giovedì 30 giugno 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

ORDINANZA N. 108/16 Disciplina sperimentale dell’accesso e sosta di autoveicoli per esigenze connesse alle attività portuali del porto di Cannigione Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena, VISTI i verbali n. 5/03 in data 13.01.2003 (I lotto) e n. 7/03 in data 31.12.2003 (II lotto), con i quali, ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione e 36 del relativo Regolamento, si è proceduto alla consegna all’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) dell’area portuale di Cannigione per la realizzazione dell’approdo turistico; VISTO il successivo verbale di parziale riconsegna in data 26 giugno 2009; VISTA la propria Ordinanza n. 24/2011 in data 27.04.2011 che individua come area pedonale e per alaggio e varo imbarcazioni l’area richiesta per la manifestazione; VISTA la propria Ordinanza n. 110/2014 in data 28.08.2014, come modificata dall’Ordinanza n. 69/2015 in data 03.07.2015, che regolamenta le operazioni di alaggio e varo nell’ambito del Porto di Cannigione; VISTA la propria Ordinanza n. 29/15 relativa alla disciplina del traffico veicolare nel porto di Cannigione nell’are comunemente denominata “ex parcheggio del porto” per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 ottobre; VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360 ed aggiornato al Decreto Legislativo 14.11.2011, n.150 “Nuovo Codice della Strada”; VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27.10.2011 della Direzione Generale per i Porti – “Competenza in materia di viabilità in ambito portuale“; VISTI gli esiti degli incontri tecnici svolti presso gli Uffici del Comune di Arzachena congiuntamente ai funzionari comunali ed agli operatori portuali di Cannigione e, da ultimi, gli esiti delle riunioni del 06.04.2016 e del 25.05.2016, nel corso dei quali l’Amministrazione Comunale ha comunicato che l’ingresso veicolare del Porto di Cannigione, per strette ragioni connesse alle esigenze di viabilità urbana, sarà regolato tramite apertura/chiusura di apposita sbarra elettronica; CONSIDERATA la necessità di disciplinare, in via sperimentale, l’indispensabile accesso all’area portuale di Cannigione da parte degli operatori del Porto di Cannigione per le attività portuali ivi insistenti e di regolamentare la sosta temporanea per soli autoveicoli che, ad ogni modo, non creeranno ostacoli per lo svolgimento in sicurezza delle attività di alaggio e varo regolamentate con le sopra richiamate proprie Ordinanze; VISTI gli esiti dei sopralluoghi congiunti con i funzionari dell’Amministrazione Comunale di Arzachena, in cui sono stati individuati alcuni stalli, in ragione delle peculiarità del porto di Cannigione, per la sosta degli autoveicoli per le sole operazioni di sosta per carico/scarico materiale che in linea di massima non avranno durata superiore ai 30 minuti; CONSIDERATO che gli oneri legati alla predisposizione della prevista segnaletica orizzontale e verticale, comunque di facile rimozione, nonché l’adeguata cartellonistica atta a segnalare gli stalli per la sosta temporanea saranno a carico, come concordato, del Servizio Tecnico del Settore Locale e Demaniale del Comune di Arzachena; RITENUTO opportuno procedere al rilascio, per motivi legati alla sicurezza portuale, di un limitato numero minimo dei pass d’ingresso/uscita in favore degli operatori del porto di Cannigione, i cui oneri saranno a carico degli stessi, per le stringenti necessità legate alle attività portuali in funzione dei limitati stalli di sosta individuati; IMPREGIUDICATO comunque, il potere di revoca di questa Autorità Marittima, qualora dovessero emergere nuove problematiche connesse al congestionamento dell’area portuale, con grave pregiudizio per la sicurezza portuale e le operazioni commerciali; VISTA la nota prot. n. 24563 in data 29.06.2016, con il quale l’Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S. ha espresso, il proprio nulla osta alla nuova proposta sperimentale di disciplina in parola; VISTI gli artt. 17, 30, 34, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 36 e 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (parte marittima), RENDE NOTO che a partire dal 1 luglio 2016 e sino al 23 settembre 2016, in via sperimentale e comunque per il periodo legato all’apertura della dipendente Sezione Staccata di Cannigione, fermo restando la circolazione degli automezzi subordinata alle attività di alaggio e varo come regolamentato con le Ordinanze n. 24/11, n. 110/14 e n. 69/15, l’ingresso, l’uscita e la sosta temporanea di autoveicoli all’interno del porto di Cannigione del Comune di Arzachena (OT) sono da intendersi regolamentate a mezzo sbarra elettronica con le modalità di cui ai seguenti articoli. ORDINA Articolo 1 La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 1 luglio 2016 ed ha validità sino al 23.09.2016, comunque per il periodo legato all’apertura della dipendente Sezione Staccata di Cannigione, fatto salvo il regolare funzionamento di apertura/chiusura della sbarra elettronica di cui sopra. I titolari dei pass d’accesso sono di seguito individuati: a) Capitaneria di Porto di La Maddalena; b) Comune di Arzachena (Servizio Tecnico del Settore Locale e Demaniale); c) Operatori portuali del porto di Cannigione e ceto peschereccio; d) Consorzio degli operatori di alaggio e varo. e) Servizio 118 e altre Forze di Polizia in ragione del loro Ufficio. Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere c) e d) è consentito la copia dei pass per un numero comunque non superiore a 3 unità. È onere dei singoli operatori portuali del porto di Cannigione munirsi di eventuali appositi carrelli gommati o mezzi similari necessari per il trasporto di bagagli/vettovagliamento per conto dei propri clienti del pontile. Gli stessi carrelli, al termine delle necessità, devono essere comunque custoditi presso le proprie strutture ricettive portuali degli Operatori. Articolo 2 Al Servizio Tecnico del Settore Locale e Demaniale del Comune di Arzachena spetta l’onere di istituire un apposito registro in cui devono essere annotati il numero dei pass rilasciati ed eventuali copie nei limiti di cui all’art. 1, comma 2. Unitamente ai pass d’accesso, sono rilasciati appositi tagliandini alfa/numerici progressivi con sopra riportati recapiti telefonici del singolo operatore portuale (Es: 1A Ditta Mario Rossi – Cell. ________), i quali devono essere esposti sul lunotto degli autoveicoli in maniera ben visibile durante la sosta. Articolo 3 All’interno dell’area portuale di Cannigione sono individuati, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, gli stalli per la sola sosta degli autoveicoli degli operatori del porto di Cannigione, clienti od eventuali tecnici/meccanici/operatori subacquei (muniti di Autorizzazione ex art. 68 del Codice della Navigazione) in virtù delle loro funzioni. Al di fuori di detti stalli, all’interno dell’area portuale di Cannigione, sono vietate la sosta e la fermata degli autoveicoli. La sosta degli autoveicoli ha una durata, durante le 24 h, non superiore ai 30 minuti (regolamentata a mezzo disco orario). In ogni caso il veicolo non deve ostacolare le operazioni di alaggio e varo, disciplinate con le modalità di cui alle sopra richiamate Ordinanze n. 24/11, n. 110/14 e n. 69/15. È onere dell’operatore titolare del pass, oltre che del proprietario del veicolo, provvedere affinché la sosta non si protragga oltre l’orario consentito. Ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima, per situazioni d’emergenza o necessità, gli operatori portuali dovranno prontamente far rimuovere i veicoli in sosta dai proprietari. Eventuali necessità dovranno essere rappresentate di volta in volta all’attenzione del personale militare della dipendente Sezione Staccata di Cannigione, ubicata all’interno del porto di Cannigione, che valuterà i singoli casi in deroga alla durata temporale del precedente comma. Articolo 4 Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/. La Maddalena, 30.06.2016 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F.(CP) Leonardo DERI

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