giovedì 14 gennaio 2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)
ORDINANZA N. 004/2016
Interdizione banchina di Punta Chiara per lavori posizionamento passetti distanziatori
Comune di La Maddalena (OT)
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTO Il messaggio P1852ZGEN16 n. 007/S.O. di Marisuplog Cagliari inerente il
posizionamento di passetti distanziatori presso la banchina di Punta Chiara, nel
Comune di La Maddalena (OT);
VISTO Il verbale di consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo ad altre
Amministrazioni dello Stato n. 21 del 10.07.2008 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997, “Regolamento del Circondario
Marittimo di La Maddalena”;
VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare
l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza e portuale, nonché di
permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa,
ORDINA
Articolo 1 A partire dalle ore 08.00 del giorno 15.01.2016 fino a termine esigenze, sulla banchina di
Punta Chiara del Comune di La Maddalena, nell’area meglio evidenziata nell’allegato
stralcio grafico, è vietato
1) l’accosto a qualsiasi titolo di ogni tipologia di unità navale commerciale,
professionale e/o da diporto;
2) l’accesso, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli;
3) l’accesso, il transito e la sosta di pedoni.
Articolo 2 In deroga ai divieti di cui all’articolo 1, sono autorizzati ad accedere all’area interessata i
mezzi della Guardia Costiera, della Marina Militare e della ditta incaricata a svolgere i
lavori citati in premessa.
Articolo 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della
Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59
del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi
di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale
di questo Comando
La Maddalena, 14.01.2016 Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI