giovedì 30 giugno 2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 108/16
Disciplina sperimentale dell’accesso e sosta di autoveicoli per esigenze connesse
alle attività portuali del porto di Cannigione
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTI i verbali n. 5/03 in data 13.01.2003 (I lotto) e n. 7/03 in data
31.12.2003 (II lotto), con i quali, ai sensi dell’art. 34 del Codice della
Navigazione e 36 del relativo Regolamento, si è proceduto alla
consegna all’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna (R.A.S.) dell’area portuale di Cannigione per la
realizzazione dell’approdo turistico;
VISTO il successivo verbale di parziale riconsegna in data 26 giugno 2009;
VISTA la propria Ordinanza n. 24/2011 in data 27.04.2011 che individua
come area pedonale e per alaggio e varo imbarcazioni l’area
richiesta per la manifestazione;
VISTA la propria Ordinanza n. 110/2014 in data 28.08.2014, come
modificata dall’Ordinanza n. 69/2015 in data 03.07.2015, che
regolamenta le operazioni di alaggio e varo nell’ambito del Porto di
Cannigione;
VISTA la propria Ordinanza n. 29/15 relativa alla disciplina del traffico
veicolare nel porto di Cannigione nell’are comunemente denominata
“ex parcheggio del porto” per il periodo compreso tra il 1° maggio ed
il 30 ottobre;
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360 ed aggiornato al Decreto
Legislativo 14.11.2011, n.150 “Nuovo Codice della Strada”;
VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495,
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada” e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27.10.2011
della Direzione Generale per i Porti – “Competenza in materia di
viabilità in ambito portuale“;
VISTI gli esiti degli incontri tecnici svolti presso gli Uffici del Comune di
Arzachena congiuntamente ai funzionari comunali ed agli operatori
portuali di Cannigione e, da ultimi, gli esiti delle riunioni del
06.04.2016 e del 25.05.2016, nel corso dei quali l’Amministrazione
Comunale ha comunicato che l’ingresso veicolare del Porto di
Cannigione, per strette ragioni connesse alle esigenze di viabilità
urbana, sarà regolato tramite apertura/chiusura di apposita sbarra
elettronica;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare, in via sperimentale, l’indispensabile
accesso all’area portuale di Cannigione da parte degli operatori del
Porto di Cannigione per le attività portuali ivi insistenti e di
regolamentare la sosta temporanea per soli autoveicoli che, ad ogni
modo, non creeranno ostacoli per lo svolgimento in sicurezza delle
attività di alaggio e varo regolamentate con le sopra richiamate
proprie Ordinanze;
VISTI gli esiti dei sopralluoghi congiunti con i funzionari
dell’Amministrazione Comunale di Arzachena, in cui sono stati
individuati alcuni stalli, in ragione delle peculiarità del porto di
Cannigione, per la sosta degli autoveicoli per le sole operazioni di
sosta per carico/scarico materiale che in linea di massima non
avranno durata superiore ai 30 minuti;
CONSIDERATO che gli oneri legati alla predisposizione della prevista segnaletica
orizzontale e verticale, comunque di facile rimozione, nonché
l’adeguata cartellonistica atta a segnalare gli stalli per la sosta
temporanea saranno a carico, come concordato, del Servizio
Tecnico del Settore Locale e Demaniale del Comune di Arzachena;
RITENUTO opportuno procedere al rilascio, per motivi legati alla sicurezza
portuale, di un limitato numero minimo dei pass d’ingresso/uscita in
favore degli operatori del porto di Cannigione, i cui oneri saranno a
carico degli stessi, per le stringenti necessità legate alle attività
portuali in funzione dei limitati stalli di sosta individuati;
IMPREGIUDICATO comunque, il potere di revoca di questa Autorità Marittima, qualora
dovessero emergere nuove problematiche connesse al
congestionamento dell’area portuale, con grave pregiudizio per la
sicurezza portuale e le operazioni commerciali;
VISTA la nota prot. n. 24563 in data 29.06.2016, con il quale l’Assessorato
dei Lavori Pubblici della R.A.S. ha espresso, il proprio nulla osta alla
nuova proposta sperimentale di disciplina in parola;
VISTI gli artt. 17, 30, 34, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 36
e 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (parte marittima),
RENDE NOTO
che a partire dal 1 luglio 2016 e sino al 23 settembre 2016, in via sperimentale e
comunque per il periodo legato all’apertura della dipendente Sezione Staccata di
Cannigione, fermo restando la circolazione degli automezzi subordinata alle attività di
alaggio e varo come regolamentato con le Ordinanze n. 24/11, n. 110/14 e n. 69/15,
l’ingresso, l’uscita e la sosta temporanea di autoveicoli all’interno del porto di Cannigione
del Comune di Arzachena (OT) sono da intendersi regolamentate a mezzo sbarra
elettronica con le modalità di cui ai seguenti articoli.
ORDINA
Articolo 1
La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 1 luglio 2016 ed ha validità sino al
23.09.2016, comunque per il periodo legato all’apertura della dipendente Sezione
Staccata di Cannigione, fatto salvo il regolare funzionamento di apertura/chiusura della
sbarra elettronica di cui sopra.
I titolari dei pass d’accesso sono di seguito individuati:
a) Capitaneria di Porto di La Maddalena;
b) Comune di Arzachena (Servizio Tecnico del Settore Locale e Demaniale);
c) Operatori portuali del porto di Cannigione e ceto peschereccio;
d) Consorzio degli operatori di alaggio e varo.
e) Servizio 118 e altre Forze di Polizia in ragione del loro Ufficio.
Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere c) e d) è consentito la copia dei pass per
un numero comunque non superiore a 3 unità.
È onere dei singoli operatori portuali del porto di Cannigione munirsi di eventuali appositi
carrelli gommati o mezzi similari necessari per il trasporto di bagagli/vettovagliamento per
conto dei propri clienti del pontile. Gli stessi carrelli, al termine delle necessità, devono
essere comunque custoditi presso le proprie strutture ricettive portuali degli Operatori.
Articolo 2
Al Servizio Tecnico del Settore Locale e Demaniale del Comune di Arzachena spetta
l’onere di istituire un apposito registro in cui devono essere annotati il numero dei pass
rilasciati ed eventuali copie nei limiti di cui all’art. 1, comma 2. Unitamente ai pass
d’accesso, sono rilasciati appositi tagliandini alfa/numerici progressivi con sopra riportati
recapiti telefonici del singolo operatore portuale (Es: 1A Ditta Mario Rossi – Cell.
________), i quali devono essere esposti sul lunotto degli autoveicoli in maniera ben
visibile durante la sosta.
Articolo 3
All’interno dell’area portuale di Cannigione sono individuati, come meglio specificato
nell’allegato stralcio planimetrico, gli stalli per la sola sosta degli autoveicoli degli operatori
del porto di Cannigione, clienti od eventuali tecnici/meccanici/operatori subacquei (muniti
di Autorizzazione ex art. 68 del Codice della Navigazione) in virtù delle loro funzioni. Al di
fuori di detti stalli, all’interno dell’area portuale di Cannigione, sono vietate la sosta e la
fermata degli autoveicoli.
La sosta degli autoveicoli ha una durata, durante le 24 h, non superiore ai 30 minuti
(regolamentata a mezzo disco orario). In ogni caso il veicolo non deve ostacolare le
operazioni di alaggio e varo, disciplinate con le modalità di cui alle sopra richiamate
Ordinanze n. 24/11, n. 110/14 e n. 69/15.
È onere dell’operatore titolare del pass, oltre che del proprietario del veicolo, provvedere
affinché la sosta non si protragga oltre l’orario consentito.
Ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima, per situazioni d’emergenza o necessità,
gli operatori portuali dovranno prontamente far rimuovere i veicoli in sosta dai proprietari.
Eventuali necessità dovranno essere rappresentate di volta in volta all’attenzione del
personale militare della dipendente Sezione Staccata di Cannigione, ubicata all’interno del
porto di Cannigione, che valuterà i singoli casi in deroga alla durata temporale del
precedente comma.
Articolo 4
Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente
Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.
Articolo 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 30.06.2016
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Leonardo DERI