giovedì 20 luglio 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
a
ORDINANZA N. 104/17
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la propria Autorizzazione n. 84/17, relativa all’effettuazione, dalle ore 22.45
del giorno 22.07.2017 fino alle ore 00.30 circa del giorno 23.07.2017, di una
processione in mare per i festeggiamenti della Santa Maria Maddalena
nello specchio acqueo antistante il porto di La Maddalena, come meglio
specificato nell’allegato 2;
CONSIDERATO che per lo svolgimento della manifestazione in parola, l’area portuale
antistante “La Banchina Poste”, adiacente al punto d’imbarco dell’effigie
della Santa, necessita di essere libera dagli autoveicoli per consentire in
sicurezza l’afflusso dei fedeli;
TENUTO CONTO che l’imbarco della Santa Patrona e delle Autorità avverrà a bordo “R.re
M.M. PORTO CONTE;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTA la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997, relativa al Regolamento del
Circondario Marittimo di La Maddalena;
VISTA la propria Ordinanza n. 93 in data 13.11.2003, relativa all’individuazione
delle Zone Portuali Operative e Zone Portuali non operative dei Porti del
Circondario Marittimo di La Maddalena;
VISTA la propria Ordinanza n. 4 in data 05.02.2010, relativa alla rideterminazione
delle “Zone Portuali Operative” nel porto di La Maddalena;
VISTA la propria Ordinanza n. 8 in data 09.03.2010, relativa alla disciplina della
Circolazione Stradale in ambito portuale;
VISTA la propria Ordinanza n. 70 in data 15.06.2017 relativa alla disciplina dell’
Area Portuale denominata Banchina Poste (area compresa fra la radice
delle banchine commerciali “Primo Longobardo” e “Maggior Leggero”);
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento
Internazionale per prevenire gli Abbordi a Mare;
VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di garantire la Sicurezza della navigazione e della vita umana
in mare, nonché la Sicurezza in ambito portuale con la predisposizione di
idonee misure atte a fronteggiare eventuali situazioni d’emergenza del
traffico marittimo, della navigazione e delle unità all’ormeggio, come pure il
verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone,
delle cose, e inoltre di permettere il regolare svolgimento della
manifestazione di cui in premessa,
RENDE NOTO
che il Comitato dei Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena Classe 1967 organizzerà
dalle ore 22.45 del giorno 22.07.2017 fino alle ore 00.30 circa del giorno 23.07.2017, una
processione in mare per i festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, nello specchio acqueo
antistante il Porto di La Maddalena con partenza ed arrivo in testata alla banchine Poste –
Pubblico Demanio Marittimo, con l’ausilio del “R.re M.M. PORTO CONTE”;.
ORDINA
Articolo 1
Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni di imbarco e/o sbarco
del Simulacro della Santa Patrona, dalle ore 22.45 del giorno 22.07.2017 fino alle ore 00.30
circa del giorno 23.07.2017, La testata della Banchina Poste è riservata al “R.re M.M.
PORTO CONTE”;
Articolo 2
Durante l’intero periodo di svolgimento della processione in mare citata in premessa, nello
specchio acqueo interessato, è vietato:
a) ancorare/sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale ad
eccezione di quelle appositamente autorizzate nonché di quelle preposte alla
sicurezza e sorveglianza della manifestazione;
b) effettuare attività di immersione con qualunque tecniche e per qualsiasi scopo;
c) ogni altra attività marittima incompatibile.
Articolo 3
Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e limitare il
verificarsi di eventuali situazioni di potenziale pericolo, le unità che si trovino nella necessità
di attraversare il percorso lungo il quale si svolgerà la processione stessa, dovranno
preventivamente essere autorizzate dalla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto
tramite VHF sul canale 16 e/o all’utenza fissa al numero 0789/736709.
Articolo 4
Tutti i Comandanti/Conduttori delle altre unità navali che parteciperanno lungo il corteo
religioso dovranno:
rispettare le norme di prevenzione degli abbordi in mare in premessa richiamate, avendo,
in particolare, cura di mantenersi, in ragione delle concrete condizioni meteomarine del
momento, ad adeguata distanza di sicurezza dall’imbarcazione con a bordo l’effigie della
Santa Patrona, comunque non inferiore ai 50 metri, evitando ogni manovra che possa
costituire motivo di pericolo per tutte le altre unità partecipanti alla processione;
assicurarsi che a bordo delle proprie unità non imbarchino un numero di persone
superiore a quello consentito dai certificati/documenti di bordo.
Articolo 5
Tutte le unità navali in transito nella zona di mare interessata dalla processione e nel
periodo suindicato dovranno:
prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 100 metri dalle unità
impegnate nel corteo religioso;
valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia
marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
mantenere altresì la velocità di sicurezza di cui alla Regola 6 del succitato Regolamento
Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare.
Articolo 6
Allo scopo di permettere l’ordinato svolgimento della manifestazione religiosa, limitatamente
al transito del corteo religioso dall’ingresso dell’area portuale di La Maddalena sino alla
banchina Poste, così come meglio evidenziato nell’allegata planimetria (allegato 1), parte
integrante della presente Ordinanza, dalle ore 06.00 del 21.07.2017 e fino alle ore 03.00 del
23.07.2017 è interdetto il transito pedonale e veicolare all’interno dell’area compresa fra la
radice delle Banchine Commerciali Maggior Leggero e Primo Longobardo mentre la sosta
degli autoveicoli è limitata all’area interna del piazzale laterale all’edificio postale e
limitatamente agli stalli adiacenti il perimetro dello stesso mentre è vietata la sosta lungo il
perimetro delle Poste e nelle restanti aree meglio indicate da apposita segnaletica
posizionata a cura dell’Amministrazione comunale locale.
Articolo 7
In deroga a quanto previsto dall’art. 6 sono esclusi dal divieto di sosta e fermata i mezzi
esclusivamente autorizzati da questa Autorità Marittima e i mezzi di soccorso, di Stato e
quelli appartenenti alle Forze di Polizia in ragione dei doveri del proprio ufficio.
Articolo 8
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o
più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli
artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 9
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni della presente
Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata, ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al
Codice della Navigazione, mediante affissione all’albo di questa Capitaneria di porto,
opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e la pubblicazione nella pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena.
La Maddalena, 19.07.2017
Firmato in originale
p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.C.(CP) Biagio Mauro SCIARRA