lunedì 17 luglio 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 98/2017
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,
VISTA l’istanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assunta al prot. n. 12656 del
11.07.2017 volta ad ottenere l’autorizzazione per effettuare una campagna di
misure denominata “MSFD – TIRRENO-2017”, con l’impiego della nave
MINERVA UNO, nel periodo dal 30.06.2017 al 20.07.2017, da svolgersi anche
nelle acque di questo Compartimento Marittimo;
VISTO il nulla osta espresso da Maristat con msg prot. n. 5418/C/3/3/IDRO in
data 03 Luglio 2017;
VISTA la propria Ordinanza n. 44/12 relativa all’istituzione di punti di fonda
nell’ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena;
VISTA la Legge del 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento
Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72) ed il
C.I.S. (Codice Internazionale dei Segnali);
CONSIDERATO che la predetta Campagna di ricerche scientifiche interesserà, in
particolare, le Bocche di Bonifacio, per il periodo compreso tra la data
odierna ed il 20.07.2017;
VISTA la Risoluzione A.766(18) Navigation in the Strait of Bonifacio;
VISTO il D.M. 27 novembre 1998, Disposizioni relative all’organizzazione del
traffico nelle Bocche di Bonifacio;
VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di
salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza e
portuale, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in
premessa,
RENDE NOTO
che nel periodo compreso tra la data odierna ed il 20.07.2017, Nave “MINERVA UNO”, per
conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, effettuerà una campagna di misure nelle acque
ricadenti sotto la giurisdizione di questa Capitaneria di porto.
ORDINA
Articolo 1
Nel periodo compreso tra la data odierna ed il 20.07.2017, durante lo svolgimento delle attività
in parola nei tratti di mare interessati e limitatamente alle sole acque di propria
giurisdizione è vietata per un raggio di 200 metri attorno all’unità “MINERVA UNO”:
a) la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale;
b) la pesca professionale e sportiva;
c) la balneazione e qualsiasi attività sportiva e/o subacquea.
Articolo 2
In deroga ai divieti di cui all’art. 1, lettera a), sono autorizzati ad accedere alle aree interessate:
a) i mezzi della Guardia Costiera, della Marina Militare e delle Forze di Polizia in ragione
dei loro doveri d’ufficio;
b) le sole unità navali che si trovino nella necessità di dare fonda nei punti raccomandati
come previsto dalla sopra citata Ordinanza n. 44/12, le quali dovranno preventivamente
chiedere l’autorizzazione alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima.
Articolo 3
Il responsabile della sicurezza delle operazioni dovrà porre in essere tutte le dovute
precauzioni e gli accorgimenti necessari al fine di evitare situazioni di pericolo alla sicurezza
della navigazione, della vita umana in mare e della salvaguardia dell’ambiente marino
ponendo in essere tutte le disposizioni normative vigenti in materia.
Articolo 4
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della
Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 11.07.2017 firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI