Al Signor PRESIDENTE e ai Componenti della
Giunta Regionale Ai Signori CAPIGRUPPO consiliari
Ai Signori CONSIGLIERI regionali
Stimatissimi Signori,
come è noto, la riorganizzazione
degli Uffici giudiziari operata dal Governo - in virtù dell'art. 1 commi
2,3,4,5 e 6 della L. 148 del 14.09.2011 e con i decreti legislativi 155 e 156
del 07.09.2012 - è risultata estremamente penalizzante per la gran parte del
territorio della nostra Regione con la soppressione dei Tribunali di Avezzano,
Lanciano, Sulmona e Vasto.
Le SS.LL. ricorderanno come il Consiglio della Regione Abruzzo
abbia immediatamente manifestato preoccupazione in ordine alla disposta
soppressione dei quattro Tribunali sub-provinciali, soffermandosi sul pericolo
reale da parte dei cittadini abruzzesi di vedere compromesso e limitato
l'accesso al "Servizio giustizia" in ragione delle condizioni
orografiche, logistiche e infrastrutturali del territorio regionale. A tal
proposito nella seduta del 18.10.20 Il venne approvata all 'unanimità una
risoluzione avente ad oggetto "Riordino delle sedi giudiziarie" e
con ulteriore atto consiliare, in data 24.0 l.20 12, sempre all'unanimità,
venne approvata altra risoluzione per la "Salvaguardia dei Tribunali
minori di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano".
Orbene, in data 13 settembre
2013, salvo eventuali slittamenti, entrerà in vigore il decreto legislativo n.
155/2012, con il quale si darà attuazione alla soppressione dei 26 Tribunali
sub-provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi in regime di deroga a causa
delle condizioni strutturali per il sisma del 6 aprile 2009.
Molti Consigli dell'Ordine degli
Avvocati, le Camere Penali e diversi Comitati costituiti si nelle sedi
circondariali hanno avanzato richiesta ai Consigli regionali d'Italia di
deliberare la proposizione di referendum abrogativo delle norme in questione.
L'art. 75 della Costituzione
prescrive, infatti, che almeno cinque Consigli Regionali possono richiedere referendum
abrogativo, secondo la disciplina di cui alla legge 25.5.1970, n. 352.
La procedura della fase di richiesta prevede:
1 - deliberazione consiliare di richiesta di
referendum abrogativo, contenente l'indicazione delle norme delle quali si
propone l'abrogazione;
2 - deliberazione consiliare immediatamente
successiva di un delegato effettivo e di un delegato supplente del Consiglio;
3 - comunicazione, da parte della
Segreteria del Consiglio, delle due deliberazioni a tutti i Consigli Regionali
della Repubblica, con invito ad adottare identica deliberazione referendaria e
a designare i propri delegati dandone comunicazione al
Consiglio promotore.
Da una ricognizione effettuata
nei giorni scorsi, altre Regioni italiane si stanno attivando sulla richiesta
re ferendari a, ma non hanno ancora approvato il relativo quesito (che, ovviamente,
dovrà essere per tutte identico nella formulazione); il Consiglio Abruzzese, in
tal senso, assumerebbe la veste di promotore del testo referendario da far
assumere nel deliberato di ogni altra Assise regionale.
La richiesta di referendum deve
essere perentoriamente depositata entro il 30 settembre 2013 all' apposito
Ufficio, costituito presso la Corte di Cassazione, per le successive fasi di
verifica e indizione.
Per quanto sopra esposto, si chiede di voler
sottoscrivere la richiesta de qua, da deliberare nella Seduta Consiliare
del 6 agosto 2013.
Ringrazio per l'attenzione.
Il Consigliereb
DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
Premesso
- che la riorganizzazione degli Uffici giudiziari - operata dal
Governo in virtù dell'art. 1, commi 2,3,4,5 e 6 della L. 48 del 14/09/2011 e
con i Decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7/09/2012- è risultata estremamente
penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione;
che
in particolare la soppressione dei Tribunali
di Avezzano,
Lanciano, Sulmona e Vasto,
comporta un'inaccettabile concentrazione del "servizio giustizia"
solo presso i Tribunali aventi sede in città di capoluogo di Provincia e al
contempo, una illogica eliminazione dei Tribunali dell'intera zona sud della
Regione;
che, in particolare, nella
Provincia di L'Aquila è stata disposta la soppressione dei Tribunali di
Avezzano e Sulmona; nella Provincia di Chieti è stata disposta la soppressione
dei Tribunali di Vasto e Lanciano, nonché delle Sezioni distaccate di Atessa
(Tribunale di Lanciano) e di Ortona (Tribunale di Chieti); nella Provincia di
Teramo è stata disposta la soppressione delle
sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in Atri e Giulianova;
nella Provincia di Pescara è stata disposta la soppressione delle Sezioni
Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San Valentino in
Abruzzo Citeriore;
- che la illogicità della
riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata per l'Abruzzo appare di tutta
evidenza se solo si consideri che nelle Province di L'Aquila e Chieti è
prevista la presenza di un solo Tribunale, malgrado esse siano territorialmente
più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono le sedi di tre Tribunali;
- che la predetta
soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di
prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che
l'Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino
possibile ai cittadini;
- che il mancato rispetto del richiamato
principio, non può assolutamente trovare giustificazione in un presunto
risparmio, astratto e ipotetico;
- che, in effetti, non può
essere in alcun modo tollerato che ai cittadini abruzzesi sia reso estremamente
gravoso l'accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali
dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche,
logistiche e infrastrutturali degli stessi;
- che per tali ragioni è necessario che la
Regione Abruzzo raccolga la giusta istanza di referendum che proviene
dall'Avvocatura del Tribunale di Avezzano e si faccia promotore verso altre
Regioni maggiormente interessate
alla citata riforma della geografia giudiziaria (Puglia, Campania, Toscana, Piemonte,
Liguria, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e Umbria)
al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa
regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi;
considerato
che è prossima la scadenza del
termine ultimo (trenta settembre) previsto dall'art. 32 della legge 352/1970
per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del
corrente anno;
che è, altresì, prossima la data
del 13 settembre 2013 fissata per l'attuazione del D. Ivo 155/2012 per I~
soppressione dei ventisei Tribunali sub provinciali, ad eccezione di quelli
abruzzesi, che sono in regime di deroga a causa del sisma del 2009;
delibera
la proposizione di referendum abrogativo
delle normative richiamate ID premessa, secondo il seguente
quesito:
Quesito
referendario
"Volete voi che siano abrogate le
seguenti disposizioni:
l) le disposizioni di cui all'art. 1, commi
2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti
per la
stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari", come modificato dall'articolo l, comma 3,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
Il. 216, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di
deleghe legislative."
2) tutte le disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante "Nuova organizzazione dei tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 .fiettembre 2011 n. 148";
3) tutte le disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante "Revisione delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148".
Di
seguito si trascrivono integralmente i commi richiamati al punto 1
"2.
Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo
9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mOdificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al
fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la
necessita'
di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni
capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b)
ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di
territori
a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giUdiziari secondo
criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio,
del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle
sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con
riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il
servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c)
ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali,
tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale
ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30
giugno 2011, della possibilita' di accorpare piu' uffici di procura anche
indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali,
prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le
funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a
esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore
organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia
di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti;
d)
procedere alla soppressione Ovvero alla riduzione delle
sezioni
distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi,
nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritaria
linea di intervento, nell'attuazione
di
quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali
competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della
stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f)
garantire che, all'esito degli interventi
di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue
sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con
relative procure della Repubblica;
g)
prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a
far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della
Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di
tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio,
anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h)
prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla
lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o
destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;
il
prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia
le
conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura
e amministrativo;
l)
prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace
dislocati in sede diversa da quella
circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri
di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m)
prevedere che il personale amministrativo in servizio presso
gli
uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore
al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la
restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite
le funzioni delle sedi soppresse;
n)
prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del
Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da
sopprimere o accorpare;
o)
prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui
alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano
richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con
competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento,
facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale
amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a
carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione
dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i
limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del
personale amministrativo;
p)
prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera
o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il
Ministro della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con decreto
ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui
alla lettera Oli
q)
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.
La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti.
4.
Gli scherni dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio
superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei
pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I
pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente,
la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
5.
Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due
anni
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi medesimi.
5-bis.
In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile
2009
sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2
per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle
province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni".