venerdì 21 luglio 2017
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ù ORDINANZA N. 106/17
Traversata a nuoto Bocche di Bonifacio
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la propria Autorizzazione n. 85/17 relativa ad una serie di traversate a nuoto delle
Bocche di Bonifacio, con partenza da Capo Pertusato (Corsica) e arrivo a Porto
Quadro, Comune di Santa Teresa Gallura (OT), nei giorni compresi dal 14 al 29
luglio, 30 e 31 agosto e dal 2 al 23 settembre come da calendario sotto riportato;
VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44 in data 26.05.2015;
VISTA la nota prot. n. 35854 in data 14.07.2017 con la quale la Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha espresso il proprio
nulla osta in merito allo svolgimento della manifestazione in parola;
VISTO il D.P.R. 11.09.2008, n. 161, “Circoscrizioni Territoriali Marittime del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20.08.2001, n. 365 che individua i limiti
di giurisdizione litoranea del Compartimento Marittimo di La Maddalena compresi
tra Capo Ferro escluso, Comune di Arzachena (OT), e l’estremità Nord di Rena
Maiore, Comune di Santa Teresa di Gallura (OT);
VISTA la propria Ordinanza n. 27/17 in data 11.04.2017, relativa ai collegamenti marittimi
sulla linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica);
VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del
29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo
“Regolamento di Attuazione”;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare, nonché di tutelare la pubblica incolumità in dipendenza della predetta
manifestazione,
RENDE NOTO
che il Diving MEDITERRANEO coordinerà lo svolgimento di una serie di traversate a nuoto delle Bocche di
Bonifacio, con partenza da Capo Pertusato (Corsica) e arrivo a Porto Quadro, Comune di Santa Teresa
Gallura (OT), come da seguente calendario:
Dal giorno 22 al giorno 29 luglio 2017;
Dal giorno 30 al giorno 31 agosto 2017;
Dal giorno 2 al giorno 23 settembre 2017.
L’unità appoggio del “Diving Mediterraneo” verrà contraddistinta dall’esposizione della bandiera “A” del
Codice Internazionale dei Segnali Marittimi e dalla bandiera di segnalazione di subacqueo in immersione
(bandiera rossa con diagonale bianca). Il tratto di mare che verrà interessato dalla manifestazione,
limitatamente nelle acque di propria giurisdizione, è quello indicato nell’allegata cartina, parte integrante della
presente Ordinanza.
ORDINA
Articolo 1 Nei giorni elencati nel calendario di cui al RENDE NOTO e nel raggio di 100 metri
dall’unità contraddistinta dai segnalamenti ottici, meglio specificati sopra, è vietato:
a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità;
b) praticare la balneazione ed effettuare attività subacquea con qualunque
tecnica;
c) svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Articolo 2 In deroga a quanto disposto con l’art. 1, i traghetti impegnati sulla tratta Santa
Teresa Gallura-Bonifacio e viceversa continuano a svolgere regolarmente la loro
navigazione, ottemperando a quelle che sono le norme contenute nel Regolamento
Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72).
Inoltre, non sono soggette agli obblighi dello stesso le unità appoggio facenti capo
all’Organizzatore, i mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e
Militari in ragione del loro ufficio.
Articolo 3 Le unità in navigazione a distanza inferiore ai 200 metri dal natante appoggio devono
procedere alla minima velocità di manovra, valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
Articolo 4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o
più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 e 1231 del Codice della
Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex
art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione
agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito
internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 21.07.2017
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI