a seguito del mancato accordo sulla
ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività.
Con
riferimento agli articoli comparsi sugli organi di stampa e televisivi relativi
alle notizie sullo stato di agitazione e alla proclamazione dello sciopero, il
giorno 26 aprile da parte delle OO.SS. CGIL E CISL a seguito del mancato
accordo sulla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività, l’Assessore con delega al Personale Salvatore
Marrone precisa quanto segue “Questa
Amministrazione ha presentato alle RR.SS.UU e alle OO.SS. la piattaforma per la
definizione dei criteri generali di ripartizione del suddetto fondo a partire
dal mese di ottobre 2012, senza raggiungere l’accordo, dopo tre incontri
tenutisi il 09.10.2012, il 12 ed il 30.11.20
I vigenti CCNL stabiliscono il preventivo accordo decentrato tra le
parti (Provincia e OO.SS.) come condizione necessaria per procedere al
riconoscimento della produttività al personale dipendente, previa valutazione
delle prestazioni da parte dei dirigenti;
Le OO.SS., CGIL e CISL, non hanno inteso sottoscrivere l’ipotesi
d’accordo poiché ritengono che la quota complessiva di € 22.000,00 destinata a
favore di n. 3 unità (di cui n. 2 di
ruolo e n. 1 a tempo determinato) che hanno fatto parte nel 2012 dell’ufficio
di staff del Presidente ex articol90 del TUEL, non possa essere attinta dal
fondo citato in premessa; La quota
di € 22.000,00 risulta ulteriormente ridotta rispetto a quella prevista per il
2011 (€ 30.000,00), anch’essa inserita all’interno del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, il cui relativo accordo,
alle stesse condizioni del 2012, è stato invece sottoscritto dalle OO.SS. La UIL seppure con un distinguo, al contrario
di CGIL e CISL, ha espresso formale disponibilità alla sottoscrizione
dell’accordo; Nell’ambito dei predetti
incontri, l’Amministrazione ha evidenziato la legittimità della propria scelta,
sulla base di chiare argomentazioni tecniche e giuridiche, evidenziando
peraltro come la quota di € 22.000,00 risulti sottostimata rispetto alla misura
di quanto effettivamente andrebbe riconosciuto al personale di staff, a titolo
di indennità sostitutiva e compensativa della produttività, dello straordinario
e delle altre indennità spettanti secondo le disposizioni dei vigenti CCNL, in
misura peraltro non superiore a quella riconosciuta al resto del personale; La
quota di € 22.000,00 compensa voci retributive (es. la produttività) che devono
obbligatoriamente essere attinte del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività dovendo tra l’altro compensare due unità di
ruolo, per cui non è corretto parlare di indebita sottrazione di risorse al
restante personale, tanto è vero che le vigenti disposizioni vietano di
attingere tali risorse da fondi bilancio; anche le dipendenti dello staff hanno
diritto ad attingere la quota parte di produttività e di altre indennità dal
fondo;
· L’articolo 90 del TUEL riconosce
agli enti locali, attraverso il potere regolamentare, la facoltà di costituire
figure professionali (non oltre la durata degli organi elettivi) “per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge” alle dirette dipendenze degli organi elettivi (i c.d. uffici di staff),
reperite all’interno della struttura o esterne: la disposizione introdotta per
comuni e province si collega a quanto previsto in materia di indirizzo degli
Organi di Governo dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, circa la
possibilità che l’organo di indirizzo politico, per l’esercizio delle proprie
attribuzioni di indirizzo e controllo, possa avvalersi di uffici di diretta
collaborazione cui possono essere assegnati, non solo collaboratori assunti a
tempo determinato, ma anche personale di ruolo; In osservanza di precisi obblighi di legge
(cfr. articolo 27 del D. Lgs. n. 165/2001 e articolo 88 del TUEL), tale
orientamento è stato recepito dal vigente “Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi” di questa Provincia: l’articolo 11 disciplina
l’istituzione di strutture a supporto dell’amministrazione, costituite da
dipendenti dell’ente o collaboratori esterni; con provvedimento motivato della
Giunta, il trattamento economico accessorio previsto dai CCNL può essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità delle prestazioni
individuali a favore di tutto il suddetto personale (sia a tempo indeterminato,
sia a tempo determinato), la norma non è stata mai contestata dalle OO.SS.,
nonostante lo schema di regolamento sia stato preventivamente esaminato dalle
stesse La quota riservata allo
staff può essere legittimamente attinta dal fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività, anziché dal bilancio (come
confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica), anche perché tra le
dipendenti presenti nello staff del Presidente è presente un’unità a tempo
determinato per cui tale scelta risulta imposta dai limiti di spesa stabiliti
dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di lavoro
flessibile.
Si può
concludere affermando che non risponde al vero quanto asserito dalle OO.SS.
CGIL e CISL circa la “sottrazione di consistenti risorse” dal fondo in esame e
la presunta illegittimità della loro destinazione per remunerare prestazioni di
lavoratori, che hanno i medesimi diritti del restante personale.Ciò che sembra
incomprensibile è la posizione delle sigle sindacali che istituzionalmente
dovrebbero difendere i diritti di tutti i lavoratori, anziché quelli di una
sola parte o proporre soluzioni tecniche improvvisate e tecnicamente
improbabili, come quella di attingere risorse dal bilancio 2012 ad esercizio
già concluso.Il tutto nel corso di una situazione difficile per le Province
sarde che, nelle diverse articolazioni dovrebbero far fronte comune per
sostenere imponenti processi riorganizzativi in grado di travolgere l’Ente, se
non debitamente trattati”.