lunedì 16 ottobre 2017
i CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
ORDINANZA N. 176/2017
DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DEL PESCE SPADA
(Xiphias Gladius)
II Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante
del Porto di La Maddalena,
VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 524 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTO il D.P.R. 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca
marittima;
VISTO il Decreto Legislativo n. 4/2012 e successive modifiche, misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, in attuazione delle previsioni del Regolamento (CE) 1967/2006
che promuove la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in
mare;
VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del “Piano di Azione”, in
materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3820 in data 17.02.2017 del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali con cui viene modificato il periodo di divieto di pesca
del pesce spada nel Mare Mediterraneo;
VISTO il Regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla nuova politica comune della pesca;
VISTO il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1224/2009;
VISTO il Regolamento (CE) 1967/2006 e successive modifiche, relativo alle misure di
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar
Mediterraneo;
VISTA la Raccomandazione ICCAT n. 13-04 che sostituisce la Raccomandazione ICCAT n.
11-03, recante misure per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
VISTA la propria Ordinanza n. 176-2016 in data 21.09.2016 disciplinante le attività di pesca
sportiva e ricreativa del pesce spada nell’ambito del Compartimento Marittimo di La
Maddalena
RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e
del controllo delle unità da diporto che approdano nei sorgitori ricadenti nell’ambito di
giurisdizione di questa Autorità Marittima e che effettuano la pesca sportiva e
ricreativa del pesce spada, alla luce dei mutati riferimenti normativi internazionali,
comunitari e nazionali;
ORDINA
Articolo 1
(Periodo di pesca)
1. La pesca, la detenzione, il trasporto e lo sbarco di esemplari di pesce spada sono vietati
nei seguenti periodi dell’anno:
dal 1 gennaio (incluso) al 31 marzo (incluso)
Articolo 2
(Taglia minima)
1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e detenzione è stabilita, dall’art. 87 del
D.P.R. 1639/1968, in 140 cm (Allegato 1, Figura 1).
2. E’ fatto divieto di detenere a bordo e sbarcare esemplari di pesce spada privi di parti
esterne (rostro o pinne). In tal caso, al fine di determinare la taglia minima, si procederà,
contrariamente a quanto previsto nel precedente comma, alla misurazione indicata in
Allegato 1, Figura 2.
Articolo 3
(Pesca sportiva e ricreativa)
1. La pesca ricreativa è la pesca non professionale e non commerciale, esercitata da soggetti
non appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di
una licenza sportiva nazionale.
La pesca sportiva è la pesca non professionale e non commerciale, esercitata da soggetti
appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza
sportiva nazionale.
2. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca
sportiva e ricreativa.
3. Fermo restante l’obbligo di comunicazione dell’effettuazione della pesca sportivo-ricreativa,
previsto dal Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, l’esercizio della pesca ricreativa e sportiva del pesce spada è
sottoposto a preventivo nulla osta da parte della competente Autorità Marittima.
4. I pescatori ricreativi o sportivi, in qualità di proprietari, armatori o utilizzatori di unità da
diporto, che intendano esercitare la pesca del pesce spada, dovranno presentare, a questa
Autorità marittima, apposita dichiarazione in carta semplice (Allegato 2), inerente la volontà
di svolgere l’attività di pesca in questione con unità da diporto.
Gli interessati dovranno inoltre presentare, unitamente alla dichiarazione, la seguente
documentazione:
a) copia autenticata della polizza di assicurazione del/i motore/i;
b) copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d) copia della licenza di navigazione dell’unità (qualora iscritta nei Registri delle
Imbarcazioni da Diporto).
La dichiarazione, munita del nulla-osta dell’Autorità marittima, consente lo svolgimento
dell’attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo e deve essere esibita, assieme agli
altri documenti dell’unità, all’atto del controllo. Non è necessaria, pertanto, la presenza a
bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
5. Nell’ambito della pesca ricreativa e sportiva del pesce spada, è vietato catturare, detenere,
trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare al giorno.
Pertanto, non sono consentite più battute di pesca nell’arco della stessa giornata,
specificando che, nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque
consentito lo sbarco di un unico esemplare.
6. Gli esemplari di pesce spada, provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa, possono essere
sbarcati presso i porti del Compartimento Marittimo di La Maddalena. I conduttori delle
unità da diporto, che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l’obbligo di notificare il loro
arrivo in porto, via VHF canale 16 o telefonicamente, all’Autorità marittima nella cui
giurisdizione ricade il porto di sbarco, comunicando l’orario previsto di arrivo con almeno
un’ora di anticipo.
Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata a mano oppure trasmessa in via
telematica tramite posta elettronica all’indirizzo inbox.cplamaddalena@mit.gov.it all’Autorità
marittima del porto di sbarco, una copia della “dichiarazione di cattura”, secondo il modello
allegato (Allegato 3)
7. Le competizioni organizzate di pesca sportiva del pesce spada dovranno essere
preventivamente autorizzate da questa Autorità marittima.
Articolo 4
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni ed informazioni di carattere obbligatorio, previste dalla normativa
Comunitaria e Nazionale sopra richiamata, dovranno essere effettuate o trasmesse a
questa Autorità Marittima via radio VHF, in modalità telefonica (0789/736709), o in forma
cartacea all’indirizzo e-mail inbox.cplamaddalena@mit.gov.it, nelle tempistiche previste.
Articolo 5
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori della presente Ordinanza
saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii, recante
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
2. Le Autorizzazioni alla pesca sportivo-ricreativa di cui all’Articolo 3, potranno essere
revocate dalla competente Autorità Marittima in caso di riscontrata inosservanza della
presente ordinanza, ovvero delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. L’ordinanza n. 176-2016 in premessa citata è abrogata.
2. Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si
rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria e Nazionale
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena, nonché
l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
La Maddalena, 16.10.2017
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI