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IL SINDACO
Vista l’ordinanza
sindacale n. 16 del 11.07.2013 con la quale si dichiarava la non potabilità
delle acque
presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena,
vietando l’utilizzo per fini potabili ed
alimentari;
Vista la nota dell’ASL n. 2 di Olbia – Dipartimento di
Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -
prot. 48368 del 18.09.2013 con la quale vengono comunicati
gli esisti delle analisi effettuate dall’ARPAS di
Sassari, sulle acque prelevate in data 29.07.2013 presso
l’utenza di Via Indipendenza 53, dai quali emerge
“la rispondenza delle acque ai requisiti minimi di cui alle
parti A e B dell’allegato I del D.Lgs. 31/2001”;
Preso atto del giudizio sanitario di “acqua idonea al
consumo umano”, espresso dalla ASL nella nota citata
a seguito di valutazione del rischio;
Dato Atto che
₋ il D.Lgs.
n°31/2001, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine
di
proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti
dalla contaminazione delle acque,
garantendone la salubrità e la pulizia;
₋ il predetto Decreto
legislativo impone (art. 10), in caso di riscontro di superamento dei valori
previsti dai requisiti minimi, che l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunichi al
gestore
l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del
caso, proponga al sindaco l'adozione degli
eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tramite l’emissione di un
ordinanza Sindacale;
₋ Il giudizio di
idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L.
territorialmente competente, così come previsto dall’art. 6
comma 5bis del D.Lgs 31/2001;
Ritenuto opportuno, sulla base del giudizio sanitario del
Dipartimento di Prevenzione della ASL di Olbia,
revocare la citata ordinanza n. 16/2013;
Viste le vigenti leggi in materia;
Visto il D.Lgs.
267/2000 art. 54;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi citati in premessa, la revoca dell’ordinanza
sindacale n. 16 del 11.07.2013 relativa alla
dichiarazione di non potabilità delle acque presenti nelle
condotte idriche del Comune di La Maddalena con
la quale si vietava l’utilizzo per fini potabili ed
alimentari;
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito
istituzionale del Comune e che una copia della stessa
venga trasmessa a:
• A.S.L. n° 2 di
Olbia – Viale A. Moro ang. Via Peruzzi
• Abbanoa S.p.A. –
Via Macerata Olbia
• ARPAS - Via
Rockfeller, 58-60 Sassari
• Comando di Polizia
Locale del Comune di La Maddalena
• Dirigente Direzione
Opere Pubbliche
• Ufficio Igiene
Ambiente del Comune di La Maddalena
• Organi di stampa
locale
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica
che avverso tale provvedimento è ammesso,
nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della
Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R.
n. 1199 del 24.11.1971).
Il Sindaco