lunedì 7 agosto 2017

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

 ORDINANZA N. 116/2017

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTO il verbale di visita e certificato di collaudo statico relativo della banchina Lato Est e lo scalo di alaggio di Cala Balbiano sottoscritto in data 30.07.2012; VISTO il verbale di visita e certificato di collaudo statico relativo della banchina Lato Ovest e bitte di ormeggio di Cala Balbiano redatto dalI’Ing. Bachisio Ledda in data 26.10.2016 inviato dal Comune di La Maddalena prot. C_E425 - 0011755 del 14.06.2017; VISTO l’esito della Conferenza dei Servizi in data 12.01.2017 inerente il rilancio della portualità turistica, commerciale e militare e sistemazione del corrispondente lungomare – La Maddalena – 1° stralcio attuativo, Opere di completamento di Cala Balbiano; VISTE le note prot. 001/E in data 23.01.2017 e prot. 0010624 in data 16.06.2017 di questo Comando con la quale vengono resi i pareri favorevoli della Conferenza dei Servizi e fornite le prescrizioni inerenti le finalità di sicurezza della navigazione per lo specchio acqueo e l’approdo di Cala Balbiano; VISTA la nota in data 30.05.2017 con la quale il Comune di La Maddalena ha richiesto l’autorizzazione per l’utilizzo dei banchinamenti e dei pontili di Cala Balbiano per il periodo di tempo che va dal 01.06.2017 al 31.10.2017; VISTA la nota prot. 0013912 in data 27.07.2017 di questo Comando con la quale vengono richieste indicazioni al Comando Zona Fari della Sardegna circa le tipologie e caratteristiche dei segnalamenti marittimi diurni / notturni da posizionare presso l’approdo di Cala Balbiano; VISTA La Determina n. 1757/35728 Reg. n. 18 in data 14.07.2017 della Regione Autonoma della Sardegna a favore del Comune di La Maddalena per l’Anticipata Occupazione ai sensi dell’Art. 38 del Codice della Navigazione sino alla data del 31.12.2017 dell’area demaniale marittima di Cala Balbiano a seguito del completamento del 1° stralcio attuativo; VISTI la Legge 11.02.1971 n° 50 (Norme sulla navigazione da diporto), la Legge 27.12.1977 n° 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare), il D.Lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) ed il D.M. 29.07.2008 n° 146 (Regolamento di attuazione del Codice per la nautica da diporto); VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); RITENUTO necessario adottare, nelle more del completamento dei lavori di allestimento degli eventuali segnalamenti marittimi del specchio acqueo e l’approdo di Cala Balbiano, una disciplina tecnico nautica in grado di assicurare la prevenzione di possibili incidenti, salvaguardando l’incolumità delle persone, delle cose e della sicurezza della navigazione; RENDE NOTO Nelle more del completamento dei lavori di allestimento dei segnalamenti marittimi dell’approdo di Cala Balbiano, per i profili di competenza dell’Autorità Marittima inerenti la sicurezza della navigazione e portuale, è vietata la navigazione nello specchio acqueo e l’ingresso/uscita dall’approdo di Cala Balbiano (come da planimetria allegata). ORDINA Articolo 1 E’ vietata la navigazione nello specchio acqueo e l’ingresso/uscita dall’approdo di Cala Balbiano ad eccezione delle unità autorizzate dall’Amministrazione Comunale di La Maddalena e dei mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e Militari in ragione del loro ufficio. Articolo 2 L’ingresso e l’uscita delle unità autorizzate deve avvenire alla minima velocità di governo in sicurezza e secondo le normali regole per prevenire gli abbordi in mare. Eventuali unità dotate di sole vele, ospitate all’interno di Cala Balbiano, devono essere accompagnate, durante le manovre di ingresso e uscita, da idonei mezzi nautici del Concessionario/Soggetto gestore. Esse devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità. Articolo 3 Il rispetto delle sopracitate prescrizioni è assicurato dal Concessionario/Soggetto gestore che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza. In caso di emergenza, che deve essere rapportata senza ritardo all’Autorità Marittima, il Concessionario/Soggetto gestore può derogare ai limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l’adozione di ogni misura suppletiva necessaria a prevenire possibili incidenti, salvaguardando l’incolumità delle persone, delle cose e della sicurezza della navigazione. Articolo 4 Salvo che il fatto costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 171/2005. Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Comando. La Maddalena, 07.08.2017 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DER

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