ORDINANZA N. 111/13
Spettacolo
Pirotecnico – “Pirotecnica Laziale”
Località: Capo d’Orso, Comune di Santa Teresa Gallura (OT)
Data: 21.08.2013 - Organizzatore: Pirotecnica
Laziale
Recapito telefonico: +39 348 2609113 (Sig.ra CAMPOLI
Maria, Titolare “Pirotecnica Laziale”).
Il
sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di La
Maddalena ,
VISTA
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l’istanza
in data 05.08.2013, assunta al prot. n. 14060 del 08.08.2013, con la quale la
Sig.ra CAMPOLI Maria, in qualità di Titolare della “Pirotecnica Laziale”, in
seguito denominata “Organizzatore”, ha richiesto il rilascio di nulla osta ad
effettuare l’accensione e lo sparo di
fuochi pirotecnici, i giorni 15.08.2013 e 20.08.2013, dalle ore 22.00 alle
ore 24.00 circa, in Località Capo d’Orso, Comune di Palau (OT), sul pontile
dell’Hotel Capo d’Orso, come meglio indicato nell’allegato stralcio
planimetrico;
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VISTA
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la propria nota prot. n.
03.03.02/14341 in data 13.08.2013, con la quale questa Autorità Marittima ha
comunicato, per i profili di competenza, al Comune di Palau che, mediante
l’istanza di cui sopra, la Ditta Pirotecnica Laziale ha richiesto
l’autorizzazione ai fini della sicurezza della navigazione per l’accensione
dei fuochi pirotecnici presso la località in parola;
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VISTA
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la documentazione prodotta dalla
quale risulta il possesso per la Sig.ra CAMPOLI Maria del “Certificato di idoneità
all’esercizio dell’attività di fabbricante e accenditore di fuochi
artificiali” rilasciato dalla Prefettura di Frosinone in data 06/05/2009 e
dalla Medesima rinnovata in data 18.01.2012 con foglio prot. n.
27910.7D/P.A./AREA 1°; il possesso per il Sig.ra CAMPOLI
Maria del “patentino di produttore ed accenditore
di fuochi artificiali”, rilasciato dalla Prefettura di Chieti in data 24.07.2010
con foglio prot. n. 7/A/2010/C.T.P.M.E.; il possesso per il Sig. ROSSI
Fabrizio dell’“abilitazione all’accensione di fuochi artificiali” rilasciata
dalla Prefettura di Chieti in data 23.07.2010 con foglio prot. n.
7/A/2010/C.T.P.M.E.;
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VISTA
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la comunicazione in data 21.08.2013,
in pari data assunta al prot. n. 14834, con la quale l’Organizzatore ha
richiesto l’autorizzazione ad effettuare la sopra citata manifestazione di
fuochi pirotecnici, inizialmente prevista per il giorno 20.08.2013 ed
annullata causa avverse condizioni meteorologiche, il giorno 21.08.2013;
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VISTA
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la Circolare 11.01.2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del
Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante “Disposizioni in ordine alla
sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione
dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57
T.U.L.P.S.”;
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VISTA
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l’Autorizzazione prot. n. 120 datata 13.08.2013,
assunta al prot. n. 14492 del 14.08.2013, con la quale il Comune di Palau, ha autorizzato,
ex art. 57 T.U.L.P.S, lo svolgimento della
manifestazione di cui sopra;
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VISTA
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la prosecuzione della sopra citata Autorizzazione
prot. n. 120/13 del Comune di Palau in data 21.08.2013, in pari data assunta
al prot. n. 14835;
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VISTA
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la propria Autorizzazione n. 88 in data 14.08.2013;
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VISTO
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la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 46
in data 20.05.2013;
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VISTI
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gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della
Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte
Marittima),
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CONSIDERATA
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la necessità di prevenire il verificarsi di
possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle
cose, della sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare
svolgimento dell’attività di cui in premessa,
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RENDE
NOTO
che l’Organizzatore, il
giorno 21.08.2013, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 circa, coordinerà
l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici in Località Capo d’Orso, Comune di Palau (OT), sul pontile dell’Hotel
Capo d’Orso, come meglio
evidenziato graficamente, a mero scopo indicativo, nell’allegato stralcio
planimetrico.
ORDINA
Articolo 1
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La
propria Autorizzazione n. 88/13 è da intendersi prorogata sino al giorno
21.08.2013.
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Articolo 2
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Durante
lo svolgimento della manifestazione di cui al RENDE NOTO, per una distanza
circolare, relativa allo specchio acqueo, di 200 (duecento) metri dal sito di accensione dei fuochi
pirotecnici, è vietato:
a) praticare
la balneazione;
b) effettuare
attività di immersione con qualunque tecnica;
c) svolgere
attività di pesca di qualunque natura.
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Articolo
3
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Non sono soggetti al divieto di cui
all’art. 1 il personale e le eventuali unità
facenti capo alla Ditta incaricata dell’accensione dei fuochi, le unità della
Guardia Costiera ovvero delle Forze di Polizia in servizio e le unità adibite
ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere
all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di
appartenenza.
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Articolo
4
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Le
unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interdetta
devono comunque procedere a lento moto, prestando particolare attenzione e
valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona
perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
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Articolo
5
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I
contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un
diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164,
1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del
Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti responsabili per
eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente
Ordinanza.
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Articolo
6
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È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti
interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
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La
Maddalena, 21.08.2013
Firmato in originale
IL
COMANDANTE
C.F.
(CP) Luigi D’ANIELLO