CONSIGLIO REGIONALE DELLA SAR
TESTO UNIFICATO N. 301 428 40 432 435 442
Norme sul riordino delle provincia
Prima Commissione – Seduta del 13 novembre 2012CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
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Testo unificato
PROPOSTA DI LEGGE
N. 301
presentata dai Consiglieri regionaliSALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI
il 26 luglio 2011
Soppressione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio. Abrogazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali), e della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali)
PROPOSTA DI LEGGE
N. 423
presentata dal Consigliere regionaleCUCCUREDDU
il 17 ottobre2012
Norme urgenti in materia di province
PROPOSTA DI LEGGE
N. 430
presentata dal Consigliere regionaleDEDONI
il 22 ottobre 2012
Norme sul riordino delle province
PROPOSTA DI LEGGE
N. 432
presentata dal Consigliere regionaleSANNA Gian Valerio
il 23 ottobre 2012
Norme urgenti in materia di riordino della amministrazioni provinciali della Sardegna
PROPOSTA DI LEGGE
N. 435
presentata dai Consiglieri regionaliURAS - COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - SECHI
il 25 ottobre 2012
Norme in materia di riassetto delle autonomie locali e delle province; procedure per l'istituzione di nuove province e per la modificazione delle circoscrizioni provinciali
PROPOSTA DI LEGGE
N. 442
presentata dal Consigliere regionaleSANNA Matteo
il 7 novembre 2012
Norme urgenti in materia di riordino delle amministrazioni provinciali della Sardegna
ed istituzione della nuova Provincia di Olbia
ed istituzione della nuova Provincia di Olbia
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TESTO DELLA COMMISSIONE
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Titolo: Norme sul riordino delle province
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Art. 1
Riduzione del numero delle province e modifica delle circoscrizioni provinciali
1. Al fine di dare seguito al referendum regionale del 6 maggio 2012, nel rispetto degli articoli 5 e 114 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale e dei principi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), in quanto compatibili con lo Statuto speciale per
2. Salve eventuali modifiche apportate con la procedura di cui gli articoli successivi, le circoscrizioni territoriali delle quattro province corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-lglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento regionale 31 marzo 1999 (L.R. 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n. 11 del 9 aprile 1999.
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Art. 2
Schema di assetto delle circoscrizioni provinciali
1. Lo schema di assetto delle quattro circoscrizioni provinciali è definito su iniziativa del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), attraverso il coordinamento con i comuni interessati nel rispetto dei termini e secondo la procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Lo schema rispetta i seguenti parametri:
a) il numero delle province non può essere superiore a quattro;
b) è rispettata la continuità territoriale delle circoscrizioni provinciali;
c) la dimensione territoriale delle circoscrizioni provinciali non è inferiore a
d) la popolazione residente non è inferiore a 150.000 abitanti.
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Art. 3
Inserimento in altra provincia
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è pubblicata nel BURAS una proposta di schema di assetto delle circoscrizioni provinciali predisposta dal Consiglio delle autonomie locali, raccolte eventuali proposte dei comuni.
2. Entro i venti giorni successivi i soli comuni che, in base allo schema proposto dal Consiglio delle autonomie locali, mutano provincia di appartenenza rispetto all’assetto già previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), come da ultimo modificato dalla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali), possono optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, adottate a maggioranza dei due terzi, per l'inserimento in una provincia diversa purché confinante con il proprio territorio.
3. L’opzione per l'inserimento in una diversa provincia può essere adottata – nel medesimo termine e con la maggioranza dei due terzi – anche da comuni il cui territorio non si trova al confine con una o più province, purché la deliberazione sia coerente con quelle adottate da altri comuni ai sensi del comma 2 e salvi i requisiti di cui all'articolo 2.
4. Il Consiglio delle autonomie locali in tutte le fasi promuove e coordina gli accordi tra i comuni; in ogni caso di inutile decorrenza del termine
5. Trascorso il termine di cui al comma
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Art. 4
Referendum delle popolazioni interessate
1. Qualora il consiglio comunale abbia deliberato senza la maggioranza dei due terzi, si può procedere a referendum sulla base della disciplina prevista dallo statuto comunale o, in assenza di una specifica disciplina, su richiesta di almeno il dieci per cento degli elettori del comune; la richiesta di indire il referendum è trasmessa alla Giunta regionale entro quarantacinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 dell’articolo 3.
2. Le firme per la richiesta popolare devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
3. I fogli firmati vengono depositati presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvede a trasmetterli alla scadenza del termine di cui al comma 1, corredati dai certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, alla Giunta regionale che entro dieci giorni verifica la regolarità delle richieste.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge o negli statuti comunali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per
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Art. 5
Svolgimento dei referendum
1. Il Presidente della Regione indice tutti i referendum nella medesima data per la quale fissa, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), il primo turno delle elezioni amministrative per l’anno 2013.
2. I quesiti sottoposti alternativamente a referendum sono espressi in successione, in unica scheda, con la formula: "Volete voi che il comune di (nome del comune) faccia parte della provincia di (nome della provincia)?"; a margine della formula di ciascun quesito la scheda reca un riquadro vuoto nel quale l’elettore può tracciare un segno per il quesito prescelto.
3. Il numero dei quesiti corrisponde al numero delle province con le quali il territorio del comune interessato risulta confinante in base alla proposta di schema, più la provincia nella quale il medesimo comune risulta inserito.
4. Il Presidente della Regione dichiara inammissibili i quesiti che non consentono in nessun modo di rispettare i parametri di cui al comma 2 dell’articolo 2.
6. Per il contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni amministrative, alle consultazioni referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti le elezioni amministrative.
7. Nel caso di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio relative ai referendum.
8. Per quanto non previsto ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, secondo, sesto, settimo e ottavo comma, 24, 28, 29, 30, 31, 32, secondo, terzo e quarto comma, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, primo comma, della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni); ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alla preferenza espressa per uno dei quesiti posti in votazione.
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Art. 6
Riassetto delle circoscrizioni provinciali
1. Appena concluse le operazioni del referendum, il sindaco ne comunica l'esito al Presidente della Regione, il quale entro cinque giorni proclama il risultato del referendum per ciascun comune e lo trasmette al Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati, tenendo conto delle eventuali variazioni rispetto alla proposta di schema risultanti dalle deliberazioni dei comuni o dall'esito dei referendum, elabora lo schema definitivo e lo trasmette alla Giunta regionale.
3. L’assessore degli Enti locali nei successivi dieci giorni, verificato il rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 2, propone alla Giunta regionale, che delibera definitivamente, lo schema e il disegno di legge per l’istituzione delle province che è trasmesso al Consiglio regionale.
4. Qualora l’Assessore rilevi il mancato rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 2, propone alla Giunta gli adeguamenti necessari, sentiti i comuni interessati assicurando la presentazione del disegno di legge al Consiglio entro il 1° settembre 2013 provvede.
5. Il Consiglio regionale, entro il 25 settembre 2013, approva la legge che istituisce le province secondo le delimitazioni contenute nello schema definitivo.
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Art. 7
Organi provinciali
1. Sono organi della provincia il consiglio provinciale e il presidente della provincia.
2. I consigli provinciali sono composti da 20 consiglieri, compreso il presidente, nelle province con popolazione superiore ai 400.000 abitanti; da 15 consiglieri, compreso il presidente, nelle province con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; da 10 consiglieri, compreso il presidente, nelle province fino a 250.000 abitanti.
3. Il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e esercita anche le funzioni che l’ordinamento attribuisce alla Giunta provinciale.
4. Al presidente della provincia e ai consiglieri provinciali è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute per l'attività istituzionale.
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Art. 8
Elezione del consiglio provinciale
1. Sono elettori del consiglio provinciale ed eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio delle provincia.
2. Ciascun sindaco può esprimere una sola preferenza.
3. Risultano eletti alla carica di consigliere provinciale, nei limiti dei seggi disponibili, i sindaci che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
5. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontri la percentuale stabilita dal comma 4, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti ottenuti.
6. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale.
7. La funzione di consigliere provinciale non è delegabile.
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Art. 9
Funzioni
1. Fino all’approvazione di una legge statutaria sul sistema dei rapporti tra
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Art 10
Norme transitorie
1. Il 28 febbraio 2013 gli organi di governo delle otto province sarde in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dal rispettivo mandato e, analogamente a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 7 del Decreto legge 5 novembre 2012, n. 188 (Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane), alla medesima data, in loro vece subentra, per ciascuna delle otto province, un commissario straordinario per la gestione provvisoria, fino al 31 dicembre 2013; entro i sette giorni antecedenti il 28 febbraio 2013 il Presidente della Regione provvede a nominare i Commissari.
2. Entro il 28 febbraio 2014 devono essere trasferite alle nuove province i procedimenti in corso, il personale e i rapporti giuridici attivi e passivi delle province preesistenti.
3. Il commissario straordinario provvede alla amministrazione ordinaria dell’ente e comunica all'Assessore regionale degli enti locali entro sessanta giorni dal suo insediamento:
a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) la situazione di bilancio;
c) l'elenco dei procedimenti in corso;
d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.
4. Per quanto non previsto si applica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari).
6. Per le elezioni è costituita un’unica sezione presso la sede del Consiglio provinciale.
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Art. 11
Riferimenti contenuti in norme vigenti
1. Salva diversa disposizione espressa, si continua a far riferimento alle delimitazioni territoriali delle otto province di cui alle leggi regionali n. 10 del 2002 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.) e n. 10 del
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Art. 12
Copertura finanziaria
1. Gli oneri per l’attuazione della presente legge, articoli 4, 5 e 10, sono valutati in euro 350.000 per l’anno 2013.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2012 – 2014, sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL – Parte corrente
2012 euro ----
2013 euro 350.000
2014 euro ----
mediante riduzione della voce 1 della tabella A allegata alal legge regionale 15 marzo 2012 numero 6 (legge finanziaria 2012)
in aumento
UPB S03.01.005
Spese per elezioni e referendum regionali
2012 euro ----
2013 euro 350.000
2014 euro ----
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