La Polizia di Stato ricorda che per l’installazione di
impianti elettrici provvisori per straordinarie illuminazioni pubbliche
(LUMINARIE) occorre la licenza di
polizia
In
vista delle prossime festività natalizie e della ricorrente problematica
relativa alle c.d. luminarie, si ritiene utile fornire le necessarie
informazioni per una istallazione che rispetti i requisiti di legge.
Infatti,
la materia delle accensioni ed esplosioni pericolose, in genere, è disciplinata
dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che regola l’iter procedurale
per la costruzione ed allestimento degli impianti provvisori elettrici per le
illuminazioni straordinarie su aree pubbliche in occasione delle festività
religiose o civili. Non sono invece ricomprese nelle disciplina gli
allestimenti luminosi elettrici posti all’interno delle proprietà
esclusivamente private (ad esempio le abitazioni e i relativi cortili chiusi),
mentre ricadono in essa gli spazi aperti
al pubblico (esercizi commerciali e relativi parcheggi, aree di transito dei
clienti eccetera).
La
legge (articolo 57 Tulps) fa riferimento in genere alle “accensioni pericolose
in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in
direzione di essa”, mentre il corrispondente regolamento di attuazione
(articolo 110) fa specifico riferimento alle installazioni elettriche
straordinarie in occasione di festività”. Lo scopo che si propone è quello di
tutelare l’incolumità pubblica e quindi, di evitare che dall’incompetenza
professionale di chi predispone, monta o comunque gestisce l’impianto stesso
possano derivare infortuni o situazioni di pericolo per le persone. Lo scopo
primario che si è preposto il legislatore è quello di garantire l’incolumità
pubblica e così la materia non è stata oggetto di trasferimento alle
amministrazioni locali con c.d. “devolution”, ma la competenza è rimasta in
capo alla autorità di Pubblica Sicurezza.
Pertanto,
chi volesse istallare impianti
provvisori elettrici per le illuminazioni straordinarie su aree pubbliche, deve
richiedere la licenza, rispettivamente: per la città di Sassari al Questore;
per le città di Alghero, Ozieri, Tempio Pausania, Arzachena e Olbia al
Dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza; per tutti i restanti
Comuni della provincia al Sindaco del
luogo.
Per
quanto riguarda la Questura, alla domanda in bollo deve essere allegata la
seguente documentazione:
1.
fotocopia non autenticata di un
documento d’identità di chi sottoscrive la domanda;
2.
relazione tecnica dell’impianto di
illuminazione predisposta da tecnico abilitato;
3.
planimetria con indicata l’esatta
ubicazione delle attrezzature ed il punto del collegamento elettrico, sempre
attestati da tecnico abilitato;
4.
copia della polizza assicurativa di
responsabilità civile per danni causati a terzi che copra il periodo di
installazione delle attrezzature con la copia della ricevuta dei pagamento;
5.
marca da bollo da euro 16,00;
6.
dichiarazione relativa alla
disponibilità dei fabbricati e/o manufatti interessati dalle installazioni e,
se l’installazione coinvolge una strada o una piazza, anche nulla osta
dell’Ente proprietario;
7.
ogni altra documentazione necessaria in
riferimento a specifiche circostanze.
Per
ogni chiarimento, gli interessati possono rivolgersi, in relazione al luogo di
installazione dell’impianto, alla stessa Questura, ai Commissariati di Pubblica
Sicurezza o al Comune di competenza.