mercoledì 29 maggio 2019

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA



ORDINANZA N. 37/19
“Modifica all’Ordinanza n° 70/2017 recante la “Disciplina ara portuale denominata banchina Poste”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la Circolare n. 38 prot. n. M_TRASPORTI/14368 in data 2710.2011 della Direzione Generale
per i Porti – “Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”;
VISTA la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997, “Regolamento del Circondario Marittimo di La
Maddalena”;
VISTA la propria Ordinanza n. 93 in data 13.11.2003, modificata ed integrata con Ordinanza n. 4 in
data 5 febbraio 2010, relativa all’individuazione delle aree portuali operative e delle aree
portuali non operative del Compartimento Marittimo di La Maddalena;
VISTA la propria Ordinanza n. 8 in data 09.03.2010, relativa alla disciplina della circolazione stradale
in ambito portuale;
VISTA la propria Ordinanza n. 10 in data 15.02.2012, relativa alle modalità di bunkeraggio nel
Circondario Marittimo di La Maddalena;
VISTA la propria Ordinanza n. 70 in data 15.06.2017, relativa alla “Disciplina Area Portuale
denominata Banchina Poste”;
VISTA la necessità procedere all’adeguamento normativo delle procedure di rifornimento di
combustibile per le unità che effettuano collegamenti di linea;
VISTA la necessità, in funzione di tale esigenza e nelle more di procedere ad una più generale revisione
della disciplina pertinente la viabilità veicolare nelle aree portuali , di dover procedere ad una
parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti in parola al fine di definire le necessarie
condizioni di esercizio per i mezzi impegnati nelle attività di rifornimento;
VISTI gli artt. 17, 30, 50 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione (Parte Marittima),
RENDE NOTO
che, nell’ambito delle attività di adeguamento normativo delle modalità di rifornimento di combustibile per le unità
che effettuano collegamenti di linea sulla tratta La Maddalena – Palau e v.v., al fine di assicurare le previste
condizioni di esercizio dei mezzi impegnati nelle predette operazioni di bunkeraggio, nonché garantire agli stessi la
possibilità di transitare in sicurezza nelle aree portuali destinate anche alla sosta di autoveicoli, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 70/17 di questa Capitaneria di Porto.
O R D I N A
ARTICOLO 1
L’articolo 1 della propria Ordinanza n. 70/2017 datata 15 giugno 2017 (Disciplina parcheggi veicoli) è cosi integrato:
…….”omissis” installata a cura del Comune di La Maddalena.
La sosta degli autoveicoli all’interno dell’area portuale operativa immediatamente adiacente la banchina cd “Poste”
è consentita esclusivamente all’interno degli stalli così come delimitati dagli appositi “new jersey” (barriere
spartitraffico di colore giallo) e, con riferimento alle aree adiacenti il ciglio banchine, negli ulteriori stalli individuati
da segnaletica orizzontale di colore bianco, così come meglio evidenziato dall’allegato stralcio planimetrico parte
integrante del presente provvedimento.
L’articolo 2 della propria Ordinanza n. 70/2017 datata 15 giugno 2017 (Divieto di sosta e di fermata) è cosi integrato e
modificato:
L’area operativa portuale compresa tra la radice delle banchine commerciali Maggior Leggero e Primo Longobardo,
comunemente denominata Banchina Poste, come meglio evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico parte
integrante della presente ordinanza, nelle giornate di martedì e giovedì verrà chiusa alla circolazione veicolare
mediante il posizionamento di barriere per consentire l’effettuazione delle operazioni di bunkeraggio delle unità
navali impegnate sulla tratta La Maddalena – Palu e v.v.
In tali giornate, a partire dalle ore 06.00, è fatto assoluto divieto di sosta e fermata per qualsiasi veicolo fino al
termine delle operazioni di bunkeraggio.
”omissis” ….
ARTICOLO 2
L’Allegato 1 alla propria Ordinanza n. 70/2017 è sostituito dallo stralcio planimetrico allegato al presente
provvedimento.
ARTICOLO 4
La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data del 1 giugno 2019 ed abroga ogni eventuale disposizione
eventualmente in contrasto.
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri
reato, ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.
ARTICOLO 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata
mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet -
www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena.
La Maddalena, 28.05.2019
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 07.03.2005 n.82

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