dovrà
assicurare l’ascolto sul canale VHF 72 ed al seguente recapito telefonico: +39 347 9540349.
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Articolo 3
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In
deroga a quanto previsto all’art. 1, le unità impegnate nella manifestazione
velica denominata SETTIMANA DELLE BOCCHE di cui alla propria Ordinanza n. 121/13
continueranno a svolgere regolarmente la loro navigazione, ottemperando a
quelle che sono le norme contenute nel Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in mare (COLREG 72). Inoltre non sono soggette agli
obblighi dello stesso le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia
e Militari in ragione del loro ufficio.
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Articolo 4
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Tutte
le unità in transito nella zona di regata nel periodo suindicato dovranno
comunque prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 100 metri
dalle unità impegnate in gara, valutare altresì l’eventuale adozione di
misure aggiuntive sulla base della buona
perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale
pericolo e mantenere la velocità di sicurezza di cui alla Regola 6 del
succitato Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare.
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Articolo 5
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Salvo
che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente
Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice
della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D. Lvo. 171/2005.
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Articolo 6
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È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati
e pubblicazione sul sito internet www.lamaddalena.guardiacostiera.it.
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La Maddalena, 13.09.2013
Firmato in originale
P. IL COMANDANTE
C.F.(CP) Luigi
D’ANIELLO t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.C. (CP) Rosario MORELLO