A
seguito dell'incontro tenutosi il 26/09 u.s. presso la sede SAREMAR alla
presenza del Dott. Cogoni dell'assessorato trasporti per la discussione degli
orari di lavoro sulla tratta La Maddalena / Palau, avendo rigettato la proposta
di effettuare 8 corse consecutive, 8,5 ore e 34 manovre senza interruzioni, in
data 03/10 ci è stata presentata nuova proposta con la previsione di
allungamento di 1 ora di un turno di lavoro, giustificata dalla interruzione di
2 ore, anziché 1 ora, per la consumazione del pranzo.
Proposta
che riteniamo irricevibile e inattuabile per i seguenti motivi:
1)
- Le navi SAREMAR effettuano "servizio giornaliero in navigazione"
e il personale svolge la sua attività per tutto l'arco di impiego della nave
nella giornata, senza rimpiazzo
2)
- Per sosta pranzo si è sempre inteso 1 ora compresa fra le 11.00 e le 14.00,
contrattualmente e per consuetudine
3)
- La direttiva 2003/88/CE definisce tempo di lavoro "il periodo
durante il quale il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell'esercizio delle sue attività ovvero delle sue funzioni" e prevede
che ogni lavoratore possa beneficiare di "un tempo di pausa per un lavoro
giornaliero superiore a 6 ore", definisce il concetto di riposo
sufficiente: "il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di
riposo regolari....... che siano sufficientemente lunghi e continui al fine di
evitare che i lavoratori non si feriscano o feriscano i loro colleghi o altre
persone, nonchè per evitare che vi siano conseguenze nocive per la loro salute
a breve o a più lungo termine, determinate da fatica o da altri ritmi
irregolari di lavoro"
4)
– La direttiva 2009/13/CE raccomanda l’adozione e l’efficace attuazione e promozione di politiche di
sicurezza e salute sul lavoro e di programmi sulle navi battenti la bandiera
dello Stato membro, inclusa la valutazione del rischio,......
5)
- La direttiva 1999/63/CE art. 2 "requisiti minimi" recita: 1)
gli stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli
di quelle previste dalla presente direttiva (escludendo di fatto che si
possano adottare disposizioni meno favorevoli e più penalizzanti); 2) L'adozione
delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso un
motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di
protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dalla stessa, .......
6)
- Fino al 2006 con l'impiego di 2 equipaggi su ogni nave l'attività media
giornaliera non superava le 10 ore con un beneficio economico a favore dei
comandanti e direttori di macchina di circa 600 € mensili. Con l'introduzione
dei nuovi turni di lavoro e l'impiego di 1 equipaggio per nave dal 2006 il
carico di lavoro è aumentato del 50% e il trattamento economico dei comandanti
e direttori di macchina si è ridotto della cifra di cui sopra, € 600 mensili.
Siamo
fermamente favorevoli all'impiego della navi SAREMAR per un arco d'orario
giornaliero che abbracci tutte le fasce orari, e quindi oltre le attuali
coperture, purché il carico di lavoro giornaliero venga distribuito su più
turni e con l'impiego di più equipaggi. E' pur vero che il lavoratore
marittimo, atipico per eccellenza (tanto che neanche la legge 300, statuto dei
lavoratori, lo tutela) viene derogato in maniera indefinita dalle direttive di
cui sopra, ma è pur vero che esse introducono o ribadiscono dei concetti che
non possono essere totalmente ignorati, anche e sopratutto in considerazione
del "servizio giornaliero in navigazione" più simile a turni di
lavoro di altri settori piuttosto che al turno di navigazione normalmente
effettuato sulle navi con l'alternanza di turni di guardia di 4 o max 6 ore, e
turni di riposo di 8 o min. 6 ore.
Per i motivi di cui sopra questa O.S.
chiede incontro urgente all'Assessore Trasporti Regione Sardegna per definire
gli orari di lavoro e di impiego del personale sulle navi SAREMAR, e nel
contempo dichiara lo stato di agitazione e l'attivazione delle procedure di
raffreddamento e conciliazione, riservandosi la dichiarazione dello sciopero ai
sensi e nel rispetto della legge 146/90 e successive modifiche.
Distinti
saluti
USCLAC/UNCDIM/SMACD
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Il Presidente
