lunedì 6 novembre 2017

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

  ORDINANZA N. 187/2017 Disciplina delle modalità di segnalamento delle “Nasse”, “Trappole” e strumenti similari nell’ambito delle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di La Maddalena Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo di La Maddalena, VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); VISTO Il Decreto Assessoriale della Regione Sardegna n°285/Dec.A/8 del 27/02/2013 relativo alle disposizioni di utilizzo delle nasse nell’ambito dell’esercizio della pesca professionale; VISTO VISTO VISTA il Decreto Legislativo 4/2012 del 09/01/2012 e successive modifiche, misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura; il DPR 1639/68 e ss.ii.mm; la convenzione Colreg 72/81, Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare recepita con la Legge 1085 del 27/12/1977; VISTO il Decreto Ministeriale 1 marzo 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione in materia di sistema di controllo dei pescherecci di cui all’art. 9, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1224/2009; VISTO il Decreto Direttoriale 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; VISTO il Regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla nuova politica comune della pesca; VISTO il Regolamento (UE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché il Dispaccio del MIPAAF n°2537 del 23/02/2002 “Modalità applicative del regolamento di esecuzione UE 404/2011”; VISTO il Regolamento (CE) 1967/2006 e successive modifiche, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; RITENUTO opportuno procedere a disciplinare a livello locale, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, l’utilizzo dell’attrezzatura da pesca tipo “nassa”, trappole o strumenti similari, con particolare riferimento ai segnalamenti marittimi diurni e notturni, ORDINA Articolo 1 All’interno delle acque del Compartimento Marittimo di La Maddalena, l’esercizio della pesca professionale mediante l’utilizzo di nasse, trappole e simili, svolta negli orari, zone di mare e tempi consentiti dalla vigente normativa, deve essere segnalata sulla superficie dello specchio acqueo con le seguenti modalità finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi alla sicurezza della navigazione: a) ogni fila di “nasse”, “trappole” e similari, deve essere segnalata mediante il posizionamento di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non piú di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo devono essere segnalate mediante il posizionamento di galleggianti di colore giallo con bandiere di colore giallo di giorno e con fanali/segnalamenti luminosi dello stesso colore di notte. Tali segnali, inoltre, devono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio nautico (0,5 MN) e devono riportare la sigla di individuazione dell’unità da pesca; b) durante il periodo estivo della stagione balneare, così come individuato con apposita Ordinanza emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, è fatto divieto posizionare i predetti attrezzi da pesca all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione. Articolo 2 I pescatori sportivi/ricreativi, ai sensi della vigente normativa, possono calare un numero di “nasse” non superiore a 2 (due) unità per ciascuna imbarcazione, qualunque sia il numero di persone presenti a bordo Gli stessi pescatori sportivi/ricreativi devono provvedere a segnalare le stesse con galleggiante di colore giallo e bandierina di colore giallo di giorno e fanali di notte dello stesso colore, riportando in vista sul galleggiante il proprio codice numerico della scheda censimento MIPAAF. I quantitativi di pescato catturabile mediante l’utilizzo delle “nasse” non devono mai essere superiori a quelli consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente per il pescatore sportivo/ricreativo. Articolo 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente. Articolo 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale di questa Capitaneria di Porto. La Maddalena, 06.11.2017 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DERI

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