giovedì 30 giugno 2016

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

ORDINANZA N. 109/2016 DISCIPLINA TEMPORANEA DI UTILIZZO DEL BANCHINAMENTO DI CALA GAVETTA LATO OVEST DI LA MADDALENA Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTE le proprie Ordinanze di Sicurezza n. 17/1997 (Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena) in data 21.06.1997, in particolare l’art. 21, e n. 65/2003 in data 19.08.2003, con le quali sono stati disciplinati gli ormeggi del Porto di Cala Gavetta – La Maddalena e nel dettaglio gli ormeggi delle Motovedette della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia; VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Capitaneria di Porto di La Maddalena ed il Comune di La Maddalena in data 21.06.2016, con il quale, in considerazione di una maggiore presenza di natanti ed imbarcazioni in loco e conseguente maggiore richiesta di posti d’ormeggio, è stato riconsegnato al pubblico uso, sino al 30.09.2016, il banchinamento di Cala Gavetta-lato Ovest, meglio individuato nell’allegata cartografia, per ormeggio di unità di lunghezza f.t non superiore ai 18 metri; CONSIDERATA la temporanea ricollocazione dei propri mezzi navali presso la banchina di Punta Chiara antistante la propria sede centrale; VISTI gli artt. 17, 30, 62, 63, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 64 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); IMPREGIUDICATO il potere di modifica/revoca di questa Autorità Marittima, qualora nella concreta applicazione della presente Ordinanza dovessero emergere profili di criticità non rilevati/emersi in sede di valutazione teorica, con il verificarsi di eventuali pregiudizi per la sicurezza della navigazione e portuale; RENDE NOTO che a decorrere dalla data odierna e sino al 30.09.2016, gli ormeggi del porto di Cala Gavettalato Ovest, meglio individuato graficamente nell’allegata planimetria, sono regolamentati, in via temporanea, dalla presente Ordinanza. ORDINA Articolo 1 (Divieto di Utilizzo pontile n. 1) L’utilizzo del pontile in legno n. 1, sia lato Sud sia lato Nord, è da intendersi vietato a qualsiasi unità, sino alla sua successiva rimozione. Articolo 2 (Utilizzo banchinamento di Cala Gavetta-lato Ovest) L’uso del banchinamento di Cala Gavetta-lato Ovest, per un totale di 50 metri, è destinato all’ormeggio all’andana (prua o poppa in banchina) di unità di lunghezza f.t. non superiore ai 18 metri, i cui accosti saranno gestiti e richiesti direttamente alla Marina del Porto Turistico di Cala Gavetta, alla quale è demandata la vigilanza degli ormeggi. Articolo 3 (Sanzioni) Salvo che il fatto costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1173, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 171/2005. Articolo 4 (Disposizioni finali) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/. Allo spirare del termine di cui al rende noto tornerà automaticamente in vigore la disciplina delle Ordinanze richiamate in premessa. La Maddalena, 30.06.2016 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DERI

Meteo