Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DIFESA PORTUALE
SEZIONE TECNICA
ORDINANZA N. 133/11
Il sottoscritto, C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena ,
VISTA
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la denuncia presentata da privato cittadino in data 29 novembre
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VISTO
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il proprio messaggio prot. n. 02.02.03/20415 del 29 novembre 2011;
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VISTO
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il messaggio di Marisardegna n. 384/OD del 29 novembre
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VISTA
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la propria Ordinanza di Interdizione n. 131/11 in data 29 novembre 2011;
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CONSIDERATA
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la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione;
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VISTI
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gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),
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RENDE NOTO
che nel giorno 30 novembre 2011, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, avranno luogo le operazioni di brillamento dei presunti ordigni bellici in premessa indicati nel punto avente le seguenti coordinate:
PUNTO DI BRILLAMENTO | LATITUDINE | LONGITUDINE |
ALFA |
41°
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009°
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ORDINA
ARTICOLO 1
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Nel giorno 30 novembre 2011, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, nel punto di brillamento sopraindicato, come meglio rappresentato graficamente nell’allegata cartina (allegato “
a) per un raggio di 1000 metri: il transito, la sosta e la pesca;
b) per un raggio di 4000 metri: la balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere.
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ARTICOLO 2
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I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito, saranno perseguiti in via amministrativa o penale, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005.
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ARTICOLO 3
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A partire dalla data del 30 novembre 2011 l’Ordinanza di Interdizione n. 131/11 del 29 novembre 2011 è da ritenersi abrogata.
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ARTICOLO 4
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La presente Ordinanza cessa di avere vigore alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2011, salvo diverse comunicazioni a cura di questo Comando.
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ARTICOLO 5
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
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F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO