giovedì 15 maggio 2014

CONSEGNA DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA AL COLONNELLO GIOVANNI CASADIDIO,

 COMANDANTE PROVINCIALE DI NOVARA

Nel corso di una cerimonia solenne militare che, ieri, si è svolta a Milano, presso il Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Novara – Colonnello t I.S.S.M.I. Giovanni Casadidio, è stata consegnata la “Medaglia Mauriziana” al merito di dieci lustri di carriera militare ed il relativo brevetto .
La medaglia Mauriziana è una onorificenza conferita al compimento di cinquanta anni di servizio militare, gli anni di comando sono computati doppi. È stata istituita, tramite le Regie Magistrali Patenti, il 19 luglio 1839, con il nome di Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri, e disciplinata con regio decreto 21 dicembre 1924. La Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri verrà sostituita il 7 maggio 1954 con la legge n. 203 (modificata dalla legge 8 novembre 1956, n. 1327) ed assumerà il nome di Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare .
Sono destinatari di tale riconoscimento gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato.
Viene conferita con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa, per gli appartenenti alle forze armate; di concerto con i ministri dell'interno e delle Finanze, negli altri casi.
La concessione della Medaglia Mauriziana è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti:
a) CINQUANT’ANNI DI SERVIZIO MILITARE UTILE
Per il raggiungimento dei 50 anni di servizio militare utile (sono sufficienti 49 anni, 6 mesi e 1 giorno) sono considerati validi:
1. il servizio militare comunque prestato;
2. le campagne di guerra;
3.il servizio prestato in zone di intervento per conto dell’ONU o in forza di accordi multinazionali (deve comunque risultare nel foglio matricolare);
4. il 50% dell’effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi di volo, con percezione della relativa indennità;
5. il 50% del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (sono da considerarsi utili tutte le destinazioni con la dicitura DIFIN “A” o “B”, i periodi trascorsi nei Reparti di campagna anche prima dell’entrata in vigore della legge 78/83, viceversa non possono essere considerati validi i periodi trascorsi negli Enti Centrali su parere contrario del Consiglio di Stato);
6. per intero il servizio in Comando;
7. per intero il servizio in direzione;
8. per intero i corsi universitari per gli Ufficiali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento;
9. i 4 anni di navigazione mercantile effettuata per il conseguimento del titolo professionale marittimo di C.L.C. per gli Ufficiali per i quali è richiesto specificatamente il possesso di tale titolo ai fini del reclutamento.
Le maggiorazioni previste dai numeri 2., 3., 4., 5., 8. e 9. non sono tra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo, salvo il diritto per l’applicazione del trattamento più favorevole.
b) COMPORTAMENTO ALTAMENTE MERITEVOLE DURANTE IL SERVIZIO PRESTATO
Il requisito della “meritevolezza“ della carriera militare deve emergere dalla documentazione matricolare e caratteristica dell’interessato. Dalla medesima dovrà risultare la presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata. In particolare l’interessato non dovrà aver conseguito negli ultimi venti anni di servizio effettivo, giudizio di “inferiore alla media” o “nella media” in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi. Qualora, viceversa, risultassero documenti valutativi con qualifica finale non positiva (IAM, NM) il Comando 

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