- Blocco parziale delle assunzioni nel personale dipendente del sistema sanitario regionale: lo ha deciso oggi la Giunta regionale, su delibera proposta dall'assessore alla Sanità, Luigi Arru. Finché non sarà completato il processo di riforma dell'assetto organizzativo e istituzionale sanitario, spiega il testo, si deve intervenire su una delle voci di costo che influisce maggiormente sulla spesa complessiva del settore.
Il costo del personale, infatti, incide sul totale dei costi di produzione per il 36% all'anno. "La riduzione delle risorse destinate al finanziamento dei servizi essenziali di assistenza alle persone - afferma l'assessore Arru - rende necessario un ulteriore intervento di razionalizzazione e contenimento della spesa. Le disposizioni che stiamo impartendo alle Aziende sono rigide e vigileremo affinché vengano rispettate. Allo stesso tempo, prevediamo deroghe laddove ci siano esigenze reali o situazioni tali da mettere a rischio la stessa assistenza sanitaria". Le limitazioni al reclutamento di nuovo personale, sottolinea Arru, "valgono fino alla conclusione del processo di profonda riorganizzazione che abbiamo avviato e potranno essere oggetto di revisione periodica, legata ovviamente all'andamento dei conti pubblici".
La delibera nel dettaglio prevede:
- il blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del solo 50%, per alcune discipline mediche quali: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, ginecologia ed ostetricia, anestesia e rianimazione ed igiene epidemiologia e sanità pubblica, per le quali il numero dei pensionamenti previsto per il prossimo quinquennio determinerebbe il rischio di pregiudizio del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;
- il blocco parziale del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del restante personale dirigenziale e del comparto del ruolo sanitario, professionale e per gli Operatori Socio Sanitari che, a qualunque titolo, ha interrotto il rapporto di lavoro;
- la conferma del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico;
- il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendale e extraregionali in entrata nell’ambito del comparto sanità, dell’area SPTA e dell’area medica e veterinaria, ad esclusione della mobilità pre-concorsuale nei limiti dei precedenti punti 1 e 2 o autorizzata in deroga;
- Il blocco di tutte quelle tipologie di reclutamento ex novo di personale che comportino un incremento di spesa a carico del SSR, ovvero:
a) le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i conferimenti di nuovi incarichi di direzione di Unità operative complesse e semplici dipartimentali, di Dipartimento e di Distretto.
b) i conferimenti di incarichi a tempo determinato ex art. 15 septies D.Lgs n. 502/92;
c) le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo, qualora tali assunzioni comportino nuovi o maggiori oneri;
d) il conferimento di incarichi ex art.7, comma 6 D.Lgs 165/2011, nonché tutte le altre forme di lavoro flessibile ad esclusione di quelli finanziati con risorse finalizzate.
- per le acquisizioni in outsourcing di servizi finalizzati all’espletamento di funzioni istituzionali che possono configurarsi come elusive del blocco delle assunzioni, le aziende devono richiedere apposita autorizzazione, al fine di verificarne la compatibilità con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera e con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa del personale e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni richiamate nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/7del 12 maggio 2015;
- per i medici specialisti ambulatoriali, in assenza di autorizzazione dell’Assessorato competente, il divieto di attivare e mettere a bando nuovi turni per ore di attività, il divieto di ampliare i turni in atto o ricoprire turni divenuti vacanti, , fatte salve motivate esigenze adeguatamente documentate, connesse al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
La delibera nel dettaglio prevede:
- il blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del solo 50%, per alcune discipline mediche quali: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, ginecologia ed ostetricia, anestesia e rianimazione ed igiene epidemiologia e sanità pubblica, per le quali il numero dei pensionamenti previsto per il prossimo quinquennio determinerebbe il rischio di pregiudizio del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;
- il blocco parziale del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del restante personale dirigenziale e del comparto del ruolo sanitario, professionale e per gli Operatori Socio Sanitari che, a qualunque titolo, ha interrotto il rapporto di lavoro;
- la conferma del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico;
- il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendale e extraregionali in entrata nell’ambito del comparto sanità, dell’area SPTA e dell’area medica e veterinaria, ad esclusione della mobilità pre-concorsuale nei limiti dei precedenti punti 1 e 2 o autorizzata in deroga;
- Il blocco di tutte quelle tipologie di reclutamento ex novo di personale che comportino un incremento di spesa a carico del SSR, ovvero:
a) le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i conferimenti di nuovi incarichi di direzione di Unità operative complesse e semplici dipartimentali, di Dipartimento e di Distretto.
b) i conferimenti di incarichi a tempo determinato ex art. 15 septies D.Lgs n. 502/92;
c) le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo, qualora tali assunzioni comportino nuovi o maggiori oneri;
d) il conferimento di incarichi ex art.7, comma 6 D.Lgs 165/2011, nonché tutte le altre forme di lavoro flessibile ad esclusione di quelli finanziati con risorse finalizzate.
- per le acquisizioni in outsourcing di servizi finalizzati all’espletamento di funzioni istituzionali che possono configurarsi come elusive del blocco delle assunzioni, le aziende devono richiedere apposita autorizzazione, al fine di verificarne la compatibilità con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera e con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa del personale e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni richiamate nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/7del 12 maggio 2015;
- per i medici specialisti ambulatoriali, in assenza di autorizzazione dell’Assessorato competente, il divieto di attivare e mettere a bando nuovi turni per ore di attività, il divieto di ampliare i turni in atto o ricoprire turni divenuti vacanti, , fatte salve motivate esigenze adeguatamente documentate, connesse al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.