venerdì 21 luglio 2017

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

ù ORDINANZA N. 106/17 Traversata a nuoto Bocche di Bonifacio Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTA la propria Autorizzazione n. 85/17 relativa ad una serie di traversate a nuoto delle Bocche di Bonifacio, con partenza da Capo Pertusato (Corsica) e arrivo a Porto Quadro, Comune di Santa Teresa Gallura (OT), nei giorni compresi dal 14 al 29 luglio, 30 e 31 agosto e dal 2 al 23 settembre come da calendario sotto riportato; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44 in data 26.05.2015; VISTA la nota prot. n. 35854 in data 14.07.2017 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha espresso il proprio nulla osta in merito allo svolgimento della manifestazione in parola; VISTO il D.P.R. 11.09.2008, n. 161, “Circoscrizioni Territoriali Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20.08.2001, n. 365 che individua i limiti di giurisdizione litoranea del Compartimento Marittimo di La Maddalena compresi tra Capo Ferro escluso, Comune di Arzachena (OT), e l’estremità Nord di Rena Maiore, Comune di Santa Teresa di Gallura (OT); VISTA la propria Ordinanza n. 27/17 in data 11.04.2017, relativa ai collegamenti marittimi sulla linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica); VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di Attuazione”; VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72); VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.); VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché di tutelare la pubblica incolumità in dipendenza della predetta manifestazione, RENDE NOTO che il Diving MEDITERRANEO coordinerà lo svolgimento di una serie di traversate a nuoto delle Bocche di Bonifacio, con partenza da Capo Pertusato (Corsica) e arrivo a Porto Quadro, Comune di Santa Teresa Gallura (OT), come da seguente calendario:  Dal giorno 22 al giorno 29 luglio 2017;  Dal giorno 30 al giorno 31 agosto 2017;  Dal giorno 2 al giorno 23 settembre 2017. L’unità appoggio del “Diving Mediterraneo” verrà contraddistinta dall’esposizione della bandiera “A” del Codice Internazionale dei Segnali Marittimi e dalla bandiera di segnalazione di subacqueo in immersione (bandiera rossa con diagonale bianca). Il tratto di mare che verrà interessato dalla manifestazione, limitatamente nelle acque di propria giurisdizione, è quello indicato nell’allegata cartina, parte integrante della presente Ordinanza. ORDINA Articolo 1 Nei giorni elencati nel calendario di cui al RENDE NOTO e nel raggio di 100 metri dall’unità contraddistinta dai segnalamenti ottici, meglio specificati sopra, è vietato: a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità; b) praticare la balneazione ed effettuare attività subacquea con qualunque tecnica; c) svolgere attività di pesca di qualunque natura. Articolo 2 In deroga a quanto disposto con l’art. 1, i traghetti impegnati sulla tratta Santa Teresa Gallura-Bonifacio e viceversa continuano a svolgere regolarmente la loro navigazione, ottemperando a quelle che sono le norme contenute nel Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72). Inoltre, non sono soggette agli obblighi dello stesso le unità appoggio facenti capo all’Organizzatore, i mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e Militari in ragione del loro ufficio. Articolo 3 Le unità in navigazione a distanza inferiore ai 200 metri dal natante appoggio devono procedere alla minima velocità di manovra, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Articolo 4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto. Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze. La Maddalena, 21.07.2017 Firmato in originale IL COMANDANTE C.F. (CP) Leonardo DERI

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