Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
CAPITANERIA
DI PORTO LA MADDALENA
(Località
P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 -
Fax 0789-731020. E-mail: tec.cplamaddalena@mit.gov..it - Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it)
ORDINANZA
N. 139/2013
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la
propria Ordinanza n. 17/97 datata 21.06.1997 – Regolamento del Circondario
Marittimo di La Maddalena;
VISTE le proprie Ordinanze n. 8/06
e n. 24/06 rispettivamente datate 08.03.2006 e 26.05.2006 intese a
regolamentare la “assegnazione ed utilizzazione degli accosti nel porto
commerciale di La Maddalena”;
VISTA la propria Ordinanza n.76/06 datata 23.10.2006 – Regolamento
per il disarmo di Navi mercantile;
VISTA la propria Ordinanza n.
29/12 datata 04.05.2012 – Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo
2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle
navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale”;
VISTA
la
propria Ordinanza n. 23 in data 29.03.2013, relativa all’interdizione della
banchina Maggior Leggero (cd. Banchina Poste) per indisponibilità tecnica;
VISTA
la
determinazione n. 330 in data 29.05.2012 dalla Direzione Generale Servizi
Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti
della Regione Autonoma della Sardegna, che ha stabilito per il periodo (entro e
non oltre) il 15.06.2012 – 31.12.2015, e salvo variazioni e/o proroghe, il
programma d’esercizio dei servizi di collegamento (linee residuali) di
trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta la Maddalena –
Palau e viceversa alle Compagnie di Navigazione “N.G.I. S.p.A.”, “ENERMAR
TRASPORTI S.r.l.” e “Delcomar S.r.l.”;
VISTA la Determinazione n. 654 datata 11.10.2013, assunta al prot. n. 17766 in
data 14.10.2013, con la quale la competente sopra citata Direzione Generale
dell’Assessorato ai Trasporti ha ridefinito il nuovo quadro orario invernale
sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa, per il periodo compreso tra il
16.10.2013 e il 31.03.2014, revocando le proprie Determinazioni n. 583 e 611,
rispettivamente in data 16.09.2013 e 26.09.2013;
VISTI gli articoli 17, 30, 62 e
81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione (Parte Marittima);
RENDE NOTO
che conformemente alle previsioni della
predett Determinazione n. 654 in data 11.10.2013, per il periodo compreso tra
il 16.10.2013 e il 31.03.2014, il quadro orario invernale dei seirvizi di
collegamento di trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta
La Maddalena-Palau e viceversa, è rimodulato secondo l’allegata tabella
riepilogativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ordinativo.
ORDINA
– ARTICOLO 1 – INTERVALLO TRA LE PARTENZE
Le Unità
Navali in servizio di linea fra i porti di La Maddalena e Palau sono soggette
ad un intervallo minimo fra le partenze pari a 30 minuti primi dalle ore 01.00
alle ore 04.59; al fine di garantire un livello
adeguato di Sicurezza in mare dalle ore 05.00 alle ore 00.59 l’intervallo
minimo fra le partenze è pari a 15 minuti primi.
– ARTICOLO 2 –
ORARI PARTENZE
A partire
dal 16 ottobre 2013 e fino al 31 marzo 2014 gli
orari di partenza dei MM/TT t.p. dai porti di La Maddalena e Palau sono
disciplinati dall’annessa “Tabella”, che costituisce - recependo le
determinazioni di competenza assunte con la predetta Determinazione n.
654 del 11.10.2013 dalla Direzione
Generale del Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto
dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna - parte
integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
– ARTICOLO 3 – DISCIPLINA
ACCOSTI - PORTO DI LA MADDALENA
In
relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento
dei singoli servizi, l’assegnazione
degli accosti nel Porto di La Maddalena
viene disposta da questa Autorità Marittima secondo criteri prettamente
tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione correlati alle caratteristiche
tecniche delle Unità Navali attualmente impiegate sulla tratta t.p. La
Maddalena/Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono
disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatto salve eventuali
modifiche dettate da possibili successive esigenze particolari, e comunque
opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del
Porto per il tramite dell’Ufficio Nostromo:
§ MM/TT
SAREMAR Banchina Corazzata Roma/Zonza;
§ M/T
DELCOMAR Banchina Albini/Zonza.
– ARTICOLO 4 – DISCIPLINA
ACCOSTI NON OPERATIVI (SOSTE) -PORTO DI LA MADDALENA
Gli
accosti non operativi (soste) saranno di volta in volta autorizzati da questa
Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli
stessi.
– ARTICOLO 5 – DISCIPLINA
ACCOSTI OPERATIVI -PORTO DI PALAU
In
relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento
dei singoli servizi, l’assegnazione
degli accosti nel Porto di Palau viene
disposta dalla locale Autorità Marittima secondo criteri prettamente
tecnici/nautici e di sicurezza della navigazione correlati alle caratteristiche
tecniche delle Unità Navali attualmente impiegate sulla tratta t.p. La
Maddalena/Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono
disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatto salve eventuali
modifiche dettate da possibili successive esigenze particolari, e comunque
opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del
Porto di Palau:
§ M/T SAREMAR Accosto
n.1 (lato Ponente);
§ M/T DELCOMAR Accosto
n. 3 (lato Levante) – 4 – 5;
– ARTICOLO 6 – DISCIPLINA
ACCOSTI NON OPERATIVI (SOSTE) -PORTO DI PALAU
Gli
accosti non operativi (soste) saranno di volta in volta autorizzati dalla locale
Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli
stessi.
– ARTICOLO 7 – TITOLO
DI IMBARCO VEICOLI/PASSEGGERI
In entrambi i porti di La
Maddalena e Palau è fatto assoluto divieto di imbarcare a bordo dei MM/TT t.p.
veicoli e/o passeggeri senza idoneo titolo di imbarco, salvo che a bordo non
sia presente idonea postazione abilitata a bigliettare. In considerazione di
ciò è fatto assoluto divieto ritirare ai conducenti dei veicoli e/o ai
passeggeri i documenti di identità al fine di regolarizzare il titolo di
imbarco al successivo porto di arrivo. Per motivi di sicurezza, è fatto altresì
obbligo ai Comandi Nave, prima dell’arrivo in porto,disporre ai conducenti dei
Pullman di imbarcare tutti i loro passeggeri e solo dopo consentire lo sbarco
nel porto di arrivo.
– ARTICOLO 8 – SERVIZIO
INCOLLONAMENTO VEICOLI
In entrambi i porti di La
Maddalena e Palau le Società Armatrici dei MM/TT t.p. dovranno predisporre,
all’interno degli spazi a loro destinati e ciascuna per quanto di propria
competenza, un Servizio idoneo con personale dedicato per tutto l’arco
dell’anno al fine di assicurare l’ordinato incolonnamento nonché il regolare
ordine di avvio dei veicoli dalle zone di attesa per l’imbarco sulle Unità in
partenza. Tale personale dovrà essere riconosciuto dall’utenza a mezzo di
“pettorina” riportante la scritta della Società per la quale presta servizio, e
agirà sotto le dirette dipendenze dei Comandanti delle Unità Navali,nonché sotto
la diretta sorveglianza dell’Autorità Marittima.
– ARTICOLO
9 – VEICOLI
IN ATTESA DI IMBARCO
Tutti i
veicoli previsti imbarcare nei Porti di La Maddalena e Palau dovranno
adeguatamente incolonnarsi all’interno delle apposite corsie di canalizzazione,
regolarmente individuate da idonea segnaletica orizzontale di colore bianco. A tal fine, l’ingresso nelle Aree Portuali
sarà consentito nell’arco temporale strettamente necessario a garantire il
cronologico ordine di imbarco sui MM/TT in partenza e l’ordinato
incolonnamento. I conducenti dei veicoli dovranno, altresì, attenersi diligentemente
alle indicazioni fornite dal personale di terra preposto all’incolonnamento.
– ARTICOLO
10 – SOSPENSIONE
DELLE CORSE
Eventuali
motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da parte del Comandante del
Mototraghetto a questa Autorità Marittima tramite chiamata Radio o
comunicazione telefonica e successivamente documentate mediante la
presentazione dell’Estratto del Giornale Nautico (parte II^); ciò non esime il Comandante dell’Unità dalla
Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 Codice della Navigazione.
– ARTICOLO
11 – COMUNICAZIONI ALL’UTENZA
Le informazioni inerenti
gli orari del servizio di linea (tariffe, punto di imbarco, durata del servizio
etc…) dovranno essere curate esclusivamente dalle Società Armatrici a mezzo di
appositi mezzi pubblicitari e presso le biglietterie. Ogni qual volta si
dovesse verificare una totale o parziale sospensione di corse, e’ fatto obbligo
alle Società Armatrici dei MM/TT t.p. porre in essere immediate ed idonee
iniziative finalizzate ad informare l’utenza della situazione in atto sia nel
porto di La Maddalena che in quello di Palau;
– ARTICOLO
12 – COMUNICAZIONI DELLE PARTENZE
I Comandanti
delle Unità Navali in servizio di linea hanno l’obbligo di comunicare via radio
alla dipendente Sala Operativa, utilizzando il canale 13 VHF,
ogni “partenza” effettuata dai porti di La Maddalena e Palau; tale
comunicazione deve avvenire, ai fini della Sicurezza della Navigazione, al
termine della manovra di disormeggio, e più precisamente alla chiusura della
rampa di imbarco.
– ARTICOLO 13 – RITARDI
DELLE PARTENZE
Gli orari degli Accosti devono essere rigorosamente
rispettati ai fini della Sicurezza della Navigazione; eventuali motivati e
documentati ritardi in partenza devono essere immediatamente comunicati, da
parte del Comandante del Mototraghetto a questa Autorità Marittima, tramite
chiamata Radio o comunicazione telefonica, al fine di ottenere l’autorizzazione
per l’effettuazione della partenza ad un nuovo orario stabilito da questa
Capitaneria di Porto.
– ARTICOLO
14 – CORSE
STRAORDINARIE
Eventuali
corse straordinarie dovranno essere preventivamente richieste a questa Autorità
Marittima per poter essere valutate, con criteri di urgenza, occasionalità e
compatibili con l’intervallo di tempo dettato dalla Sicurezza della
Navigazione, per la successiva autorizzazione.
–
ARTICOLO 15 – TERMINE AUTORIZZAZIONE ALL’ESPLETAMENTO
DEI SERVIZI
In considerazione dell’esigua disponibilità
delle banchine operative che caratterizzano i porti di La Maddalena e Palau, è
fatto obbligo alle Unità Navali, entro e non oltre dieci giorni dal termine delle
autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di
linea residuale, lasciare liberi gli “accosti”.
– ARTICOLO 16 – ABROGAZIONE
DI NORME PRECEDENTI
La presente Ordinanza entra in vigore dal 16.10.2013 ed abroga ogni altra
disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità marittima
che risulti in contrasto con la presente.
–
ARTICOLO 17 – OSSERVANZA
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza, la cui
pubblicità è assicurata, ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice
della Navigazione, mediante affissione all’albo di questa Capitaneria di porto,
opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e la pubblicazione
nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
I contravventori alle disposizioni di cui alla
presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri diverso
e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 e 1231del
Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente
responsabili dei danni che potranno derivare dai loro comportamenti e/o dalle
loro azioni.
La Maddalena, 14 ottobre 2013
Firmato in originale
IL
COMANDANTE
C.F.
(CP) Luigi D’ANIELLO
ALLEGATO 1
“Tabella quadro orario invernale”
Dal 16.10.2013 al
31.03.2014
|
PARTENZE
DA LA MADDALENA
|
N° CORSA
|
PARTENZE DA PALAU
|
PERIODO
|
||
|
00.00
|
DELCOMAR
|
1
|
00.30
|
DELCOMAR
|
|
|
01.00
|
DELCOMAR
|
2
|
01.30
|
DELCOMAR
|
|
|
02.00
|
DELCOMAR
|
3
|
02.30
|
DELCOMAR
|
|
|
03.00
|
DELCOMAR
|
4
|
03.30
|
DELCOMAR
|
|
|
04.00
|
DELCOMAR
|
5
|
04.30
|
DELCOMAR
|
|
|
04.55
|
DELCOMAR
|
6
|
05.30
|
DELCOMAR
|
|
|
06.00
|
SAREMAR
|
7
|
06.30
|
SAREMAR
|
|
|
07.00
|
SAREMAR
|
8
|
07.30
|
SAREMAR
|
|
|
07.30
|
DELCOMAR (*)
|
9
|
08.00
|
DELCOMAR (*)
|
|
|
08.00
|
SAREMAR
|
10
|
08.30
|
SAREMAR
|
|
|
08.30
|
SAREMAR
|
11
|
09.00
|
SAREMAR
|
|
|
08.45
|
DELCOMAR(*)
|
12
|
09.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
09.00
|
SAREMAR
|
13
|
09.30
|
SAREMAR
|
|
|
09.30
|
SAREMAR
|
14
|
10.00
|
SAREMAR
|
|
|
09.45
|
DELCOMAR(*)
|
15
|
10.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
10.00
|
SAREMAR
|
16
|
10.30
|
SAREMAR
|
|
|
10.30
|
SAREMAR
|
17
|
11.00
|
SAREMAR
|
|
|
10.45
|
DELCOMAR(*)
|
18
|
11.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
11.00
|
SAREMAR
|
19
|
11.30
|
SAREMAR
|
|
|
11.30
|
SAREMAR
|
20
|
12.00
|
SAREMAR
|
|
|
11.45
|
DELCOMAR(*)
|
21
|
12.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
12.30
|
SAREMAR
|
22
|
13.00
|
SAREMAR
|
|
|
13.15
|
SAREMAR
|
23
|
13.45
|
SAREMAR
|
|
|
14.15
|
SAREMAR
|
24
|
14.45
|
SAREMAR
|
|
|
15.15
|
SAREMAR
|
25
|
15.45
|
SAREMAR
|
|
|
15.45
|
DELCOMAR(*)
|
26
|
16.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
16.00
|
SAREMAR
|
27
|
16.30
|
SAREMAR
|
|
|
16.30
|
SAREMAR
|
28
|
17.00
|
SAREMAR
|
|
|
16.45
|
DELCOMAR(*)
|
29
|
17.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
17.00
|
SAREMAR
|
30
|
17.30
|
SAREMAR
|
|
|
17.30
|
SAREMAR
|
31
|
18.00
|
SAREMAR
|
|
|
17.45
|
DELCOMAR(*)
|
32
|
18.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
18.00
|
SAREMAR
|
33
|
18.30
|
SAREMAR
|
|
|
18.45
|
DELCOMAR(*)
|
34
|
19.15
|
DELCOMAR(*)
|
|
|
19.00
|
SAREMAR
|
35
|
19.30
|
SAREMAR
|
|
|
20.00
|
SAREMAR
|
36
|
20.30
|
SAREMAR
|
|
|
20.30
|
DELCOMAR
|
37
|
21.00
|
DELCOMAR
|
|
|
21.30
|
DELCOMAR
|
38
|
22.00
|
DELCOMAR
|
|
|
22.30
|
DELCOMAR
|
39
|
23.15
|
DELCOMAR
|
|
(*) Servizio operato in regime di libero
mercato non sovvenzionato alla Compagnia di Navigazione “Delcomar srl” dalla
Regione Autonoma Sardegna.