lunedì 9 giugno 2014


ORDINANZA N. 058/14 
Pulizia dei Fondali – Porto di Cala Gavetta 
Località: Cala Gavetta – Porto Turistico, Comune di La Maddalena (OT) - Data: 10.06.2014 
Organizzatore: Associazione MAREVIVO 

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto 
di La Maddalena, 
VISTO Il dispaccio prot. n. 34438 in data 14.04.2014, assunta al prot. n. 5302 in pari data, 
con la quale il Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha 
comunicato che l’Associazione ambientalista MAREVIVO avrebbe coordinato, nel 
corso della stagione estiva, una raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso 
abbandonati nelle undici isole italiane ed in particolare nei fondali delle loro aree 
portuali, nell’ambito della manifestazione denominata “PFU Zero nelle Isole Minori”; 
DATO ATTO dei contatti intercorsi con la Dott.ssa Carmen Di Penta, Direttore Generale 
dell’Associazione Marevivo, inerenti la raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso 
depositati nelle acque portuali del porto di Cala Gavetta – La Maddalena per il giorno 
10.06.2014, avvalendosi del personale del NUCLEO SDAI di La Maddalena e degli 
operatori tecnico-subacquei (OTS) iscritti nei registri di questa Autorità Marittima e da 
conferirsi al Consorzio EcoTyre, specializzato nella gestione dei PFU; 
VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, l’elenco del personale sommozzatore/subacqueo in 
possesso di idonea abilitazione che verrà impiegato per le attività di pulizia dei fondali 
di cui sopra; 
VISTO il Decreto della Marina Mercantile in data 13.01.1979, “Istituzione della categoria dei 
sommozzatori in servizio locale” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 24.03.2012, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge 24.01.12, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività”, il quale all’art. 16, comma 2 dispone che le attività di 
cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 886/1979 siano svolte secondo le normative vigenti e 
le regole di buona tecnica di cui alla normativa UNI 11366; 
VISTA la Legge 31.12.1982, n. 979 recante “Disposizioni per la Difesa del Mare” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003, n. 182, “attuazione della Direttiva 2000/59/CE 
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del 
carico” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, 
n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di 
Attuazione”; 
VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, “Codice dell’Ambiente” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per 
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72); 
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.); 
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento 
d’Esecuzione (Parte Marittima); 
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità 
delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della 
navigazione e portuale, 

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