lunedì 4 novembre 2013

Abbatti,menticinghiali

Il sottoscritto, C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA
la nota prot. n. 6903/13 in data 07.10.2013, assunta al prot. n. 17420 del 08.10.2013, con la quale l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha invitato questa Autorità Marittima a valutare la possibilità di emanare apposita Ordinanza al fine di regolamentare gli interventi di abbattimento selettivo degli ibridi di cinghiale, nelle diverse zone dell’Isola di Caprera, per il periodo ottobre-dicembre 2013;
VISTI
gli atti d’ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 6822/13 in data 01.10.2013, assunta al prot. n. 18588 del 29.10.2103, con la quale l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha trasmesso l’approvazione del verbale di riunione operativa, tenuta in data 19.09.2013, per programmazione interventi abbattimenti selettivi degli ibridi di cinghiale nel territorio del Parco Nazionale per il periodo ottobre-dicembre 2013;
VISTA
la nota prot. n. 7503/13 in data 31.10.2013, con la quale l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha richiesto l’interdizione di un tratto di mare antistante località Cala Andreani (Spiaggia del Relitto), Isola di Caprera, per il giorno 05.11.2013, dalle ore 17.00 sino alle ore 22.00 circa;
VISTA
l’Ordinanza del Sindaco di La Maddalena n. 25 in data 08.10.2013, relativa all’“Autorizzazione abbattimento ibridi – cinghiali nel territorio di La Maddalena organizzato dall’Ente Parco Nazionale Autorizzazione abbattimento ibridi-cinchiali nel territorio comunale di La Maddalena organizzato dall’Ente Parco Nazionale”;
CONSIDERATA
la necessità di adottare, per la fascia costiera e marittima interessata, misure integrative del dispositivo di sicurezza a terra, volto a garantire la prevenzione e la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare in dipendenza della predetta attività;
VISTI
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),
RENDE NOTO
che il giorno 05.11.2013, dalle ore 17.00 sino alle ore 22.00 circa, sotto la supervisione ed il controllo del personale del Corpo Forestale dello Stato e Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale verrà svolta l’attività di abbattimento selettivo degli ibridi di cinghiale in località Cala Andreani (Spiaggia del Relitto), Isola di Caprera, come meglio specificato nell’area delimitata dai punti di cui alla seguente tabella e, comunque, meglio indicata nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
Tabella
Coordinate geografiche WGS84
Stazioni Latitudine N Longitudine E
A
B
C
D
41°10.746’
41°10.285’
41°11.004’
41°11.155’
009°28.394’
009°28.861’
009°29.529’
009°28.846’
ORDINA
Articolo 1
Il giorno 05.11.2013, dalle ore 17.00 sino alle ore 22.00 circa, lungo la fascia costiera comprese tra i punti sopra indicati, con un’estensione a mare per una distanza di 1000 metri, è vietato:
a) ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale ad eccezione di quelle impiegate nell’esercitazione citata in premessa;
b) praticare la balneazione;
c) effettuare attività di immersione di qualunque tipo;
d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Articolo 2
Tutte le unità in transito in prossimità delle zone di mare sopra indicate, dovranno comunque prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 1000 metri dalle fasce di costa individuate e valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 3
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 53 del Codice sulla Nautica da Diporto. Gli stessi, saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 4
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 04.11.2013
Firmato in originale
P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.C. (CP)

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