giovedì 15 maggio 2014
“Lavori di manutenzione ordinaria Porto Turistico di Cala Camiciott
ORDINANZA N. 42/14
“Lavori di manutenzione ordinaria Porto Turistico di Cala Camiciotto
Comune di La Maddalena”
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di La Maddalena,
VISTA la propria Autorizzazione n. 44/14 con la quale è stata autorizzata la ditta
individuale SKY MARINE, per un periodo di circa 7 giorni a partire dal
15.05.2014, ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria all’interno del Porto
Turistico di Cala Camiciotto, Comune di La Maddalena (OT), come meglio
indicato nell’allegato stralcio planimetrico;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);
VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del
29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e
relativo “Regolamento di Attuazione”;
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare
l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione e
portuale, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in
premessa,
RENDE NOTO
che, dal 16.05.2014 al 22.05.2014, il personale segnalato secondo le norme vigenti della ditta
individuale “SKY MARINE” svolgerà lavori di manutenzione presso i banchinamenti in muratura
ed i pontili galleggianti del Porto Turistico di Cala Camiciotto.
L’area di attività è specificata nella seguente tabella e nell’allegato rilievo cartografico.
Tabella 1
PUNTO
LATITUDINE
(WGS84)
LONGITUDINE
(WGS84)
A 41° 12.948'N 9° 25.631'E
B 41° 12.950'N 9° 25.667'E
C 41° 12.892'N 9° 25.660'E
D 41° 12.833’N 9° 25.682’E
E 41° 12.821'N 9° 25.569'E
ARTICOLO 1 Le unità in ingresso/uscita dal porto prestino la massima attenzione riducendo la
velocità al minimo consentito e comunque con il rispetto dei limiti di cui alla
Regola 6 della sopra citata COLREG 72.
ARTICOLO 2 La ditta SKY MARINE è tenuta a garantire l’ascolto continuo sui canali 16 – 72
VHF per garantire una pronta reazione nel caso si verificassero situazioni di
emergenza.
ARTICOLO 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un
diverso e più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164,1174 e
1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della
nautica da diporto.
ARTICOLO 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti
interessati e la pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 15.05.2014
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro PETRI