lunedì 6 novembre 2017
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 186/17
“Manutenzione cavi SA.CO.I. e SAR.CO.”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA l’istanza prot. n. 16198 in data 24.08.2017 e successive integrazioni, con le quali la Soc.
SUB MARINER s.r.l. ha richiesto l’autorizzazione a poter effettuare, nel periodo compreso
tra il 27.11.2017 e il 10.12.2017, l’ispezione degli approdi dei cavi di collegamento
elettrico SA.CO.I. e SAR.CO., avvalendosi della collaborazione di n. 7 sommozzatori, nei
pressi dell’avamporto e dell’imboccatura del Porto di Santa Teresa di Gallura e in località
Rena Bianca, Comune di Santa Teresa Gallura (SS) come meglio specificato
nell’allegato stralcio planimetrico;
VISTA La lettera prot. 16572 in data 29.08.2017 con la quale la Soc. TERNA RETE ITALIA
incarica, per proprio conto, la Soc. SUB MARINER s.r.l. ad eseguire le attività in parola;
VISTA l’iscrizione al n. 148 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di
Porto di La Spezia del Sig. CRUCITTI Andrea, individuato quale operatore tecnico
subacqueo; l’iscrizione al n.175 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della
Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. LOPRESTI Alessio, individuato come operatore
tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 54 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale
della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. MAINERI Simone, individuato come
operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n.73 dei Registri dei sommozzatori locali della
Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. RUSTIGHI Simone, individuato come operatore
tecnico subacqueo; l’iscrizione al n.46 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale
della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. UGOLINI Alessio, individuato come
operatore tecnico subacqueo, l’iscrizione al n. 174 dei Registri dei sommozzatori in
servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig.VOLPATTI Emiliano,
individuato come operatore tecnico subacqueo e l’iscrizione al n. 58 dei Registri dei
sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. ROSSI
Marco, individuato come operatore tecnico subacqueo;
VERIFICATO che il personale previsto impiegare risulta legittimato ad operare ed in possesso delle
previste certificazioni in corso di regolare validità;
VISTO il dp. prot. n. DIV3 M_IT-PORTI/13073 in data 11.10.2012 della Direzione Generale per i
Porti – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il quale la preventiva autorizzazione
per recarsi ad operare in un porto diverso da quello d’iscrizione, prevista dagli artt. 204 del
Regolamento del Codice della Navigazione e 4 del succitato Decreto Ministeriale, non è
più ritenuta necessaria;
VISTO l’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.05.1979, n. 886;
VISTA la Legge 24.03.2012, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
24.01.2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività”, il quale all’art. 16, comma 2 dispone che le attività di cui
al richiamato art. 53 del DPR n. 886/79 siano svolte secondo le normative vigenti e le
regole di buona tecnica di cui alla normativa UNI 11366;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTA la propria Autorizzazione n. 124/17 in data 06.11.2017
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
d’Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle
persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione e
portuale,
RENDE NOTO
che la Soc. SUB MARINER S.r.l., nel periodo compreso tra il 27.11.2017 e il 10.12.2017, effettuerà
l’attività di controllo e manutenzione degli approdi dei cavi di collegamento elettrico SA.CO.I. e SAR.CO.,
nei pressi dell’avamporto e dell’imboccatura del Porto di Santa Teresa di Gallura (SS) e in località Rena
Bianca, Comune di Santa Teresa Gallura (SS), all’interno delle aree delimitate dai punti di cui alle
seguenti tabelle, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della
presente Ordinanza.
Tabella 1
Punto Latitudine (WGS 84) Longitudine (WGS 84)
A 41° 14. 080’ N 009° 11. 300’ E
B 41° 14. 750’ N 009° 11. 300’ E
C 41° 14. 750’ N 009° 11. 350’ E
D 41° 14. 080’ N 009° 11. 350’ E
Tabella 2
Punto Latitudine (WGS 84) Longitudine (WGS 84)
A 41° 14.372’ N 009° 11.684’ E
B 41° 14.372’ N 009° 11.704’ E
C 41° 14.551’ N 009° 11.727’ E
D 41° 14.551’ N 009° 11.770’ E
ORDINA
Articolo 1 nel periodo compreso tra il 27.11.2017 e il 10.12.2017, durante lo svolgimento delle
operazioni in parola, nelle aree soggette ad operazioni di controllo e manutenzione dei cavi
elettrici in parola, è vietato:
1. ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto sia ad uso professionale ad
eccezione di quelle preposte alla sicurezza e sorveglianza dei lavori;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione di qualunque tipo e con qualsiasi tecnica, fatta
eccezione per le attività in parola;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
5. qualunque altro uso del mare in contrasto con il regolare svolgimento in sicurezza
delle attività in questione.
Articolo 2 Tutte le unità in transito nei pressi della zona soggetta alle attività predette, nel periodo
sopra indicato, dovranno comunque prestare la massima attenzione e procedere a velocità
di sicurezza di cui alla Regola 6 del succitato Regolamento per prevenire gli Abbordi in
Mare, mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri dagli operatori tecnici
subacquei impegnati nelle attività.
Articolo 3 In deroga a quanto disposto dall’art. 1, le navi di linea impegnate sulla tratta “Santa Teresa
di Gallura - Bonifacio” e viceversa, continueranno a svolgere regolarmente la loro
navigazione, ottemperando a quelle che sono le norme contenute nel Regolamento
Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72). Inoltre, non sono soggette
agli obblighi dello stesso le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e Militari in
ragione del loro ufficio.
Articolo 4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della
Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
diffusione verrà assicurata mediante I’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, I'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 06.11.2017 firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI