Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la
propria Ordinanza n. 17/97 datata 21.06.1997 – Regolamento del Circondario
Marittimo di La Maddalena;
VISTE le proprie Ordinanze n. 8/06
e n. 24/06 rispettivamente datate 08.03.2006 e 26.05.2006 intese a
regolamentare la “assegnazione ed utilizzazione degli accosti nel porto
commerciale di La Maddalena”;
VISTA la propria Ordinanza n.76/06 datata 23.10.2006 – Regolamento
per il disarmo di Navi mercantile;
VISTA
la
propria Ordinanza n. 23 in data 29.03.2013, relativa all’interdizione della
banchina Maggior Leggero (cd. Banchina Poste) per indisponibilità tecnica;
VISTA
la
determinazione n. 330 in data 29.05.2012 dalla Direzione Generale Servizi
Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti
della Regione Autonoma della Sardegna, che ha stabilito per il periodo (entro e
non oltre) il 15.06.2012 – 31.12.2015, e salvo variazioni e/o proroghe, il
programma d’esercizio dei servizi di collegamento (linee residuali) di
trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta la Maddalena –
Palau e viceversa alle Compagnie di Navigazione “N.G.I. S.p.A.”, “ENERMAR
TRASPORTI S.r.l.” e “Delcomar S.r.l.”
VISTA la Determinazione n. 583 datata 16.09.2013, assunta al prot. n. 16310 del
17.09.2013, come rettificata ed integrata con Determinazione n. 611 datata
26.09.2013, assunta al prot. n. 16831 del 27.09.2013, con la quale la
competente sopra citata Direzione Generale dell’Assessorato ai Trasporti ha
rimodulato il quadro orario invernale (periodo compreso tra il 01.10.2013 e il
31.03.2013) dei collegamenti marittimi assicurati dalle Società di Navigazione
SAREMAR S.p.A. e DELCOMAR s.r.l. tra i porti di La Maddalena e Palau (e
viceversa);
VISTA la conseguente propria Ordinanza n. 131 in data 28.09.2013, con la quale,
in relazione a quanto sopra stabilito dalla Direzione Generale Servizi Appalti
e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti della
Regione Autonoma della Sardegna, sono stati disciplinati gli accosti operativi
nei porti di La Maddalena e Palau nel periodo compreso tra il 01.10.2013 e il
31.03.2013;
VISTA la nota datata 30.09.2013, in pari data assunta al prot. n. 16885, con la
quale la Soc. DELCOMAR s.r.l. ha trasmesso il Decreto Cautelare n.
319/2013 adottato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna in
ordine al ricorso proposto dalla medesima Compagnia di Navigazione avverso la
predetta Determinazione n. 583 datata 16.09.2013, come rettificata ed integrata
con Determinazione n. 611 datata 26.09.2013, per effetto del quale è stata disposta
la sospensione dell’efficacia della Determinazione del Direttore del Servizio
Appalti e Gestione del Territorio della R.A.S. prot. n. 11231 rep. 611 in data
26.09.2013 relativa ai collegamenti marittimi sulla linea La Maddalena – Palau
e viceversa;
SENTITA per le vie brevi la sopra citata Direzione Generale dell’Assessorato ai
Trasporti della R.A.S., la quale, preso atto del predetto Decreto di
sospensiva, in relazione all’esigenza di garantire il collegamento marittimo
sulla tratta La Maddalena – Palau e viceversa, ha espresso il proprio assenso
in merito ad un quadro orario provvisorio che disciplini il periodo compreso
tra il 01.10.2013 e il 15.10.2013, assumendo a riferimento le precedenti pertinenti
Determinazioni relative al servizio di collegamento marittimo diurno in regime
contributato assegnato alla Soc. SAREMAR S.p.A. e del servizio di collegamento
marittimo notturno in regime contributato assegnato alla Soc. DELCOMAR s.r.l. e
l’assegnazione delle corse residuali di cui alla predetta Determinazione n. 330/2012;
RITENUTE anche alla luce di quanto espresso
per le vie brevi, la necessità ed urgenza di garantire la continuità temporale
del quadro dei collegamenti marittimi, stante la sopraggiunta sospensione della
Determinazione n. 611/2013, la cui attuazione determina l’inefficacia della propria Ordinanza n. 131/2013;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di
adottare, nelle more dei tempi tecnici necessari per la definizione del
contenzioso amministrativo in corso, un quadro orario provvisorio dei
collegamenti marittimi sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa;
VISTI gli articoli
17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),
RENDE
NOTO
che per effetto del richiamato decreto
sospensivo è rimodulato il quadro orario estivo dei servizi di collegamento di
trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta La Maddalena –
Palau e viceversa per il solo periodo compreso tra il 01.10.2013 e il 15.10.2013 secondo l’allegata tabella
riepilogativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ordinativo.
ORDINA
– ARTICOLO 1 – INTERVALLO TRA LE PARTENZE
Le Unità
Navali in servizio di linea fra i porti di La Maddalena e Palau sono soggette
ad un intervallo minimo fra le partenze pari a 30 minuti primi dalle ore 01.00
alle ore 04.59; al fine di garantire un livello
adeguato di Sicurezza in mare dalle ore 05.00 alle ore 00.59 l’intervallo
minimo fra le partenze è pari a 15 minuti primi.
– ARTICOLO 2 – ORARI
PARTENZE
A partire
dal 01 ottobre 2013 e fino al 15 ottobre 2013 gli
orari di partenza dei MM/TT t.p. dai porti di La Maddalena e Palau sono
disciplinati dall’allegata tabella.
– ARTICOLO 3 – DISCIPLINA
ACCOSTI - PORTO DI LA MADDALENA
In
relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento
deisingoli servizi, l’assegnazione
degli accosti nel Porto di La Maddalena
viene disposta da questa Autorità Marittima secondo criteri prettamente
tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione correlati alle caratteristiche
tecniche delle Unità Navali attualmente impiegate sulla tratta t.p. La
Maddalena/Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono
disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatto salve eventuali
modifiche dettate da possibili successive esigenze particolari, e comunque
opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del
Porto per il tramite dell’Ufficio Nostromo:
§ MM/TT
SAREMAR Banchina Corazzata Roma/Zonza;
§ M/T
DELCOMAR Banchina Albini/Zonza.
– ARTICOLO 4 – DISCIPLINA
ACCOSTI NON OPERATIVI (SOSTE) - PORTO DI LA MADDALENA
Gli
accosti non operativi (soste) saranno di volta in volta autorizzati da questa
Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli
stessi.
– ARTICOLO 5 – DISCIPLINA
ACCOSTI OPERATIVI - PORTO DI PALAU
In
relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento
dei singoli servizi, l’assegnazione
degli accosti nel Porto di Palau viene
disposta dalla locale Autorità Marittima secondo criteri prettamente tecnico-nautici
e di sicurezza della navigazione correlati alle caratteristiche tecniche delle
Unità Navali attualmente impiegate sulla tratta t.p. La Maddalena/Palau nonché
alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono
disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatto salve eventuali
modifiche dettate da possibili successive esigenze particolari, e comunque
opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del
Porto di Palau:
§ M/T SAREMAR Accosto
n. 1 (lato Ponente);
§ M/T DELCOMAR Accosto
n. 3 (lato Levante) – 4 – 5.
– ARTICOLO 6 – DISCIPLINA
ACCOSTI NON OPERATIVI (SOSTE) - PORTO DI PALAU
Gli
accosti non operativi (soste) saranno di volta in volta autorizzati dalla locale
Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli
stessi.
– ARTICOLO 7 – TITOLO
DI IMBARCO VEICOLI/PASSEGGERI
In entrambi i porti di La
Maddalena e Palau è fatto assoluto divieto di imbarcare a bordo dei MM/TT t.p.
veicoli e/o passeggeri senza idoneo titolo di imbarco, salvo che a bordo non
sia presente idonea postazione abilitata a bigliettare. In considerazione di
ciò è fatto assoluto divieto ritirare ai conducenti dei veicoli e/o ai
passeggeri i documenti di identità al fine di regolarizzare il titolo di
imbarco al successivo porto di arrivo. Per motivi di sicurezza, è fatto altresì
obbligo ai Comandi Nave, prima dell’arrivo in porto,disporre ai conducenti dei
Pullman di imbarcare tutti i loro passeggeri e solo dopo consentire lo sbarco
nel porto di arrivo.
– ARTICOLO 8 – SERVIZIO
INCOLLONAMENTO VEICOLI
In entrambi i porti di La
Maddalena e Palau le Società Armatrici dei MM/TT t.p. dovranno predisporre,
all’interno degli spazi a loro destinati e ciascuna per quanto di propria
competenza, un Servizio idoneo con personale dedicato per tutto l’arco
dell’anno al fine di assicurare l’ordinato incolonnamento nonché il regolare
ordine di avvio dei veicoli dalle zone di attesa per l’imbarco sulle Unità in
partenza. Tale personale dovrà essere riconosciuto dall’utenza a mezzo di
“pettorina” riportante la scritta della Società per la quale presta servizio, e
agirà sotto le dirette dipendenze dei Comandanti delle Unità Navali,nonché sotto
la diretta sorveglianza dell’Autorità Marittima.
– ARTICOLO
9 – VEICOLI
IN ATTESA DI IMBARCO
Tutti i
veicoli previsti imbarcare nei Porti di La Maddalena e Palau dovranno
adeguatamente incolonnarsi all’interno delle apposite corsie di canalizzazione,
regolarmente individuate da idonea segnaletica orizzontale di colore bianco. A tal fine, l’ingresso nelle Aree Portuali
sarà consentito nell’arco temporale strettamente necessario a garantire il
cronologico ordine di imbarco sui MM/TT in partenza e l’ordinato
incolonnamento. I conducenti dei veicoli dovranno, altresì, attenersi diligentemente
alle indicazioni fornite dal personale di terra preposto all’incolonnamento.
– ARTICOLO
10 – SOSPENSIONE
DELLE CORSE
Eventuali
motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da parte del Comandante del Mototraghetto a
questa Autorità Marittima tramite chiamata Radio o comunicazione telefonica e
successivamente documentate mediante la presentazione dell’Estratto del
Giornale Nautico (parte II^); ciò non esime il Comandante dell’Unità dalla
Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 Codice della Navigazione.
– ARTICOLO
11 – COMUNICAZIONI ALL’UTENZA
Le informazioni inerenti
gli orari del servizio di linea (tariffe, punto di imbarco, durata del servizio
etc…) dovranno essere curate esclusivamente dalle Società Armatrici a mezzo di
appositi mezzi pubblicitari e presso le biglietterie. Ogni qual volta si
dovesse verificare una totale o parziale sospensione di corse, e’ fatto obbligo
alle Società Armatrici dei MM/TT t.p. porre in essere immediate ed idonee
iniziative finalizzate ad informare l’utenza della situazione in atto sia nel
porto di La Maddalena che in quello di Palau.
– ARTICOLO
12 – COMUNICAZIONI DELLE PARTENZE
I Comandanti
delle Unità Navali in servizio di linea hanno l’obbligo di comunicare via radio
alla dipendente Sala Operativa, utilizzando il canale 13 VHF,
ogni “partenza” effettuata dai porti di La Maddalena e Palau; tale
comunicazione deve avvenire, ai fini della Sicurezza della Navigazione, al
termine della manovra di disormeggio, e più precisamente alla chiusura della
rampa di imbarco.
– ARTICOLO 13 – RITARDI
DELLE PARTENZE
Gli orari degli Accosti devono essere rigorosamente rispettati ai fini
della Sicurezza della Navigazione; eventuali motivati e documentati ritardi in
partenza devono essere immediatamente
comunicati, da parte del Comandante del Mototraghetto a questa Autorità
Marittima, tramite chiamata Radio o comunicazione telefonica, al fine di ottenere
l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza ad un nuovo orario
stabilito da questa Capitaneria di Porto.
– ARTICOLO
14 – CORSE
STRAORDINARIE
Eventuali
corse straordinarie dovranno essere preventivamente richieste a questa Autorità
Marittima per poter essere valutate, con criteri di urgenza, occasionalità e
compatibili con l’intervallo di tempo dettato dalla Sicurezza della
Navigazione, per la successiva autorizzazione.
–
ARTICOLO 15 – TERMINE AUTORIZZAZIONE
ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
In considerazione dell’esigua disponibilità
delle banchine operative che caratterizzano i porti di La Maddalena e Palau, è
fatto obbligo alle Unità Navali, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal
termine delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo
pubblico di linea residuale, lasciare liberi gli “accosti”.
– ARTICOLO 16 – ABROGAZIONE
DI NORME PRECEDENTI
La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.10.2013 ed abroga ogni altra
disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità marittima
che risulti in contrasto con la presente.
–
ARTICOLO 17 – OSSERVANZA
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza, la cui
pubblicità è assicurata, ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice
della Navigazione, mediante affissione all’albo di questa Capitaneria di porto,
opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e la pubblicazione
nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
I contravventori alle disposizioni di cui alla
presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri diverso
e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del
Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente
responsabili dei danni che potranno derivare dai loro comportamenti e/o dalle
loro azioni.
La Maddalena, 30.09.2013
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi
D’ANIELLO