martedì 29 novembre 2011

Brillamento ordigno ai Due Mari

  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DIFESA PORTUALE
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N. 133/11

            Il sottoscritto, C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
                                          

VISTA
la denuncia presentata da privato cittadino in data 29 novembre 2011, in merito al di ritrovamento di un presunto ordigno bellico, nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei “Due Mari”, lato di ponente dell’Isola di Caprera;
VISTO
il proprio messaggio prot. n. 02.02.03/20415 del 29 novembre 2011;
VISTO
il messaggio di Marisardegna n. 384/OD del 29 novembre 2011, in pari data assunto al prot. n. 20453, con il quale è stato richiesto, a seguito di intelligenze intercorse con la Prefettura di Sassari, per motivi di sicurezza, l’emissione di un’Ordinanza di Interdizione al transito, pesca, sosta, attività subacquea e diportistica in genere, al fine di poter svolgere in sicurezza le operazioni di brillamento dei presunti ordigni bellici segnalati;
VISTA
la propria Ordinanza di Interdizione n. 131/11 in data 29 novembre 2011;
CONSIDERATA
la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione;
VISTI
gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),

RENDE NOTO


che nel giorno 30 novembre 2011, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, avranno luogo le operazioni di brillamento dei presunti ordigni bellici in premessa indicati nel punto avente le seguenti coordinate:



PUNTO DI BRILLAMENTO

LATITUDINE

LONGITUDINE

ALFA

41° 15.100’ N

009° 36.200’ E



ORDINA


ARTICOLO 1

Nel giorno 30 novembre 2011, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, nel punto di brillamento sopraindicato, come meglio rappresentato graficamente nell’allegata cartina (allegato “1”), parte integrante della presente Ordinanza, sono interdetti:
a)    per un raggio di 1000 metri: il transito, la sosta e la pesca;
b)   per un raggio di 4000 metri: la balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere.
ARTICOLO 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito, saranno perseguiti in via amministrativa o penale, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005.
ARTICOLO 3
A partire dalla data del 30 novembre 2011 l’Ordinanza di Interdizione              n. 131/11 del 29 novembre 2011 è da ritenersi abrogata.
ARTICOLO 4
La presente Ordinanza cessa di avere vigore alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2011, salvo diverse comunicazioni a cura di questo Comando.
ARTICOLO 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata: mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.


La Maddalena, 29/11/2011                                                                                                
                                                                                                         F.to  IL COMANDANTE
                    C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO



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