mercoledì 16 ottobre 2013

Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi Art. 1. Art. 1. 1. L’articolo 31, comma 9, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «9. Per le opere abusive di cui al presente articolo il giudice, con la sentenza di con-danna per il reato di cui all’articolo 44, di-spone la trasmissione di copia della sentenza stessa al prefetto del luogo in cui il manu-fatto è stato realizzato affinché questi prov-veda, con le modalità di cui all’articolo 41, alla demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita, assicurando l’ordine pubblico». 1. Dopo l’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demoli-zione). – 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all’articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i se-guenti criteri di priorità: a) immobili che, per condizioni strut-turali, caratteristiche o modalità costrut-tive ovvero per qualsiasi altro motivo, co-stituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l’immobile sia abitato o co-munque utilizzato; b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ulti-mati; c) immobili, anche abusivamente oc-cupati, utilizzati per lo svolgimento di at-tività criminali; (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 580-A
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
d) immobili di qualsiasi valore e di-mensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di sog-getti condannati per i reati di cui all’arti-colo 416-bis del codice penale o per i de-litti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patri-monio dello Stato; e) immobili di rilevante impatto am-bientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeolo-gico o a vincolo archeologico; f) immobili di complessi o villaggi tu-ristici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva; g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza); h) immobili adibiti ad attività pro-duttive di tipo industriale o commerciale; i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nu-clei familiari che dispongano di altra solu-zione abitativa; l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m); m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nu-clei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comu-nicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza. (Segue: Testo d’iniziativa dei senatori Falan-ga ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 580-A
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2. All’interno delle sopraindicate cate-gorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato». Art. 2. Soppresso 1. Nei casi in cui il giudice abbia già pronunciato ordine di demolizione e siano state attivate, a cura dell’ufficio del pub-blico ministero presso il giudice compe-tente ai sensi dell’articolo 665 del codice di procedura penale, procedure esecutive dirette ad eseguirlo, il giudice dispone la trasmissione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli atti relativi alle suddette procedure al prefetto del luogo in cui è stato realiz-zato l’immobile. (Segue: Testo d’iniziativa dei senatori Falan-ga ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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