giovedì 14 gennaio 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it) ORDINANZA N. 004/2016 Interdizione banchina di Punta Chiara per lavori posizionamento passetti distanziatori Comune di La Maddalena (OT) Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTO Il messaggio P1852ZGEN16 n. 007/S.O. di Marisuplog Cagliari inerente il posizionamento di passetti distanziatori presso la banchina di Punta Chiara, nel Comune di La Maddalena (OT); VISTO Il verbale di consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo ad altre Amministrazioni dello Stato n. 21 del 10.07.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTA la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997, “Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena”; VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza e portuale, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa, ORDINA Articolo 1 A partire dalle ore 08.00 del giorno 15.01.2016 fino a termine esigenze, sulla banchina di Punta Chiara del Comune di La Maddalena, nell’area meglio evidenziata nell’allegato stralcio grafico, è vietato 1) l’accosto a qualsiasi titolo di ogni tipologia di unità navale commerciale, professionale e/o da diporto; 2) l’accesso, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli; 3) l’accesso, il transito e la sosta di pedoni. Articolo 2 In deroga ai divieti di cui all’articolo 1, sono autorizzati ad accedere all’area interessata i mezzi della Guardia Costiera, della Marina Militare e della ditta incaricata a svolgere i lavori citati in premessa. Articolo 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto. Articolo 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Comando La Maddalena, 14.01.2016 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DERI

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