martedì 17 maggio 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

ORDINANZA N. 68/2016 RECUPERO GIORNATE DI PESCA PER INATTIVITÀ II Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 recante disciplina delle modalità di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, annualità 2015 VISTO il Decreto n. 2008/DecA/40 del 2.9.2015 della R.A.S recante Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – per l’anno 2015. VISTI in particolare, l’art. 3, comma 1 e comma 3 del DM 3 Luglio 2015; VISTO il foglio prot. n. 8011 in data 23 marzo 2016, col quale la Direzione Marittima di Olbia ha posto specifico quesito al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in ordine alla possibilità di derogare al divieto di recuperare, nei giorni di sabato e domenica, eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse, in presenza della stipula, in data 11 Marzo 2016, del Contratto integrativo della pesca delle Marinerie del Nord Sardegna, che tale possibilità prevede; VISTO il dispaccio n. 7978 in data 9 Maggio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, col quale viene espresso l’avviso positivo di quel Dicastero sul quesito ricevuto; RITENUTO pertanto, di dover regolamentare le modalità di fruizione dei suddetti recuperi, ORDINA Articolo 1 (Oggetto) La presente ordinanza regola il recupero, nelle giornate di sabato e domenica, delle giornate di inattività di pesca, in presenza di determinate condizioni meteorologiche avverse, indicate a seguire, da parte dei Motopescherecci autorizzati allo strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - iscritti nei porti del Nord Sardegna (Compartimenti marittimi di Olbia, La Maddalena e Porto Torres). Articolo 2 (Presupposto per l’applicazione dell’Ordinanza) 1. A mente dell’art. 3, comma 3, del D.M. 3 Luglio 2015 e del superiore pronunciamento, citato in premessa, il presupposto per richiedere il recupero risiede nell’ipotesi di condizioni meteomarine avverse che, in aderenza alle determinazioni regionali in materia, citate in premessa, si riterranno sussistenti quando lo stato del mare sia “mare mosso” (forza 3 della scala Douglas) o superiore. 2. Tale valore deve constare dalle previsioni del c.d. “METEOMAR” (e precisamente dalla parte “3. PREVISIONE”) periodicamente diffuso dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica, con esclusione di qualunque altra fonte informativa al riguardo. Dovranno essere considerate, in particolare le previsioni METEOMAR relative alle seguenti zone: a) TIRRENO CENTRALE OVEST per la costa Orientale e Nord Orientale (da Capo Testa a Capo di Monte Santu). Comandi di porto interessati: Santa Teresa Gallura, Palau, Cannigione, La Maddalena, Porto Cervo, Porto Rotondo, Golfo Aranci, Olbia, La Caletta di Siniscola, Calagonone; b) MAR DI SARDEGNA per la costa Occidentale e Nord Occidentale (da Porto Tangone a Capo Testa). Comandi di porto interessati: Alghero, Porto Conte-Fertilia, Stintino, Porto Torres, Castelsardo. 3. Il dato “meteo” da prendere in considerazione è quello previsionale relativo alla zona ove ricade il porto base del Motopeschereccio, con esclusione invece di ogni valutazione relativa alle condimeteo insistenti nella zona di pesca eventualmente prescelta dal Pescatore. 4. In presenza della previsione delle condizioni meteomarine indicate al comma 1 per la zone interessate indicate al comma 2, il Pescatore potrà avanzare preventiva richiesta di recuperare, nei giorni di sabato e domenica, eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Egli potrà decidere di far prendere comunque il mare al Motopeschereccio, sotto la responsabilità del suo Comandante, dato che rinviare la pescata (al sabato o alla domenica) non costituisce obbligo bensì solo facoltà. Articolo 3 (Giornate di recupero) 1. É possibile recuperare il sabato o la domenica immediatamente successivi al, o ai, giorni della settimana per i quali il Pescatore ha dichiarato di volersi avvalere del rinvio, senza possibilità di riportare tale richiesta a sabati e domeniche di settimane successive. 2. Analogamente, qualora le giornate di sabato e di domenica in cui si è scelto di recuperare una pescata, fossero anch’esse caratterizzate dalle avverse condimeteo sopra indicate, non sarà possibile alcun ulteriore rinvio del recupero alle settimane successive. 3. A parziale deroga di quanto precede, qualora il Pescatore abbia scelto il sabato per recuperare e le condimeteo quel giorno si rivelino cattive, egli ha facoltà di chiedere di rinviare il recupero alla domenica immediatamente successiva. 4. Non è possibile: 4.1 anticipare al sabato o alla domenica giornate di pesca che si prevede di non poter svolgere nella settimana successiva; 4.2 usare i giorni festivi infrasettimanali per recuperare giornate di pesca non svolte; 4.3 recuperare l’inattività di giorni festivi infrasettimanali nei giorni di sabato o domenica; 4.4 recuperare di sabato, se esso è anche festivo. Articolo 4 (Procedura) 1. La richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto (fac-simile allegato n. 1) dal Pescatore (Comandante / Armatore / legale rappresentante della Società armatrice) in anticipo (almeno 1/2 ore prima della prevista partenza) all’Autorità Marittima del porto ove il Motopeschereccio fa base. 2. Per giornata di pesca s'intende il periodo di 24 ore che inizia alle ore 00:00 e termina alle ore 24:00 di un dato giorno (a partire dalla mezzanotte di domenica alle 24.00 del venerdì). 3. Nella istanza il Pescatore dichiara che nei giorni di sosta per condimeteo avverse, i lavoratori imbarcati sul Motopeschereccio interessato fruiscono del riposo settimanale che compete loro secondo il contratto collettivo. 4. L’Autorità Marittima, riconosciuti sussistenti i presupposti previsti, apporrà decretazione in calce alla richiesta e ne restituirà copia all’Istante. Dell’autorizzazione l’Autorità Marittima darà comunicazione tempestiva agli altri Comandi interessati, per l’attivazione dei dovuti controlli in ordine all’effettività del fermo in banchina del Motopeschereccio. 5. L’Autorità Marittima, anche in presenza di evidenti condizioni meteorologiche avverse, non opera alcuna valutazione autonoma riguardo all’esistenza dei presupposti per l’inattività di pesca; pertanto il rinvio delle giornate di pesca perse non potrà mai essere invocato senza la preventiva presentazione di istanza in tal senso da parte del Pescatore all’Autorità Marittima, come sopra chiarito. 6. Una volta esitata la suddetta istanza dall’Autorità Marittima, la sosta dovrà protrarsi per tutta la giornata di pesca. Nel caso in cui, durante quella giornata, il Pescatore intenda prendere il mare, per tentare di svolgere attività di pesca o a causa di mutate e più favorevoli condizioni meteomarine rispetto alle previsioni, dovrà espressamente comunicarlo all’Autorità marittima prima di mollare gli ormeggi (in caso contrario, incorrerà nella violazione indicata all’art. 5, punto 2) e la richiesta di rinvio si intenderà come ritirata dall’Istante. Articolo 5 (Sanzioni) 1. La richiesta di fruizione differita, al sabato o domenica, soggiace alle medesime regole di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) ed in particolare all’art. 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”) ed all’art. 76, concernente le sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, o altro e più grave illecito amministrativo, il Comandante che conduca un Motopeschereccio in attività di pesca di sabato o domenica senza essere stato autorizzato all’esito della procedura sopra indicata, incorre nella sanzione (amministrativa) prevista per la pesca in tempi vietati (violazione art. 10, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 4/2012, punito dall’art. 11, comma 1), in solido con l’Armatore. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione. La Maddalena, 17.05.2016 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DERI

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