RENDE NOTO
che l’Associazione Marevivo, il giorno 10.06.2014, nelle
sole ore diurne, coordinerà, con l’ausilio del
personale sommozzatore/subacqueo di cui in atti e con il
supporto di questa Autorità Marittima, lo
svolgimento di un’attività di pulizia del fondale marino del
Porto Turistico di La Maddalena, e dell’area
antistante l’ingresso ed il molo esterno di Cala Gavetta di
cui alla seguente tabella 1 e meglio indicata
nell’allegato stralcio planimetrico (allegato 1), parte
integrante della presente Ordinanza.
Tabella 1
PUNTO LATITUDINE (WGS 84) LONGITUDINE (WGS 84)
A 41° 12’,639 009° 24’,196
B 41° 12’,581 009° 24’,183
C 41° 12’,560 009° 24’,295
D 41° 12’,627 009° 24’,336
ORDINA
Articolo 1 Al fine di garantire il regolare e sicuro
svolgimento delle attività di pulizia del fondale
marino di cui al “Rende Noto” e limitare il verificarsi di
eventuali situazioni di potenziale
pericolo, le unità che si trovino nella necessità di
transitare nell’area in parola e nelle fasi
ingresso/uscita dal porto devono prestare la massima
attenzione e procedere a velocità di
sicurezza di cui alla Regola 6 del succitato Regolamento per
prevenire gli Abbordi in Mare,
contattando preventivamente gli Organizzatori per il tramite
della Direzione del locale Porto
Turistico che dovrà assicurare l’ascolto per tutta la durata
delle attività in parola sul canale
VHF 72.
Articolo 2 Gli operatori tecnico-subacquei impegnati nelle
attività in parola dovranno:
a) essere dotati delle necessarie dotazioni individuali di
sicurezza – incluse le dotazioni
subacquee – che siano conformi per caratteristiche, idoneità
e collaudi, alle vigenti
norme di legge;
b) dotarsi delle necessarie coperture assicurative;
c) essere regolarmente e costantemente segnalati (pallone
galleggiante rosso con
bandiera rossa e fascia diagonale bianca);
d) accertare che le condizioni meteomarine, dall’inizio sino
al termine dei lavori, siano tali
da consentirne la piena sicurezza, sospendendo le attività
qualora, tenuto conto della
tipologia delle operazioni, il mutamento delle condizioni
meteomarine renda
ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base
anche dell’apprezzamento di
buona perizia marinaresca;
e) interrompere immediatamente le attività di cui alla
presente ordinanza ed informare
contestualmente questa Capitaneria di Porto, qualora durante
le operazioni dovessero
verificarsi situazioni tali da compromettere il regolare e sicuro
svolgimento dei lavori
stessi ovvero si riscontrino residuati di ordigni pericolosi
per la pubblica incolumità o
reperti archeologici;
f) comunicare per iscritto la fine dei lavori.
Articolo 3
I rifiuti recuperati a seguito dell’attività di pulizia dei
fondali verranno raccolti da un idoneo
mezzo terrestre messo a disposizione dall’organizzazione e
verranno smaltiti secondo le
previste procedure di legge.
Articolo 4
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto
non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti, ai sensi degli artt.
1164, 1174 e 1231 del Codice della
Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della
Nautica da Diporto.
Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e
far osservare la presente Ordinanza, la cui
diffusione verrà assicurata mediante I’affissione all’albo
di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione,
comunicazione agli organi di
informazione, I'invio ai soggetti interessati e la
pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.