giovedì 30 giugno 2016
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 109/2016
DISCIPLINA TEMPORANEA DI UTILIZZO DEL BANCHINAMENTO DI CALA GAVETTA
LATO OVEST DI LA MADDALENA
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTE le proprie Ordinanze di Sicurezza n. 17/1997 (Regolamento del
Circondario Marittimo di La Maddalena) in data 21.06.1997, in
particolare l’art. 21, e n. 65/2003 in data 19.08.2003, con le quali sono
stati disciplinati gli ormeggi del Porto di Cala Gavetta – La Maddalena e
nel dettaglio gli ormeggi delle Motovedette della Guardia Costiera e
delle Forze di Polizia;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Capitaneria di Porto di La
Maddalena ed il Comune di La Maddalena in data 21.06.2016, con il
quale, in considerazione di una maggiore presenza di natanti ed
imbarcazioni in loco e conseguente maggiore richiesta di posti
d’ormeggio, è stato riconsegnato al pubblico uso, sino al 30.09.2016, il
banchinamento di Cala Gavetta-lato Ovest, meglio individuato
nell’allegata cartografia, per ormeggio di unità di lunghezza f.t non
superiore ai 18 metri;
CONSIDERATA la temporanea ricollocazione dei propri mezzi navali presso la banchina
di Punta Chiara antistante la propria sede centrale;
VISTI gli artt. 17, 30, 62, 63, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.
59 e 64 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
IMPREGIUDICATO il potere di modifica/revoca di questa Autorità Marittima, qualora nella
concreta applicazione della presente Ordinanza dovessero emergere
profili di criticità non rilevati/emersi in sede di valutazione teorica, con il
verificarsi di eventuali pregiudizi per la sicurezza della navigazione e
portuale;
RENDE NOTO
che a decorrere dalla data odierna e sino al 30.09.2016, gli ormeggi del porto di Cala Gavettalato
Ovest, meglio individuato graficamente nell’allegata planimetria, sono regolamentati, in via
temporanea, dalla presente Ordinanza.
ORDINA
Articolo 1
(Divieto di Utilizzo pontile n. 1)
L’utilizzo del pontile in legno n. 1, sia lato Sud sia lato Nord, è da intendersi vietato a qualsiasi
unità, sino alla sua successiva rimozione.
Articolo 2
(Utilizzo banchinamento di Cala Gavetta-lato Ovest)
L’uso del banchinamento di Cala Gavetta-lato Ovest, per un totale di 50 metri, è destinato
all’ormeggio all’andana (prua o poppa in banchina) di unità di lunghezza f.t. non superiore ai 18
metri, i cui accosti saranno gestiti e richiesti direttamente alla Marina del Porto Turistico di Cala
Gavetta, alla quale è demandata la vigilanza degli ormeggi.
Articolo 3
(Sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i contravventori alla presente
Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1173, 1174 e 1231 del Codice della
Navigazione, nonché ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 171/2005.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
Allo spirare del termine di cui al rende noto tornerà automaticamente in vigore la disciplina delle
Ordinanze richiamate in premessa.
La Maddalena, 30.06.2016
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI